25.3215 · Interpellanza · 2025-03-20
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il 14 marzo 2025 il Beobachter riferiva di una pratica che permette alla Svizzera, con uno stratagemma, di esportare materiale bellico in regioni critiche. In passato, sono così state autorizzate esportazioni verso la Russia modificando l’impiego previsto da «Police Applications» a «VIP Protection». Il Consiglio federale ha sfruttato questa «cosmesi terminologica» per esportare armi verso la Russia nonostante la situazione problematica per quanto riguarda i diritti umani. Questa pratica è continuata: anche dopo l’annessione in violazione del diritto internazionale della Crimea nel 2014 e nonostante le sanzioni, sono state autorizzate forniture simili ad altri Stati, come il Libano e la Turchia.
Chiedo quindi al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande.
Quali basi giuridiche consentono al Consiglio federale di derogare ai criteri di autorizzazione in «situazioni straordinarie»?
Nella valutazione di forniture a Stati problematici, come si può escludere soltanto con la dichiarazione «VIP Protection», «VIP» o simili che le armi siano impiegate contro la popolazione civile?
Negli ultimi 10 anni, in quanti casi il Consiglio federale ha autorizzato esportazioni di armamenti per i quali l’impiego previsto era «VIP Protection», «VIP» o simili? A quali Paesi erano destinate queste esportazioni?
Negli ultimi 10 anni, in quanti casi il Consiglio federale ha autorizzato esportazioni di armamenti per i quali l’impiego previsto era stato modificato in «VIP Protection», «VIP» o simili, originariamente respinte a causa di riserve legate ai diritti umani o all’implicazione in un conflitto?
Se non esiste una panoramica del genere, perché questi casi non vengono registrati sistematicamente?
In che modo il Consiglio federale controlla che le armi esportate a titolo di «VIP Protection», «VIP» o simili non finiscano nelle mani di attori che violano i diritti umani o il diritto internazionale? In quanti di questi casi si è riscontrato un uso diverso da quello indicato nell’autorizzazione all’esportazione?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale respinge con decisione sia l’accusa secondo la quale consentirebbe, tramite una «cosmesi terminologica», di esportare materiale bellico verso Stati con una situazione problematica per quanto riguarda i diritti umani, sia quella che le autorità della Confederazione preposte al rilascio delle autorizzazioni aggirerebbero con certi stratagemmi la legislazione sul materiale bellico.Domanda 1: le autorità della Confederazione preposte al rilascio delle autorizzazioni (la Segreteria di Stato dell’economia d’intesa con il DFAE ed ev. altri servizi coinvolti) applicano in maniera coerente le pertinenti disposizioni giuridiche; la loro analisi dei rischi si basa sugli articoli 22 e 22a della legge federale sul materiale bellico (LMB, RS 514.51). La legislazione sul materiale bellico non consente al Consiglio federale di derogare ai criteri di autorizzazione in situazioni straordinarie. L’introduzione di una facoltà di deroga è attualmente discussa nel quadro della mozione 23.3585 della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati. L’autorizzazione per l’esportazione di 20 pistole mitragliatrici e di tre fucili a ripetizione destinati al Servizio federale di sicurezza della Federazione Russa per la protezione di persone, tematizzata dall’autrice dell’interpellanza, è stata rilasciata nel 2009 sulla base dei criteri di autorizzazione allora in vigore (art. 5 cpv. 1–3 dell’ordinanza sul materiale bellico [OMB, RS 514.511] nella versione allora in vigore).Domanda 2: in Svizzera nessuna domanda di esportazione viene autorizzata sulla sola base di una dichiarazione secondo la quale le armi vengono utilizzate per la protezione di persone. Se le armi sono chiaramente destinate alla protezione di un capo di Stato o di membri di un Governo e di altri alti rappresentanti e se questo impiego viene confermato ufficialmente dal Paese di destinazione, a seconda della fattispecie ciò può costituire un elemento di riduzione dei rischi nella valutazione della domanda. L’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione considera anche altri aspetti nella valutazione dei rischi. La valutazione dei singoli casi in base ai criteri di rifiuto secondo gli articoli 22 e 22a LMB avviene sempre.Domande da 3 a 5: le indicazioni sull’impiego finale si trovano nelle dichiarazioni di non riesportazione che vanno allegate alle domande di esportazione di materiale bellico a destinatari finali statali. La valutazione delle oltre 2000 autorizzazioni all’anno in base all’impiego finale dichiarato richiederebbe una consultazione manuale dell’archivio. Una registrazione sistematica dell’impiego finale dichiarato del materiale bellico scollegata dagli altri aspetti che confluiscono nelle valutazioni dei rischi sarebbe tuttavia soltanto parzialmente significativa. Domanda 6: nel quadro dei controlli a campione in loco (post-shipment verifications) la Svizzera è dal 2012 uno dei pochi Paesi a verificare se il materiale bellico esportato è ancora in possesso dei destinatari finali statali dichiarati. Il Consiglio federale, invece, non ha modo di controllare l’effettivo impiego del materiale bellico esportato, ad esempio di quello di cui è stata autorizzata l’esportazione verso la Federazione Russa nel 2009 per la protezione di persone. Le immagini tematizzate nel Beobachter non permettono di trarre conclusioni sufficienti in merito all’impiego del materiale.