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25.3230 · Mozione · 2025-03-20

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Pianificato nel Consiglio nazionale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di imporre obblighi chiari per le imprese svizzere affinché queste ultime garantiscano che le loro affiliate all’estero non eludano le sanzioni da esso emanate.CofirmatariAlijaj, Amoos, Arslan, Badran Jacqueline, Candan Hasan, Crottaz, De Ventura, Glättli, Jaccoud, Marti Min Li, Prelicz-Huber, Roth David, Schläfli, Schneider Meret, Seiler Graf, Weichelt, Wettstein, Widmer Céline, Wyss, Zybach

Begründung

Secondo la legge vigente sugli embarghi, le società madri svizzere possono essere perseguite a livello penale se utilizzano attivamente le loro affiliate all’estero per aggirare le sanzioni. Il Ministero pubblico della Confederazione ha avviato i primi procedimenti, ma è difficile dimostrare l’aggiramento.Nel giugno 2024, l’Unione europea ha imposto alle imprese dell’UE, oltre al divieto di elusione, l’obbligo di «adoperarsi al massimo» («best effort») affinché le loro controllate extra UE non partecipino ad attività che compromettono l’efficacia delle sanzioni. Le società madri devono quindi far applicare le sanzioni anche all’estero; ci si aspetta che attuino tutte le misure adeguate e necessarie a tal fine. Nell’ottobre 2024 il Consiglio federale ha deciso di non adottare questa misura di fondamentale importanza. Secondo la SECO, la normativa è molto vaga e quindi problematica. A quanto pare, non è stato fatto alcun tentativo di concretizzare o proporre l’attuazione di questa misura, nonostante gli Stati membri dell’UE abbiano emanato nel frattempo apposite norme. All’inizio dell’anno è inoltre emerso che Suissenégoce, l’associazione di categoria dei commercianti di materie prime, si era fermamente opposta all’adozione di questa misura presso la SECO prima della decisione del Consiglio federale, facendo leva sulle stesse argomentazioni avanzate poi da quest’ultimo.Come già affermato più volte dal Consiglio federale, il campo di applicazione territoriale delle sanzioni non è disciplinato in modo esplicito nella legge sugli embarghi. Finché sussiste questa incertezza giuridica, il Consiglio federale deve almeno garantire che le imprese svizzere adottino tutte le misure necessarie e realizzabili affinché le loro affiliate all’estero non eludano le sanzioni, analogamente a quanto previsto dall’articolo 5 ORD-FINMA nel settore della lotta contro il riciclaggio di denaro. A tal fine, dovrebbe ispirarsi all’obbligo di «massimo impegno» dell’UE e proporre una soluzione adeguata al quadro giuridico svizzero.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

L’Unione europea (UE) si aspetta che le aziende provvedano affinché le loro affiliate all’estero non compromettano le misure sanzionatorie in vigore nell’UE. Conformemente all’articolo 8bis del regolamento (UE) n. 833/2014, le aziende devono «adoperarsi al massimo» «affinché qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti al di fuori dell’Unione di loro proprietà o posti sotto il loro controllo non prenda parte ad attività che compromettano le misure restrittive di cui al presente regolamento». Le aziende devono adottare tutte le misure adeguate e necessarie a tal fine. Nelle sue FAQ riguardanti le sanzioni alla Russia, la Commissione europea ha inserito alcune spiegazioni sull’applicazione di questa disposizione [UE FAQ, 4.1-9]. Secondo il Consiglio federale l’obbligo è formulato in modo troppo vago, le aziende non possono sapere esattamente quali precauzioni adottare; anche gli aiuti all’interpretazione delle sanzioni pubblicati dalla Commissione europea, ovvero le FAQ, non permettono di compensare questa mancanza di precisione.
Ciò sarebbe problematico per quanto riguarda il principio di determinatezza di questa disposizione, che implica una pena detentiva fino a cinque anni, tanto più che la legge sugli embarghi (RS 946.231) non fornisce al Consiglio federale la base giuridica necessaria per un’interpretazione che rischierebbe di essere più severa di quella prevista dal regolamento dell’UE. Inoltre, una disposizione del genere alimenterebbe aspettative pubbliche che difficilmente potrebbero essere soddisfatte, dal momento che l’attuazione e l’applicazione concreta spesso non possono essere garantite a causa degli elementi extraterritoriali. Tali incertezze comportano un onere inutile per le imprese svizzere; le PMI in particolare dovrebbero compiere uno sforzo considerevole per valutare correttamente i rischi e stabilire le misure necessarie.Il campo di applicazione della LEmb non si estende alle imprese stabilite all’estero. Tuttavia, i flussi finanziari intrasocietari verso o dalla Svizzera o le istruzioni impartite dalla Svizzera a società sotto il controllo della società madre svizzera possono costituire fattori di collegamento per l’applicazione del diritto svizzero in materia di sanzioni. Le autorità giudiziarie competenti stanno già conducendo diverse indagini in cui società con sede in Svizzera sono ritenute responsabili di sospetta elusione delle sanzioni da parte delle loro controllate all’estero. Inoltre, indipendentemente dalla questione dell’applicazione delle disposizioni del diritto sanzionatorio, il Consiglio federale si aspetta che, nelle loro attività all’estero, le società svizzere e le loro affiliate rispettino gli standard internazionali sulla responsabilità sociale d’impresa, in particolare le linee guida dell’OCSE e i principi dell’ONU.Infine, va notato che l’articolo 5 dell’ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA, RS 955.033.0) non è paragonabile alla misura prevista dal regolamento dell’UE. In primo luogo, l’articolo 5 ORD-FINMA obbliga le affiliate estere degli intermediari finanziari a rispettare determinati principi e disposizioni dell’ordinanza. Non si tratta tuttavia di disposizioni sanzionatorie. In secondo luogo, l’articolo 5 ORD-FINMA si rivolge a un gruppo di destinatari completamente diverso, ossia agli intermediari finanziari. Questi ultimi, considerato il settore di attività in cui operano e il relativo sistema di controllo, non si trovano in un contesto normativo paragonabile. Di conseguenza, l’articolo 5 ORD-FINMA non potrebbe fungere da modello per concretizzare l’obbligo previsto dall’UE.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.