25.3154 · Mozione · 2025-03-19
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di sostituire nell’allegato 2 dell’ordinanza sulla protezione delle acque (OPAc) la frase:
«2 Concentrazione media su un periodo di due settimane» con «2 Concentrazione media sul periodo vegetativo, se vengono utilizzati prodotti fitosanitari».
Begründung
L’omologazione dei prodotti fitosanitari della Svizzera è ampiamente armonizzata con quella dell’Unione europea (UE): per le loro valutazioni, le autorità svizzere di basano sui principi e sulle decisioni dell’UE. Nel caso del ritiro di prodotti fitosanitari, la Svizzera rinuncia addirittura a effettuare una propria valutazione e applica simultaneamente e in toto le decisioni dell’UE. Anche per quanto concerne i valori limite, la Svizzera si basa sulla direttiva quadro dell’UE sulle acque. A livello europeo vigono standard ambientali di qualità per valutare lo stato chimico delle acque. Il principio di determinazione dei valori limite cronici e acuti è identico a quello dell’UE.
Nel monitoraggio utilizzato per verificare gli standard di qualità sopraccitati vi è tuttavia una differenza sostanziale: se ad esempio in Germania, conformemente all’ordinanza sulla protezione delle acque superficiali (Verordnung zum Schutz der Oberflächengewässer; OGewV), si applica una concentrazione media annuale per il monitoraggio del valore limite cronico (permanente), in Svizzera si utilizza un campione misto su un periodo di due settimane. I risultati svizzeri non sono quindi comparabili con quelli europei. Sarebbe come comparare mele con pere, il che non ha senso. È quindi necessario recepire con urgenza non soltanto l’omologazione e gli standard di qualità dell’UE, ma anche il monitoraggio utilizzato per verificarli. Solo in seguito sarà possibile classificare in modo corretto lo stato delle acque superficiali svizzere. La modifica proposta tiene conto di questo aspetto importante. La protezione delle acque rimane garantita.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Lo scopo della legge sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) è quello di proteggere le acque da effetti pregiudizievoli. La qualità delle acque deve essere tale che le sostanze che pervengono in un ricettore naturale a causa di attività umane non pregiudichino la riproduzione, lo sviluppo e la salute di piante, animali e microorganismi sensibili (all. 2 n. 11 cpv. 1 lett. f ordinanza sulla protezione delle acque [OPAc; RS 814.201]). L’analisi della qualità delle acque superficiali deve quindi indicare se sostanze come pesticidi, farmaci o prodotti chimici industriali sono presenti in concentrazioni dannose per i pesci, i gamberi e le loro fonti di cibo. Se la concentrazione misurata in media su un periodo di due settimane è superiore al valore limite dell’OPAc, si parte dal principio che vi siano danni. In questo caso, i Cantoni devono prendere provvedimenti (art. 47 LPAc): possono ad esempio adottare misure mirate contro i pochi principi attivi ad alto rischio interessati, senza incidere sull’uso della grande maggioranza degli altri principi attivi. Questa procedura si è affermata nei Cantoni. Finora, in Svizzera non è mai stata revocata l’autorizzazione a un principio attivo di un pesticida a causa del superamento dei valori limite nelle acque superficiali. Non è quindi opportuno adottare il requisito minimo dell’UE per il monitoraggio. Il Consiglio federale sta attualmente lavorando alla revisione della legge sulla protezione delle acque in attuazione della mozione 20.3625 Zanetti e delle mozioni 20.4261 e 20.4262 della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale. Intende inoltre definire nell’OPAc valori limite per altri principi attivi. L’obiettivo è rafforzare la protezione dell’acqua potabile e dell’ambiente acquatico. L’avvio della procedura di consultazione è previsto per l’autunno del 2025. Allo stesso tempo, il Consiglio federale prende sul serio gli interessi della produzione alimentare nazionale. Vuole garantire che anche in futuro si tenga adeguatamente conto della tutela della produzione indigena, alla stregua della protezione delle acque. L’articolo 48a capoverso 4 dell’OPAc stabilisce i criteri che porteranno a un riesame dell’omologazione di pesticidi a causa del superamento dei valori limite nelle acque superficiali. Il Consiglio federale propone l’adozione della mozione 24.4589 Müller Leo, che chiede un allentamento di questi criteri. Si chiede in particolare che i superamenti dei valori limite nelle acque superficiali siano riscontrati su un’area più vasta e per un periodo di tempo più lungo prima di procedere a un riesame dell’omologazione di un pesticida. In questo modo si tiene conto delle esigenze dell’agricoltura senza modificare la valutazione della qualità dell’acqua in merito ai principi attivi dei prodotti fitosanitari. Il 6 maggio 2025 il Consiglio nazionale ha adottato la mozione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.