25.3224 · Mozione · 2025-03-20
Dipartimento di giustizia e polizia
Nella Commissione del Consiglio degli Stati
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare le modifiche di legge necessarie per limitare l’ammissione provvisoria a una ristretta cerchia di persone, definendo criteri oggettivi chiari che riservino questo statuto di protezione temporanea esclusivamente alle persone che necessitano di aiuto in situazioni di acuto pericolo.
Begründung
L’attuale disciplinamento dell’ammissione provvisoria è un coacervo di disposizioni contraddittorie. Da un lato, persone la cui domanda d’asilo è stata formalmente respinta sono integrate nel mercato del lavoro e ricevono ampie prestazioni integrative, il che in realtà equivale a un soggiorno duraturo. Questa prassi affossa l’intenzione originaria dell’ammissione provvisoria quale protezione temporanea in caso di situazione di pericolo acuto. Nel 2024, 35 236 persone ammesse provvisoriamente vivevano in Svizzera, di cui 19 830 da sette o meno anni e 15 409 da oltre sette anni. Il 43,7 per cento delle persone ammesse provvisoriamente possiede quindi lo statuto F da più di sette anni, il che dimostra che in molti casi l’ammissione provvisoria non è effettivamente temporanea.L’introduzione di criteri chiari, ad esempio la fuga dalla guerra o dalla guerra civile, nonché di una procedura speciale per i richiedenti respinti che per motivi di salute non possono essere rimpatriati permette di garantire il carattere temporaneo dello statuto di protezione ed evitare incentivi sbagliati. Per i richiedenti l’asilo respinti che non possono essere rimpatriati per gravi problemi di salute è introdotta una procedura temporanea affinché non entrino in un processo d’integrazione duraturo. Questa procedura si focalizza esclusivamente sulla necessità di cure mediche e prevede soltanto cure limitate nel tempo. Le misure d’integrazione e l’accesso al mercato del lavoro sono esclusi. Le esperienze maturate in Svezia mostrano che un tale approccio mirato e restrittivo è praticabile, efficiente e trasparente.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
L’ammissione è già oggi disposta in base a criteri chiari, come chiesto dalla mozione. Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione verso il Paese d’origine, di provenienza o verso uno Stato terzo (art. 44 della legge sull’asilo [LAsi]; RS 142.31). Se l’esecuzione dell’allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l’ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI]; RS 142.20). Gli ostacoli all’esecuzione dell’allontanamento sono concretizzati dalla legge (art. 83 cpv. 2-4 LStrI) e dalla giurisprudenza. Anche l’ammissione provvisoria per motivi medici si fonda su una prassi ben definita. Se segue un trattamento medico vitale in Svizzera che si concluderà verosimilmente entro qualche settimana o mese, lo straniero non ottiene l’ammissione provvisoria e la SEM si limita a fissare un termine di partenza più lungo così che il trattamento possa essere concluso prima della sua scadenza. La SEM può inoltre ordinare l’esecuzione dell’allontanamento anche in caso di problemi di salute se nel Paese d’origine è disponibile un trattamento o se i problemi di salute non raggiungono la gravità richiesta dalla giurisprudenza.La SEM revoca l’ammissione provvisoria tra le altre cose se le condizioni non sono più adempiute, ad esempio perché un trattamento medico vitale di lunga durata è stato completato. La SEM verifica periodicamente se le condizioni per l’ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte (art. 84 cpv. 1 LStrI). Occorre tuttavia constatare che i motivi per un’ammissione provvisoria possono perdurare per molti anni, ad esempio in caso di guerra civile o violenza generalizzata nel Paese d’origine o di provenienza. In questo senso, l'ammissione provvisoria non è riservata alle situazioni di acuto pericolo.Con la modifica del 16 dicembre 2016 della LStrI, entrata in vigore il 1° gennaio 2019 (13.030; RU 2017 6521 2018 3171), l’Assemblea federale ha rafforzato la promozione dell’integrazione, che include anche le persone ammesse provvisoriamente, rendendola più vincolante in linea con il principio «incoraggiare ed esigere». Il Parlamento ha in particolare agevolato l’accesso al mercato del lavoro per le persone ammesse provvisoriamente (art. 85a LStrI). L’approccio adottato persegue un duplice obiettivo: incoraggiare l’integrazione mantenendo la capacità al ritorno. L’ammissione provvisoria è disposta (che sia per motivi medici o di altro tipo) e revocata in base a una prassi consolidata. L’introduzione di un’altra procedura temporanea comporterebbe un inutile onere burocratico e terrebbe occupate risorse supplementari. Il Consiglio federale sottolinea tuttavia l’importanza che attribuisce alla lotta contro gli abusi del sistema d’asilo a fini medici. Ha pertanto raccomandato di accogliere la mozione 24.4292 de Quattro «Porre fine alle domande d’asilo presentate per approfittare di un trattamento medico in Svizzera».
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.