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25.319 · Iniziativa cantonale · 2025-09-29

Dipartimento di giustizia e polizia

Assegnato alla commissione competente

Wortlaut

Fondandosi sull’articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull’articolo 115 della legge sul Parlamento il Cantone di San Gallo presenta la seguente iniziativa cantonale: il Gran Consiglio invita l’Assemblea federale a modificare il Codice di procedura penale (RS 312.0; CPP) in modo che le competenze di chi dirige il procedimento per le decisioni di non entrata nel merito secondo l’articolo 388 capoverso 2 CPP siano estese ai casi in cui il ricorso viene ritirato o diventa privo di oggetto.

Begründung

Nell’ambito delle attività di controllo di quest’anno, la Commissione di giustizia del Gran Consiglio ha posto l'accento sull'efficienza della giustizia e dell’amministrazione della giustizia. Nel quadro della prevista visita della Camera d’accusa, la sottocommissione competente ha discusso con il presidente della Camera d'accusa della conduzione efficiente dei procedimenti, delle sfide e delle possibilità di miglioramento dell’efficienza per quanto concerne il lavoro della giustizia, nonché dei limiti nell’attuazione delle ottimizzazioni in termini di efficienza. In questo contesto la sottocommissione ha constatato che il quadro legislativo costituisce un ostacolo e ha sottoposto alla sua Commissione plenaria la proposta di intervenire a livello legislativo. La Commissione di giustizia accoglie la proposta con favore e riconosce la necessità di intervenire nell’ambito delle competenze processuali di chi dirige il procedimento per questi casi di stralcio dal ruolo. Nella direzione del procedimento il presidente della Camera d’accusa decide circa la non entrata nel merito su impugnazioni manifestamente inammissibili, manifestamente non motivate in modo sufficiente, presentate da querulomani o abusive (cfr. art. 388 cpv. 2 del Codice di procedura penale [RS 312.0; CPP]). Tuttavia, se il ricorso viene ritirato o diventa privo di oggetto, chi dirige il procedimento non ha la competenza per stralciarlo dal ruolo. Altri Codici di procedura lo consentono (cfr. p. es. art. 241 cpv. 3 e art. 242 del Codice di procedura civile [RS 272] in combinato disposto con art. 17 cpv. 1 lett. e della legge d’introduzione del Codice di procedura civile [sGS 961.2]). Questa peculiarità del CPP fa sì che la relativa decisione deve essere presa dal tribunale collegiale sebbene non si tratti di prendere una decisione di merito. La Commissione di giustizia propone di rimediare a questa inefficienza del CPP, autorizzando chi dirige il procedimento a stralciare dal ruolo un procedimento anche nei casi menzionati senza che sia necessario un collegio giudicante.