25.3243 · Mozione · 2025-03-20
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di rafforzare le condizioni dello statuto S.
Considerando che lo statuto S offre una protezione in Svizzera, è fondamentale garantire equità con gli altri beneficiari dell’aiuto sociale nonché evitare abusi.
Propone misure nei settori seguenti:
1. Controllo dei beni e del patrimonio
2. Restrizioni di viaggio
3. Limitazione degli aiuti finanziari
4. Accesso limitato alle prestazioni complementari
5. Lotta contro la frode
Begründung
I rifugiati ucraini titolari dello statuto S non devono possedere un veicolo di un valore superiore alla soglia fissata dai Cantoni. Dispongono di tre mesi per venderlo e fornire una pertinente prova sotto pena di sospensione degli aiuti. L’alloggio o la casa devono essere vuoti per la vendita; se un famigliare vive nell’alloggio, deve lasciarlo per permettere la vendita del bene.I proprietari di beni immobiliari in Ucraina devono venderli entro sei mesi e dichiarare il ricavato in Svizzera. In caso di rifiuto, le prestazioni sociali sono soppresse. Chi beneficia dello statuto S non ha il diritto di ritornare in Ucraina finché è sotto la protezione della Svizzera. Un viaggio in Ucraina, a prescindere dal motivo (vacanze, questioni personali, ecc.), comporta immediatamente la perdita dello statuto S e di tutte le prestazioni associate. La collaborazione con i servizi doganali e le compagnie aeree deve essere potenziata per controllare gli spostamenti dei beneficiari dello statuto S. Gli aiuti devono essere armonizzati con quelli accordati ai cittadini svizzeri, senza vantaggi supplementari. La loro attribuzione deve essere limitata nel tempo e sottoposta a un rigido controllo.I beneficiari devono svolgere almeno 10 ore di volontariato alla settimana, tranne in caso di incapacità giustificata. Sarà richiesta un’attestazione mensile rilasciata da un’associazione locale. I beneficiari non devono avere accesso ad alloggi sussidiati o ad assegni famigliari, tranne in caso di estrema necessità. L’accesso alle cure deve essere limitato alle prestazioni essenziali. Deve essere instaurato un controllo sistematico delle risorse dei rifugiati. Ogni frode comprovata comporterà il rimborso degli aiuti ricevuti e un’esclusione definitiva dallo statuto S.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le persone con statuto S non sono trattate meglio degli altri beneficiari dell’aiuto sociale. In realtà, hanno diritto a un sostegno inferiore a quello accordato alle persone residenti in Svizzera. In virtù della Costituzione federale (Cost.; RS 101) spetta ai Cantoni disciplinare e versare l’aiuto sociale alle persone con statuto S (cfr. art. 3 e 115 Cost.). Questa regola è concretizzata nell’articolo 82 capoverso 1 della legge sull'asilo (RS 142.31). Non compete dunque alla Confederazione decidere un inasprimento delle norme in materia, che secondo il Consiglio federale non è nemmeno necessario. La Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS) ha pubblicato raccomandazioni destinate alle autorità cantonali di aiuto sociale riguardanti lo statuto S, approvate dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori delle opere sociali (CDOS). I Cantoni dispongono già oggi di mezzi e strumenti adeguati per individuare e combattere gli abusi e, se necessario, esigere il rimborso dell’aiuto sociale indebitamente percepito. La presa in considerazione di valori patrimoniali quali automobili o immobili nella valutazione dell’indigenza è quindi retta dalle leggi cantonali in materia di aiuto sociale. 2. Il Consiglio federale ritiene che la legislazione in vigore tenga già conto in maniera adeguata delle richieste avanzate nella presente mozione. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può infatti già oggi revocare lo statuto di protezione S alle persone che hanno soggiornato a lungo (più di 15 giorni) o ripetutamente nello Stato di origine o di provenienza. Il diritto vigente prevede altresì che la protezione provvisoria termina se la persona bisognosa di protezione trasferisce il centro dei suoi interessi all’estero. Accogliendo le mozioni 24.3022 Würth e 24.3035 Paganini «Per essere accettato, lo statuto di protezione S deve essere adeguato», il Parlamento ha inoltre già incaricato il Consiglio federale di adottare misure per combattere gli abusi concernenti i viaggi all’estero delle persone con statuto S. Il Consiglio federale sta valutando come attuare questa richiesta nel modo più efficace possibile e con il minimo onere per i Cantoni. 3./4. Le persone con statuto S senza mezzi propri sufficienti hanno diritto, nel quadro dell’aiuto sociale svizzero, unicamente a un alloggio, a un’assicurazione di base ai sensi della legge federale sull’assicurazione malattie (RS 832.10) e a un sostegno finanziario che permetta di coprire i bisogni essenziali. L’importo per le spese quotidiane è inferiore a quello previsto per i residenti ed è versato dai Cantoni o dai Comuni conformemente al diritto cantonale, se possibile sotto forma di prestazioni in natura. I Cantoni disciplinano anche la partecipazione a programmi occupazionali. Al Consiglio federale pertanto non risulta che le persone con statuto S siano trattate meglio di altri beneficiari dell’aiuto sociale. 5. Secondo il diritto vigente la protezione provvisoria termina già oggi se una persona l’ha ottenuta facendo false dichiarazioni (ad es. presentando documenti d’identità falsificati) o dissimulando fatti essenziali. Se una persona con statuto S è condannata per frode nel settore delle assicurazioni sociali o dell’aiuto sociale oppure per aver ottenuto indebitamente prestazioni di questo tipo, il giudice la espelle dalla Svizzera (espulsione obbligatoria) conformemente all’articolo 66a del Codice penale (RS 311.0). Un’espulsione passata in giudicato comporta automaticamente la fine della protezione provvisoria. Pertanto, la legislazione in vigore tiene già adeguatamente conto della richiesta dell’autore della mozione di combattere efficacemente la frode.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.