Lexipedia

25.3199 · Interpellanza · 2025-03-20

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il 12 febbraio il Consiglio federale ha adottato un’analisi della regolamentazione dell’intelligenza artificiale definendo alcuni elementi chiave. Prevede ad esempio di ratificare la Convenzione del Consiglio d’Europa sull’IA e di elaborare entro fine 2026 un progetto da porre in consultazione. In questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

1. Nella sua attuazione minima, la Convenzione del Consiglio d’Europa sull’IA è vincolante solo per gli attori statali. In un articolo della rivista online Republik, organizzazioni della società civile hanno sostenuto che la Convenzione del Consiglio d’Europa è stata edulcorata dietro pressione degli Stati Uniti e hanno rimproverato alla Svizzera di aver contribuito a questa edulcorazione. Come risponde il Consiglio federale a questa accusa? Che senso aveva questo passo tenuto conto del rischio che gli Stati Uniti non ratifichino questa Convenzione in maniera vincolante?

2. Il Consiglio federale punta solo a un’attuazione minima della Convenzione o cercherà una soluzione più ampia che chiami in causa anche gli attori privati?

3. Nella sua analisi e nel pertinente comunicato stampa, il Consiglio federale attribuisce la priorità alla promozione dell’innovazione e agli effetti positivi per l’economia invece che ai diritti umani o alla rilevanza dell’IA per una società sostenibile e rispettosa del clima?

4. Il Consiglio federale ha inoltre annunciato di non intendere recepire il regolamento UE sull’IA (AI Act). La Convenzione del Consiglio d'Europa non prevede in modo vincolante la regolamentazione e il divieto di alcune applicazioni ad alto rischio, mentre il regolamento UE sull’IA sì. Il Consiglio federale non ritiene necessario vietare esplicitamente alcune applicazioni (ad es. il social scoring) e disciplinare applicazioni rischiose e delicate (ad es. nell’ambito dell’utilizzo di dati personali protetti) garantendo così la sicurezza dei prodotti?

5. Perché rinuncia in generale a disciplinare la sicurezza e la responsabilità dei prodotti?

6. Perché non prevede di disciplinare l’utilizzo dei dati di allenamento per le applicazioni di IA, tanto più che la legislazione svizzera in materia di diritto d'autore diverge da quella americana ed europea?

7. In che misura la certezza del diritto è garantita per le imprese svizzere attive in Europa se la Svizzera non recepisce il diritto europeo?

8. Perché aspettare la fine del 2026 per elaborare un progetto?

9. Perché le considerazioni sulla sostenibilità non hanno alcun peso nel documento di riferimento?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La Svizzera ha partecipato attivamente ai negoziati relativi alla Convenzione del Consiglio d'Europa sull'IA. Il Consiglio federale ritiene che gli obiettivi del mandato negoziale del 16 settembre 2022 (cfr. il comunicato stampa reperibile all’indirizzo https://www.news.admin.ch > Comunicati stampa del Consiglio federale > 16 settembre 2022 - Coinvolgimento della Svizzera nei negoziati sull'intelligenza artificiale) siano stati conseguiti, in particolare l'armonizzazione del quadro giuridico internazionale nel settore dell'IA. La Convenzione sull'IA è un accordo quadro rivolto agli Stati parte. Le sue disposizioni non sono direttamente applicabili. Gli attori privati sono tuttavia interessati dall’articolo 3 paragrafo 1 lettera b della Convenzione. Secondo questa disposizione, gli Stati sono obbligati, in sintonia con lo scopo della Convenzione, ad affrontare i rischi e le ripercussioni risultanti dalle attività svolte nel quadro del ciclo di vita dei sistemi di IA utilizzati nel settore privato. Questa formulazione intendeva tenere adeguatamente conto delle specificità dei diversi sistemi giuridici – in particolare quelli degli Stati non europei – nell’ambito della protezione dei diritti fondamentali e quindi permettere la ratifica della Convenzione da parte di una più ampia cerchia di Stati. Tali specificità sono rilevanti anche per la Svizzera. Il nostro Paese ha firmato questa convenzione il 27 marzo 2025, come hanno fatto finora l’Unione europea e altri 13 Stati, inclusi il Canada o il Giappone.2. Secondo la Convenzione sull’IA, esiste un più ampio margine di manovra per disciplinare il settore privato che quello pubblico, ma devono comunque essere adottate misure adeguate per conseguire gli obiettivi della Convenzione. Nella sua decisione, il Consiglio federale ha indicato che le nuove norme riguarderanno anzitutto gli attori statali, ma che anche gli attori privati saranno chiamati in causa laddove potrebbero essere interessati i diritti fondamentali.3. L’analisi elenca vari obiettivi equivalenti da conseguire con l’approccio scelto, tra cui è menzionato esplicitamente il rispetto della protezione dei diritti fondamentali. Per quanto riguarda la sostenibilità si veda la risposta 9.4. L’approccio scelto dalla Svizzera permette di esaminare e all’occorrenza attuare misure specifiche volte a garantire la sicurezza dei prodotti. Ciò include anche la possibilità di contrastare in maniera adeguata i rischi legati ad applicazioni particolarmente rischiose, se necessario vietando determinate pratiche. 5. Il Consiglio federale non vuole attuare la Convenzione sull’IA ispirandosi al regolamento sull’IA, e pertanto respinge l’introduzione di una legislazione orizzontale incentrata esclusivamente sulla sicurezza dei prodotti di sistemi di IA. L’approccio scelto non esclude tuttavia l’adozione di disposizioni settoriali e tecniche sui prodotti né la considerazione di specificità dei sistemi di IA in eventuali revisioni future di leggi speciali esistenti.6. Il Consiglio federale non esclude prescrizioni sull’utilizzo di dati d’allenamento per i sistemi di IA. La questione non rientra tuttavia direttamente nel campo d’applicazione della Convenzione. Come trattare i contenuti protetti dal diritto d’autore nei dati d’allenamento sarà dunque esaminato nel quadro di lavori distinti, parallelamente all’elaborazione del progetto che sarà posto in consultazione a fine 2026. In questo contesto, il Consiglio federale rileva di aver proposto di accogliere la mozione Gössi 24.4596 «Proteggere meglio la proprietà intellettuale dagli abusi dell’IA», che chiede un esame approfondito della questione.7. Le imprese svizzere che offrono prodotti che contengono componenti di IA nel mercato interno dell’UE o che gestiscono sistemi di IA i cui risultati sono utilizzati nell’UE devono conformarsi al regolamento sull’IA. Due tappe sarebbero necessarie per agevolare l’accesso al mercato interno dell’UE: in primo luogo, l’introduzione nel diritto svizzero di regole equivalenti e, in secondo luogo, un adeguamento dell’accordo Svizzera-UE sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (mutual recognition agreement, MRA; RS 0.946.526.81). Il recepimento del regolamento sull’IA da parte della Svizzera non garantirebbe, da solo, un accesso agevolato al mercato europeo.8. I termini sono stati stimati in funzione del tempo necessario per elaborare un avamprogetto di legge di questa portata, che richiede inoltre un’analisi d’impatto sulla regolamentazione (AIR) e se del caso anche una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (VIPD).9. Anche se l’analisi non ha incluso questioni in materia di sostenibilità, il Consiglio federale è favorevole all’approfondimento di questi aspetti nel quadro di lavori separati. Ha in particolare proposto di accogliere il postulato Fivaz 24.4679«Il consumo elettrico dell’intelligenza artificiale mette a rischio la Strategia energetica 2050?».