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Quadri stranieri nell'Amministrazione federale e nelle aziende controllate dalla Confederazione

25.3185 · Interpellanza · 2025-03-19

Dipartimento delle Finanze

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

L’articolo 121a capoverso 3 della Costituzione federale impone l’obbligo, in particolare all’Amministrazione federale e alle aziende controllate dalla Confederazione, di condurre una politica rigorosa che dia preferenza agli Svizzeri e che richieda di riservare se possibile in ogni caso ai cittadini svizzeri l’accesso a determinate funzioni dirigenziali.

1. Qual è dunque la politica del Consiglio federale in merito all’assunzione di quadri stranieri (distinguendo i vari livelli gerarchici) all’interno dell’Amministrazione federale e delle aziende controllate dalla Confederazione?

2. Quanti sono i quadri stranieri che al momento lavorano presso l’Amministrazione federale o le aziende controllate dalla Confederazione?

Stellungnahme des Bundesrates

Accordare una priorità generale ai cittadini svizzeri nelle assunzioni effettuate dai datori di lavoro che sottostanno alla legge sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) non sarebbe lecito in base al divieto di discriminazione sancito dall’Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone ([ALC; RS 0.142.112.681], art. 2, 4 e 9 cpv. 1 all. I ALC) e violerebbe la legge (art. 21 cpv. 1 e 2 della legge sugli stranieri e la loro integrazione [RS 142.20]) (cfr. anche il parere del Consiglio federale in risposta alla mozione Marchesi 24.4231). Ai cittadini dell’UE che esercitano un’attività dipendente può essere rifiutato il diritto di occupare un posto presso la pubblica amministrazione se questo è legato all’esercizio della pubblica podestà ed è destinato a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche (art. 10 all. I ALC). Il Consiglio federale ha precisato, a livello di ordinanza, quali posti sono accessibili esclusivamente alle persone di nazionalità svizzera (art. 23 cpv. 1 ordinanza sul personale federale [RS 172.220.111.3]). A condizione che sia necessario per l’adempimento di compiti sovrani, la restrizione all’accesso ai posti può riguardare il personale impiegato nella lotta internazionale alla criminalità, nella polizia, nel perseguimento penale, nella difesa nazionale, nel Servizio delle attività informative della Confederazione, nel Corpo delle guardie di confine e nella rappresentanza della Svizzera all’estero. Lo stesso vale per il personale che rappresenta la Svizzera nell’ambito di negoziati internazionali. I cittadini stranieri provenienti da uno Stato non appartenente all’UE / all’Associazione di libero scambio (AELS) possono essere ammessi in Svizzera soltanto se il datore di lavoro che intende assumerli può dimostrare che sul mercato del lavoro svizzero o sui mercati del lavoro dei Paesi dell’UE / dell’AELS non sono disponibili persone idonee ad occupare il posto vacante. 1. Conformemente alle prescrizioni legali, il Consiglio federale si adopera affinché un posto vacante (con o senza funzioni dirigenziali) sia occupato dalla persona che meglio soddisfa il profilo di qualificazione. A questo proposito, anche le conoscenze linguistiche richieste al personale della Confederazione (art. 5 seg. della legge sulle lingue [RS 441.1] e art. 8 cpv. 1 ordinanza sulle lingue [RS 441.11]) sono importanti. Più il livello dei requisiti per un posto è elevato, più sono elevate anche le conoscenze richieste nelle lingue ufficiali. Questo è uno dei motivi per cui l’Amministrazione federale presenta una percentuale molto bassa di dirigenti stranieri.Infine, come menzionato, l’accesso a posti di lavoro presso datori che sottostanno alla LPers può essere vincolato al requisito della cittadinanza svizzera se quest’ultima è necessaria per l’esecuzione di compiti sovrani.Riguardo agli istituti della Confederazione, il Consiglio federale elegge direttamente i membri dei consigli d’amministrazione e d’istituto, mentre nel caso delle imprese della Confederazione li sceglie in veste di azionista in occasione dell’assemblea generale della società anonima. L’Esecutivo, tenendo conto degli interessi particolari della Confederazione in qualità di proprietaria, vigila affinché i sessi e le regioni linguistiche siano rappresentati in modo adeguato. A tal fine, il Consiglio federale si basa sulla LPers, sulle disposizioni organizzative delle singole unità oppure – nel caso di unità organizzate secondo il diritto privato alle quali non è applicabile la LPers – sugli obiettivi strategici di queste unità. Per Swisscom valgono le disposizioni del codice delle obbligazioni. Va sottolineato che la politica in materia di personale e assunzioni è di competenza della singola impresa o istituto. 2. Al momento, i cittadini stranieri rappresentano il 2,9 per cento di tutti i dirigenti dell’Amministrazione federale (personale fisso dell’Amministrazione federale; media annua del 2024). Il Consiglio federale non dispone dei corrispondenti dati relativi alle imprese parastatali.