25.3244 · Interpellanza · 2025-03-20
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Secondo quanto riportato dai media, nel suo ultimo rapporto di gestione UBS rinuncia a valori di riferimento per la rappresentanza dei sessi e a misure di promozione della diversità. Si presume che questo passo costituisca un adeguamento alla politica dell’Amministrazione Trump. Nella revisione del diritto della società anonima è stato tuttavia fissato un obiettivo per un’adeguata rappresentanza dei sessi nei consigli d’amministrazione e nelle direzioni (art. 734f CO). In caso di mancato rispetto di questo obiettivo, è necessario fornire una motivazione esplicita (comply or explain). In questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:
1. Come valuta l’annuncio di UBS di rinunciare agli obiettivi e alla comunicazione in merito?
2. Vi sono altre imprese che, come UBS, intendono rinunciare ai valori di riferimento per la rappresentanza dei sessi?
3. In quali modi il Consiglio federale garantisce il rispetto delle prescrizioni del diritto della società anonima?
4. Come interviene nei casi di mancato rispetto di queste prescrizioni da parte delle imprese?
5. Non ritiene che il diritto svizzero prevalga su quello americano, sia nell’ambito delle imprese che, ad esempio, in quello delle università, dove secondo i media si sono pure verificati tentativi di pressione?
6. Nei suoi colloqui con il Governo americano la Svizzera illustra il quadro normativo e i valori del nostro Paese in tali questioni?
Stellungnahme des Bundesrates
Dal 1 gennaio 2021 il Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) contiene una disposizione secondo la quale se uno dei sessi non è rappresentato almeno in ragione del 30 per cento nel consiglio d’amministrazione e almeno in ragione del 20 per cento nella direzione, è necessario indicare nella relazione sulle retribuzioni i motivi per cui tale sesso non è rappresentato come previsto e i provvedimenti adottati per promuoverne la rappresentanza (art. 734f CO). Questo obbligo riguarda soltanto le grandi società quotate in borsa (art. 727 cpv. 1 n. 2 CO). La legge prevede generosi termini transitori (art. 4 disposizione transitoria della mozione del 19 giugno 2020): per il consiglio d’amministrazione l’obbligo di rendere conto nella relazione sulle retribuzioni si applica al più tardi nell’esercizio che inizio cinque anni dopo l’entrata in vigore della nuova legge. Per la direzione è previsto addirittura un termine transitorio di dieci anni. L’obbligo di rendicontazione previsto dalla legge vale pertanto solo a partire dall’esercizio 2026 (per il consiglio d’amministrazione) e 2031 (per la direzione). Il schillingreport 2025 (https://www.schillingreport.ch/fr/), che da 20 anni esamina la composizione delle direzioni e da 15 anni quella dei consigli d’amministrazione dei 100 maggiori datori di lavoro svizzeri, evidenzia un’evoluzione positiva già prima della scadenza dei termini transitori (stato al 31.12.2024): la quota femminile è aumentata nelle direzioni dal 4 per cento (2006) al 22 per cento (2024) e nei consigli d’amministrazione dal 10 per cento (2010) al 33 per cento (2024). Il Consiglio federale segue attentamente gli sviluppi in questo settore. Le imprese sono libere di definire obiettivi di diversità e, come illustrato, al momento non sono ancora obbligate a renderne conto. Il Consiglio federale sottolinea tuttavia l’importanza delle prescrizioni legali. Le imprese devono prendere molto sul serio l’equilibrio dei sessi nel loro consiglio d’amministrazione e nella loro direzione. Alla scadenza dei termini transitori si applicherà l’approccio «comply or explain»: chi non adempirà i valori di riferimento per la rappresentanza dei sessi dovrà fornire una spiegazione nella relazione sulle retribuzioni. L’ufficio di revisione verifica se le informazioni contenute nella relazione sulle retribuzioni (e quindi le informazioni di cui all’art. 734f CO) sono conformi alla legislazione svizzera e agli statuti dell’impresa.