25.3205 · Interpellanza · 2025-03-20
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Nelle zone di protezione delle acque sotterranee S2 si applicano restrizioni per determinati prodotti fitosanitari, «qualora questi o i loro metaboliti rilevanti dal profilo biologico possano giungere nel punto di captazione dell’acqua potabile a causa della loro mobilità o mancanza di biodegradabilità» (art. 68 cpv. 1 OPF). I PFAS sono sostanze particolarmente mobili e persistenti. La loro onnipresenza espone la popolazione a comprovati rischi per la salute, come il cancro o i perturbatori endocrini. Uno dei principali metaboliti dei PFAS è l’acido trifluoroacetico (TFA).
I PFAS sono una componente molto utilizzata nei pesticidi: in almeno 229 pesticidi omologati o oggetto di importazione parallela i PFAS sono impiegati come principi attivi. La portata del loro utilizzo in qualità di coformulanti non è nota a causa della mancanza di trasparenza che caratterizza le importazioni parallele.
Nella sua risposta alla mia domanda 25.7167, il Consiglio federale elenca i principi attivi dei pesticidi contenenti PFAS autorizzati nelle zone di protezione delle acque sotterranee S2.
Perché i pesticidi a base di PFAS più venduti nel 2023 rimangono autorizzati nelle zone di protezione S2 nonostante la loro elevata mobilità e bassa degradabilità? Come è possibile preservare le acque sotterranee da PFAS e TFA se questi pesticidi, che rappresentano quasi il 90 per cento delle vendite, sono autorizzati?
Nel 2022, diverse stazioni di misurazione NAQUA hanno registrato un tasso di TFA superiore di oltre 10 volte al valore limite della LPAc (0,1 µg/l). Perché le autorizzazioni di prodotti che possono degradarsi in TFA non sono state riviste?
Quali misure sono previste per preservare le acque sotterranee dall’inquinamento da PFAS e TFA? Chi è responsabile della loro attuazione e del loro finanziamento?
Quali misure sono previste per risanare le acque sotterranee dall’inquinamento da PFAS e TFA? Chi è responsabile della loro attuazione e del loro finanziamento? Il principio del «chi inquina paga» viene applicato? Se sì, in che modo? Se no, perché?
Quali sono i meccanismi di finanziamento previsti per evitare che tali costi ricadano sulla collettività? Il Consiglio federale è disposto a esaminare nuovi meccanismi al riguardo?
Stellungnahme des Bundesrates
1. I prodotti fitosanitari (PF) contenenti principi attivi che rientrano tra le sostanze chimiche per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sono valutati in base alle loro proprietà come tutti gli altri PF. In Svizzera i punti di captazione dell’acqua potabile di interesse pubblico sono circondati da zone di protezione, le quali definiscono le attività umane ivi consentite. Nella zona S2 valgono restrizioni per determinati PF i cui principi attivi o prodotti di degradazione possono contaminare l’acqua potabile. L’uso di PF nella zona S2 è vietato soltanto se ciò è necessario per la salvaguardia delle acque sotterranee. Già oggi, ad alcuni PF che contengono principi attivi appartenenti ai PFAS si applica un divieto d’uso nella zona S2 se tali PF o i loro metaboliti possono giungere nel punto di captazione dell’acqua potabile. Una possibile degradazione in trifluoroacetato (TFA), che potrebbe sommarsi al TFA già presente nelle acque sotterranee e proveniente da altre fonti, è tenuta in considerazione se provata a livello sperimentale. 2. Soltanto per i principi attivi tritosulfuron e flufenacet è attestata la degradazione in TFA. Il TFA penetra nelle acque sotterranee attraverso diverse fonti, ad esempio attraverso l’uso di PF nei campi, la dispersione di prodotti refrigeranti attraverso le piogge o le acque di scarico industriali.
Il 31 ottobre 2024, l’Unione europea (UE) ha deciso di non prorogare l’approvazione del tritosulfuron, dopo che il richiedente aveva peraltro già ritirato la relativa domanda. A metà marzo del 2025, l’UE non ha prorogato l’approvazione nemmeno del flufenacet, tra l’altro perché questo principio attivo soddisfa i criteri per essere classificato come perturbatore endocrino e potrebbe di conseguenza avere effetti nocivi sul sistema ormonale degli esseri umani e degli animali. Inoltre, il richiedente non è stato in grado di dimostrare che tale principio attivo non comporta effetti inaccettabili sull’ambiente.
In virtù dell’articolo 10 dell’ordinanza sui prodotti fitosanitari (RS 916.161), la Svizzera non consentirà più l’impiego di questi due principi attivi come PF a decorrere dal 1° luglio 2025. I restanti principi attivi che rientrano nella categoria dei PFAS verranno esaminati nei prossimi anni, in particolare sotto il profilo della possibile formazione di TFA. 3. Un risanamento delle acque sotterranee non è possibile, occorre piuttosto proteggere i settori di alimentazione delle captazioni di acqua potabile. In base all’articolo 27 capoverso 1bis della legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20), in questi settori di alimentazione è vietato spandere PF i cui prodotti di degradazione superano una concentrazione di 0,1 microgrammi per litro. Occorre distinguere se un PFAS è un prodotto di degradazione di un PF o un contaminante ambientale. A seconda della fonte cambiano infatti i requisiti legali. Se l’immissione di PFAS è dovuta a contaminanti ambientali, si applicano valori limite più elevati. I Cantoni sono responsabili della definizione di questi settori d’alimentazione e del loro finanziamento. In base al mandato conferito al Consiglio federale il 15 giugno 2021con l’accoglimento della mozione Zanetti 20.3625 «Protezione più efficace dell’acqua potabile mediante la determinazione dei settori d’alimentazione», la Confederazione è tenuta a sovvenzionare il 40 per cento dei mezzi computabili per la determinazione di tali settori, a condizione che i lavori siano conclusi entro il 31 dicembre 2030. È in corso di elaborazione un progetto di modifica della LPAc per mettere in atto tale mozione, che verrà presumibilmente posto in consultazione alla fine del 2025. Siccome la presenza di TFA può essere dovuta anche ad altre cause come la degradazione di prodotti refrigeranti e gas isolanti, il 6 dicembre 2024 il Consiglio federale ha posto in consultazione una revisione dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81) che, in analogia al diritto dell’UE, prevede nuove restrizioni, fra le quali quella dell’uso dell’acido perfluoroesanoico (PFHxA) e delle sue sostanze correlate. In futuro la Svizzera prenderà in considerazione ulteriori restrizioni, sempre in analogia al diritto dell’UE. Nel quadro del rapporto in adempimento del postulato Moser 22.4585 «Piano d’azione per la riduzione dell’esposizione dell’uomo e dell’ambiente ai prodotti chimici persistenti», la Svizzera valuterà anche la necessità di intervento. Queste misure contribuiranno a migliorare la protezione delle acque sotterranee. 4. Nel suo rapporto in adempimento del postulato Clivaz 20.4087 «Inquinamento dell’acqua potabile con clorotalonil. Come risolvere il problema e come finanziare i lavori di risanamento necessari?», il Consiglio federale illustra come vanno trattate le acque sotterranee inquinate utilizzate per la produzione di acqua potabile. Innanzitutto, vanno adottate tutte le misure rapidamente attuabili per garantire la qualità dell’acqua potabile, ad esempio la miscelazione con acqua non contaminata, l’acquisto di acqua da fornitori non interessati dall’inquinamento o lo smantellamento delle captazioni di acqua contaminate. Se queste misure non sono possibili o non risultano efficaci, i fornitori di acqua devono prendere in considerazione ulteriori misure di natura tecnica. Un trattamento dell’acqua può tuttavia costituire soltanto un’ultima ratio e una soluzione provvisoria. Ecco perché, anche in futuro, l’accento dovrà essere posto innanzitutto sulla protezione preventiva delle acque sotterranee. Il principio del «chi inquina paga» in questi casi non può essere applicato direttamente, tra l’altro perché di regola nel caso di sostanze in tracce come i PFAS non è più possibile individuare tutti i responsabili. Pertanto, tocca ai fornitori di acqua farsi carico dei costi delle misure di risanamento. Vale inoltre il principio di sussidiarietà, in base al quale in casi di rigore spetta in linea di massima ai Cantoni sostenere un fornitore di acqua con poche disponibilità economiche.5. L’approvvigionamento idrico è finanziato dai consumatori (economie domestiche, aziende, industrie, attività commerciali ecc.) tramite le tasse di base e i costi a consumo. Nel rapporto in adempimento del postulato citato in precedenza, il Consiglio federale ha esaminato le possibilità di finanziamento, giungendo alla conclusione che non vi sono ragioni per modificare il sistema attuale di ripartizione delle responsabilità e degli oneri finanziari tra fornitori di acqua, Comuni, Cantoni e Confederazione.