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25.3141 · Postulato · 2025-03-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Pianificato nel Consiglio nazionale

Wortlaut

Il Consiglio federale è chiamato a valutare le seguenti questioni:

  1. il modo in cui si potrebbero adeguare i contributi dei Cantoni non responsabili ai costi effettivi sostenuti dai Cantoni responsabili;

  2. il modo in cui potrebbe essere concepito un sistema standardizzato e trasparente per la registrazione dei costi effettivi, da utilizzare come base per una fatturazione equa tra i Cantoni;

  3. la misura in cui modelli di finanziamento alternativi, come i partenariati pubblici-privati (PPP) o i sistemi di incentivi per l’acquisizione di capitale di terzi, potrebbero contribuire al finanziamento delle università;

  4. il modo in cui potrebbe essere strutturata una compensazione degli oneri tra i Cantoni che non hanno una propria università e i Cantoni responsabili, così da tenere adeguatamente conto dell’importanza delle università cantonali per l’intera società;

  5. quali ulteriori misure garantirebbero la stabilità e la qualità delle università cantonali nel lungo periodo, in particolare per quanto riguarda il ruolo della Confederazione e l’ottimizzazione della ripartizione degli oneri tra i Cantoni.

Begründung

Le università cantonali sono parte del panorama della formazione e della ricerca svizzero e adempiono al mandato di formazione sancito nella Costituzione (art. 61a Cost.). Sono fondamentali per formare specialisti altamente qualificati e garantire che il nostro Paese rimanga competitivo a livello internazionale. In quanto parte del sistema formativo federalistico, tengono conto delle esigenze regionali.Nonostante l’importanza, devono affrontare difficoltà a livello strutturale e finanziario. A essere particolarmente problematica è l’ineguale ripartizione degli oneri: i Cantoni responsabili si assumono una buona parte della responsabilità finanziaria, mentre quelli non responsabili spesso versano solo sussidi forfettari modesti, il che rende più difficile una pianificazione a lungo termine da parte delle università.Quando si tratta di stabilire i sussidi, i Cantoni responsabili si ritrovano inoltre spesso in minoranza: i voti dei Cantoni non responsabili, che costituiscono la maggioranza, mantiene bassa la partecipazione ai costi, creando uno squilibrio finanziario a scapito dei Cantoni responsabili e mettendo così a rischio a lungo termine la stabilità e la qualità delle università.L’esistenza e la qualità delle università cantonali sono fattori di importanza nazionale: garantiscono l’accesso alla formazione universitaria agli studenti di tutta la Svizzera e rafforzano la capacità innovativa del Paese. Uno squilibrio finanziario compromette questi interessi nazionali, motivo per cui la Confederazione deve adoperarsi a favore di un finanziamento equo e sostenibile, al fine di garantire l’efficienza del settore universitario.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

1/2/4 La Confederazione e i Cantoni sono le autorità responsabili delle rispettive scuole universitarie: la Confederazione per il settore dei PF (art. 63a cpv. 1 Cost.), i Cantoni per le proprie scuole universitarie. Le competenze della Confederazione nel settore universitario sono elencate in modo esaustivo nell’articolo 63a della Costituzione federale e, per quanto riguarda le scuole universitarie cantonali, si limitano al sostegno finanziario (art. 63a cpv. 2 Cost.), al coordinamento congiunto e alla garanzia della qualità nell’ambito della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU).I sussidi versati ai Cantoni responsabili di una scuola universitaria da parte dei Cantoni non responsabili si basano sugli accordi intercantonali della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) (Accordo intercantonale sulle università del 27 giugno 2019 e Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali del 12 giugno 2003), i quali regolano l’accesso alle scuole universitarie cantonali secondo il principio della parità di trattamento e stabiliscono i sussidi che i Cantoni non responsabili devono versare ai Cantoni responsabili. Tutti i Cantoni e il Principato del Liechtenstein hanno firmato questi accordi. La gestione è di competenza della Conferenza dei Cantoni membri, la quale stabilisce i sussidi intercantonali e tutti i fattori determinanti in relazione a tali accordi. La Confederazione non è membro della conferenza, né ha il potere di intervenire nella compensazione degli oneri tra Cantoni.3/5 Lo sviluppo di modelli di finanziamento come i partenariati pubblici-privati (PPP) spetta alle autorità responsabili delle scuole universitarie e alle scuole universitarie stesse. Per quanto riguarda le scuole universitarie cantonali, la Confederazione sostiene le università e le scuole universitarie professionali (SUP) attraverso le modalità di finanziamento di cui all’articolo 47 della legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20), ossia i sussidi di base, i sussidi per gli investimenti edilizi e le spese locative e i sussidi vincolati a progetti. Le scuole universitarie possono anche ottenere finanziamenti competitivi dalla Confederazione attraverso il Fondo nazionale svizzero, Innosuisse e i programmi quadro dell’UE di ricerca e innovazione. La quota di questi finanziamenti costituisce un criterio per la ripartizione dei sussidi di base (art. 51 cpv. 3 lett. b LPSU) e, al tempo stesso, un forte incentivo per le scuole universitarie a cercare finanziamenti di terzi assegnati tramite bandi di concorso. Nell’ambito del messaggio ERI 2025–2028 il Consiglio federale sostiene, tramite le modalità di finanziamento summenzionate (a partire dal 2027, conformemente alle misure di sgravio 2027 del Consiglio federale, senza i sussidi vincolati a progetti), le priorità tematiche stabilite dal Consiglio delle scuole universitarie della CSSU, che mirano a sviluppare un settore universitario svizzero di alta qualità, competitivo e coordinato, come stabilito all’articolo 1 capoverso 1 LPSU.In sintesi, il Consiglio federale ritiene di adempiere alla propria responsabilità di garantire la qualità e l’efficienza del settore universitario svizzero. Questo risultato emerge anche dalla prima valutazione del sistema di finanziamento, delle strutture, delle procedure e degli effetti degli organi secondo la LPSU, effettuata nel 2022 (cfr. www.sefri.admin.ch: Publikationsdatenbank > Berichte zur Evaluation nach Artikel 69 HFKG). La valutazione della ripartizione degli oneri tra i Cantoni richiesta dal postulato non è di competenza della Confederazione.

Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.