25.3256 · Mozione · 2025-03-21
Dipartimento di giustizia e polizia
Trasmesso al Consiglio federale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legge sulle armi affinché siano perseguiti e condannati per violazioni della legge sulle armi non solo i cittadini del nostro Paese, ma anche i collaboratori della piattaforma commerciale TEMU o simili o, se ciò non fosse possibile, di modificare la legge sulle armi di modo che i casi poco gravi di importazione di «armi» possano essere puniti con una semplice multa.
Inoltre, le piattaforme commerciali come TEMU, Amazon e simili devono essere obbligate a contrassegnare chiaramente tra le offerte proposte tutti i prodotti vietati in Svizzera, in modo che il consumatore riconosca immediatamente che ordinando questo prodotto viola le disposizioni legali svizzere.
Begründung
Ogni anno i ministeri pubblici svizzeri conducono procedimenti nei confronti di cittadini del nostro Paese per violazione della legge sulle armi.
Queste persone acquistano su piattaforme commerciali come TEMU, Amazon e simili prodotti quali pistole ad acqua, fionde e simili ignorando che essi rientrano nella legge sulle armi. Questi prodotti non sono contrassegnati come vietati in Svizzera e il consumatore è tratto in inganno e portato a credere che si tratti di prodotti non problematici, legali in Svizzera. Questi gruppi commerciali realizzano in Svizzera fatturati di varie centinaia di milioni, se ne fregano dei loro clienti e non li informano che i loro prodotti sono vietati in Svizzera e che la loro importazione è punibile. L’apparato giudiziario è già oberato di lavoro e conduce centinaia di procedimenti nei confronti di cittadini perlopiù incensurati, che sono trascinati in un procedimento penale e alla fine si ritrovano quindi ad avere precedenti penali. Un modo di procedere del tutto inutile, a cui si potrebbe porre fine adeguando le basi legali.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Le cosiddette «imitazioni di armi» rappresentano un pericolo soprattutto perché possono essere scambiate per armi da fuoco vere. Infatti possono essere impiegate per minacciare persone o costringere gli agenti di polizia a utilizzare le loro armi da fuoco. Secondo la formulazione vigente dell’articolo 6 dell’ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi (OArm; RS 514.541) le imitazioni di armi «sono confondibili con armi da fuoco quando, a prima vista, risultano simili ad armi da fuoco vere, a prescindere dal fatto che uno specialista o una terza persona sia in grado di accertarne la confondibilità dopo una breve verifica». Tale formulazione è stata redatta nel 2008 in collaborazione con rappresentanti degli uffici cantonali delle armi affinché risultasse ampia. Se vi è la possibilità che l’imitazione di un’arma venga confusa con un’arma da fuoco vera, per poterla importare in Svizzera vanno pertanto soddisfattele stesse condizioni applicabili alle armi vere (p. es. possesso di un’autorizzazione). Chi non ottiene l’autorizzazione prima dell’importazione, rischia un procedimento penale e una condanna per introduzione illegale di un’arma in territorio svizzero secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera a della legge del 20 giugno 1997 sulle armi (LArm; RS 514.54). Per questo motivo, ogni anno vengono avviati numerosi perseguimenti penali. Ciò comporta molto lavoro per le forze di polizia e i pubblici ministeri chiamati ad accertare fatti la cui gravità è, oggettivamente parlando, di poca entità. Diverse autorità, imprese di trasporto e uffici cantonali delle armi si rivolgono inoltre regolarmente all’Ufficio centrale Armi dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) chiedendo di stabilire se una determinata imitazione di arma possa essere confusa con un’arma da fuoco vera. Ogni anno l’Ufficio centrale Armi risponde a oltre 2000 domande di questo tipo.
Attualmente fedpol elabora una proposta di revisione dell’OArm incentrata in particolare sull’adeguamento dell’articolo 6: le imitazioni di armi sarebbero pertanto considerate confondibili con armi da fuoco vere unicamente se nemmeno uno specialista riuscirebbe a distinguerle a prima vista. In questo modo le imitazioni di armi che sembrano armi da fuoco vere e rappresentano quindi un potenziale pericolo (p. es. possono essere usate per minacciare altre persone o causare un intervento armato delle forze di polizia) continuerebbero a sottostare alla legislazione sulle armi. L’adeguamento precitato della definizione di confondibilità dovrebbe però ridurre nettamente il numero di perseguimenti penali. Pertanto il Consiglio federale non ritiene al momento necessario modificare le disposizioni penali della LArm (art. 33 e 34 LArm).
fedpol si impegna a dialogare con gli offerenti esteri per richiamare la loro attenzione sulla legislazione svizzera in materia di armi e affinché includano eventualmente un avvertimento o una nota informativa nelle loro offerte. Questo dialogo ha portato buoni risultati nei Paesi vicini membri dello spazio Schengen.
Le persone residenti in Svizzera che ordinano su Internet merci come le imitazioni di armi sono tuttavia sempre tenute a informarsi preventivamente sulle disposizioni legali applicabili all’acquisto e all’introduzione di armi nel territorio svizzero. Il Dipartimento federale di giustizia e polizia rende facilmente accessibili tali informazioni online e gestisce una hotline e un indirizzo e-mail che permette al personale di fedpol di rispondere alle domande di cittadine e cittadini. Inoltre, anche gli uffici cantonali delle armi sono a disposizione per qualsiasi domanda.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.