Lexipedia

25.3189 · Mozione · 2025-03-20

Dipartimento delle Finanze

Pianificato nel Consiglio nazionale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare la legislazione federale in materia fiscale al fine di riallineare la prassi fiscale a quella contabile, consentendo perciò alle persone giuridiche di dedurre l’onere legato all’accantonamento per vacanze non godute.

Begründung

Secondo la giurisprudenza costante, il diritto fiscale rinvia alla normativa in ambito contabile per determinare l’utile netto imponibile (principio di derivazione). La chiusura dei conti allestita conformemente alle disposizioni del diritto contabile dovrebbe quindi vincolare le autorità fiscali. Il manuale svizzero di revisione («Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung») prevede che le vacanze di cui gli impiegati non hanno goduto debbano apparire nei saldi finanziari alla chiusura dei conti, sotto la voce accantonamenti oppure sotto i ratei e i risconti passivi (debito nei confronti degli impiegati). Tuttavia, nella sentenza 9C_192/2024 del 3 luglio 2024, il Tribunale federale ha ritenuto che l’accantonamento «per vacanze» non può essere considerato come contabilizzato in relazione agli impegni sussistenti nel corso dell’esercizio il cui ammontare è ancora indeterminato o ai rischi di perdite imminenti risultanti da affari in corso. Secondo il Tribunale federale, l’accantonamento per vacanze non godute rappresenterebbe una riserva per obblighi futuri, non deducibile fiscalmente.

Questo nuovo approccio restrittivo non porta alcun aumento delle entrate fiscali poiché l’accantonamento, che viene ripreso e imposto nel momento in cui è effettivamente sciolto, verrà compensato da una riserva occulta imposta che sarà costituita al momento della ripresa. Per contro, tale approccio comporta complicazioni amministrative sia per l’amministrazione delle contribuzioni sia per le aziende. Per questo motivo sarebbe opportuno allineare la prassi fiscale e la prassi contabile apportando le modifiche necessarie alla legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) e alla legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14).

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il principio dell’importanza determinante del bilancio commerciale stabilisce che il bilancio e il conto profitti e perdite redatti secondo il diritto commerciale costituiscono la base e il punto di partenza e la base per la determinazione dell’utile imponibile. Tuttavia, ciò vale soltanto se il diritto fiscale non prevede norme specifiche per la determinazione dell’utile. Le imprese effettuano una correzione del bilancio commerciale ai fini dell’imposta sull’utile se sono stati costituiti accantonamenti non giustificati dall’uso commerciale (art. 63 cpv. 1 LIFD, art. 24 cpv. 1 LAID). Spetta al contribuente comprovare la giustificazione commerciale. Egli deve motivare oggettivamente i singoli accantonamenti; in altre parole, l’esistenza e l’ammontare si basano su calcoli dettagliati o, in caso di stime, sono comprensibili e si fondano su ipotesi plausibili. Gli accantonamenti forfettari per vacanze, oggetto della sentenza 9C_192/2024 del Tribunale federale citata dall’autrice della mozione, non soddisfano i requisiti per il riconoscimento ai sensi del diritto fiscale. Infatti, tali accantonamenti non possono essere giustificati né tramite impegni sussistenti nel corso dell’esercizio di ammontare ancora indeterminato (cfr. art. 63 cpv. 1 lett. a LIFD), né tramite rischi di perdite imminenti (cfr. art. 63 cpv. 1 lett. c LIFD).

Sul piano del diritto commerciale le imprese godono di un’ampia libertà e possono costituire accantonamenti quasi a loro piacimento. In particolare, gli accantonamenti che non sono più giustificati secondo l’articolo 960e capoverso 4 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) non devono essere sciolti. Una trasposizione illimitata degli accantonamenti ammessi dal diritto commerciale nel diritto in materia di imposta sull’utile consentirebbe il trasferimento di utili e non rispetterebbe il principio della periodicità, secondo il quale gli utili di un esercizio sono composti soltanto dai ricavi e dalle spese dello stesso esercizio. Di conseguenza, le imprese devono contabilizzare le spese e i ricavi relativi a un determinato periodo e pagare le imposte sull’utile risultante in tale periodo. Lo stesso principio vieta poi di ridurre l’utile imponibile tramite la costituzione di accantonamenti troppo elevati. Inoltre, non è sempre chiaro se le vacanze non godute si tradurranno davvero in un deflusso di fondi in un periodo fiscale futuro. Nella prassi, i Cantoni dispongono di un certo margine di manovra quando verificano la giustificazione commerciale degli accantonamenti ai fini della tassazione.

Modificare il diritto in materia di imposta sull’utile in modo tale che le persone giuridiche possano dedurre dall’utile netto imponibile le vacanze non godute in misura corrispondente agli accantonamenti ammessi dal diritto commerciale a titolo di spesa giustificata dall’uso commerciale contraddirebbe il principio della periodicità. Secondo la politica di gestione finanziaria (art. 126 Cost.) e il principio della periodicità che ne consegue, di regola si deve tassare l’intero valore aggiunto di un’impresa o l’utile effettivamente conseguito nel periodo fiscale in questione. Questo impedisce alle imprese di decidere quando pagare le imposte.



Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.