25.3223 · Postulato · 2025-03-20
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare l’adozione di un quadro normativo che obblighi i detenuti che dispongono di sufficienti risorse finanziarie a rimborsare in tutto o in parte i costi legati alla loro detenzione nonché le spese mediche.
Begründung
Un detenuto costa allo Stato in media da 300 a 400 franchi al giorno, ossia oltre 10 000 franchi al mese a carico dei contribuenti. Non è giustificabile che persone con redditi o un patrimonio importanti siano prese integralmente a carico dallo Stato, mentre i cittadini onesti devono sopperire essi stessi alle loro necessità. Subito dopo l’incarcerazione dovrebbe essere effettuata una valutazione del patrimonio e dei redditi del detenuto.In caso di patrimonio o redditi sufficienti (immobili, investimenti finanziari, eredità, ecc.) un prelievo obbligatorio sarebbe effettuato per coprire in tutto o in parte i costi di detenzione.In assenza di liquidità immediata, un rimborso scaglionato potrebbe essere richiesto dopo la liberazione.Obbligo per questi detenuti di pagare la loro propria assicurazione malattia nonché le loro cure mediche e i medicamenti durante la detenzione. Questi obblighi allevierebbero l’onere finanziario per i contribuenti e limiterebbero gli abusi, rafforzando il principio di responsabilità individuale per gli atti commessi.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il postulato chiede che i detenuti che dispongono dei mezzi necessari rimborsino in tutto o in parte le spese risultanti dalla loro detenzione o dalle cure mediche ricevute durante questo periodo. Le spese d’esecuzione delle sanzioni penali sono già disciplinate sia nella legislazione federale che in quella intercantonale. L’articolo 380 capoverso 2 del Codice penale (CP; RS 311.0) prevede infatti che le persone condannate partecipino alle spese di esecuzione. All’atto pratico, nella maggior parte dei casi le autorità trattengono una parte della rimunerazione del lavoro effettuato dal detenuto o si fondano sul suo reddito e sul suo patrimonio se si rifiuta di lavorare. Per il resto, spetta ai Cantoni emanare disposizioni più dettagliate (art. 380 cpv. 3 CP). In questo contesto, i tre concordati sull'esecuzione delle pene disciplinano in maniera più precisa la questione. Il Concordato latino prevede ad esempio che il condannato partecipi alle spese e che la partecipazione venga aumentata se la sua situazione finanziaria lo consente (art. 4 della decisione del 31 marzo 2022 sui prezzi di pensione e decisione del 9 novembre 2017 sulla partecipazione alle spese di esecuzione; https://www.cldjp.ch/ > Actes des Conférences > Concordat adultes). Regola parimenti in dettaglio la partecipazione dei detenuti alle spese mediche (decisione dell’8 novembre 2018 sulle spese mediche; https://www.cldjp.ch > Actes des Conférences > Concordat adultes). Il Concordato della Svizzera nordoccidentale e centrale e il Concordato della Svizzera orientale disciplinano in dettaglio la ripartizione dei costi relativi all’esecuzione di una pena e stabiliscono che il detenuto si fa carico di determinate spese, in particolare quelle non direttamente legate all’esecuzione come alcune prestazioni mediche (Richtlinien betreffend die Kostenträger für Vollzugskosten und persönliche Auslagen del 26 marzo 2021; https://www.konkordate.ch/konkordatliche-erlasse-ssed; https://www.osk-web.ch/rechtserlasse/). In particolare per quanto riguarda le spese mediche, una modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (RS 832.10) prevede che il Consiglio federale può introdurre un obbligo di assicurazione per i detenuti non domiciliati in Svizzera. I Cantoni potranno inoltre stipulare un contratto quadro per assicurare tutti i detenuti, limitando nel contempo la scelta degli assicuratori, dei fornitori di prestazioni o della forma di assicurazione. Per i motivi summenzionati, il Consiglio federale ritiene che il quadro normativo attuale sia sufficiente e che spetti ai Cantoni disciplinare in maniera concreta la partecipazione dei detenuti ai costi.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.