25.3242 · Interpellanza · 2025-03-20
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Quando l’autorizzazione di un prodotto fitosanitario (PF) viene ritirata, si possono applicare specifici termini di vendita e di utilizzo. Questo significa che i PF possono essere venduti e utilizzati ancora per un altro anno, anche se sono stati ritenuti pericolosi per la salute delle persone e/o per l’ambiente. Secondo l’ordinanza sui prodotti fitosanitari, ciò è possibile soltanto se il divieto non è motivato da un «potenziale effetto pericoloso ritenuto inaccettabile». Nel caso in cui il potenziale di pericolo sia ritenuto inaccettabile, il divieto può essere emanato anche senza un termine di vendita e di utilizzo.
Per esempio, il clorotalonil (e tutti i PF che lo contengono) è stato vietato con una decisione di portata generale, senza termine alcuno, poiché presentava un potenziale di pericolo inaccettabile. Allo stesso tempo, però, ai PF a base di determinati piretroidi sono stati applicati termini di vendita e di utilizzo, nonostante i piretroidi rientrino tra i principi attivi con la più alta tossicità ambientale.
In risposta all’interpellanza 24.4442, il Consiglio federale aveva prospettato il divieto in Svizzera del principio attivo flufenacet qualora l’UE non ne avesse rinnovato l’approvazione.
Il flufenacet è considerato un perturbatore endocrino, in grado di influenzare e alterare la normale attività ormonale dell’essere umano. Il suo prodotto di degradazione, il TFA (principio appartenente alla famiglia delle sostanze PFAS) è considerato potenzialmente tossico per la riproduzione.
A questo riguardo si pongono le seguenti domande:
1. Secondo il diritto vigente, corrisponde al vero che i principi attivi vengono autorizzati soltanto se il loro effetto sugli organismi non bersaglio non risulta inaccettabile? Se no, quale regola si applica?
2. Al contrario, si può affermare che un principio attivo viene vietato principalmente perché presenta un potenziale di pericolo che non era noto al momento dell’autorizzazione e che è stato successivamente ritenuto inaccettabile? Se no, che cosa si intende esattamente per «potenziale di pericolo inaccettabile»?
3. Sulla base di quali condizioni concrete la Confederazione stabilisce i termini di vendita e di utilizzo di un determinato principio attivo o pesticida?
4. Nel caso in cui non venisse rinnovata l’approvazione del flufenacet all’interno dell’UE: il Consiglio federale vieterà la vendita di questo principio attivo in Svizzera a causa del suo potenziale di pericolo inaccettabile senza prevedere un termine di vendita e di utilizzo, così come ha fatto con il clorotalonil? Se no, perché?
5. Come intende procedere con altri pesticidi contenenti PFAS?
Stellungnahme des Bundesrates
I prodotti fitosanitari (PF) servono a proteggere le colture e i loro prodotti da organismi nocivi, malattie e piante concorrenti. Possono però avere ripercussioni indesiderate sull’ambiente, gli animali, le piante e le persone, vale a dire su «organismi non bersaglio». Per evitare questi effetti negativi, i PF – come pure i principi attivi in essi contenuti non ancora autorizzati in Svizzera – vengono sottoposti a una rigorosa procedura di autorizzazione.1. e 2. Un PF può essere omologato soltanto a condizione di non comportare effetti inaccettabili sugli esseri umani, gli animali e l’ambiente. Nel quadro della procedura di autorizzazione, i rischi per gli organismi non bersaglio sono determinati tramite un processo approfondito. Nella valutazione dei rischi sono ponderati l’effetto tossico del prodotto e la possibile esposizione di questi organismi non bersaglio e vengono tenuti in considerazione fattori quali l’impatto sugli ecosistemi, la biodegradabilità e il comportamento nell’ambiente, l’inquinamento delle acque e i possibili effetti a lungo termine.
L’omologazione di un PF può essere modificata o eventualmente revocata, ad esempio in caso di nuove conoscenze scientifiche in merito (tra l’altro) ai rischi tossicologici. 3. e 4. Già oggi, i requisiti di omologazione e i termini per i PF in Svizzera riprendono in larga misura quelli previsti dall’Unione europea (UE). A metà marzo, l’UE non ha prorogato l’autorizzazione per il flufenacet, perché questo principio attivo soddisfa i criteri per essere classificato come perturbatore endocrino e non si può escludere che il suo utilizzo provochi effetti collaterali inaccettabili sulle acque sotterranee. La Svizzera intende revocare l’autorizzazione per questo principio attivo contenuto nei PF con effetto dal 1° luglio 2025 e prevede gli stessi termini per la svendita e per l’utilizzo stabiliti dall’UE, vale a dire 6 mesi per la svendita e ulteriori 12 mesi per l’utilizzo di PF che contengono questo principio attivo.5. Una limitazione generalizzata per le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nell’UE non è attesa prima del 2026. La Svizzera valuterà il recepimento delle relative disposizioni nel quadro della procedura legislativa ordinaria. In base alle proposte discusse attualmente nell’UE, i PFAS come principi attivi, coformulanti o prodotti di degradazione di PF dovrebbero tuttavia essere esclusi da eventuali restrizioni e divieti dato che i PF sottostanno in ogni caso a una procedura di autorizzazione.
Questa procedura consente una valutazione specifica di ogni singolo PF, sulla base della quale l’autorizzazione può essere vincolata a un numero più o meno elevato di oneri e limitazioni concernenti l’utilizzo del prodotto o può essere respinta se quest’ultimo non soddisfa i requisiti. In questo modo è garantito il rispetto del principio di proporzionalità.