25.3265 · Interpellanza · 2025-03-21
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il 25 dicembre 2024, a Como, la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino algerino, richiedente asilo in Svizzera, accusato di furto aggravato e immigrazione clandestina. L’individuo, già noto alle autorità per precedenti reati, era soggetto a un ordine di espulsione emesso a Cagliari, con divieto di rientro in Italia per tre anni. Nonostante ciò, è riuscito a entrare in Svizzera come richiedente asilo e successivamente a rientrare illegalmente in Italia, dove ha commesso ulteriori reati.
Considerato che:
La presenza di un richiedente asilo con precedenti penali e soggetto a un divieto di rientro in Italia solleva interrogativi sulla procedura di accoglienza e controllo adottata dalla SEM.
La capacità di tale individuo di attraversare i confini senza impedimenti evidenzia possibili falle nei sistemi di monitoraggio e cooperazione tra le autorità svizzere e italiane.
Si chiede al Consiglio Federale:
Verifica dei precedenti penali: Quali procedure sono attualmente in atto per verificare i precedenti penali dei richiedenti asilo al momento della loro registrazione in Svizzera? Come si è potuto accogliere un individuo con un divieto di rientro in Italia senza che ciò emergesse durante la procedura di asilo?
Cooperazione internazionale: In che modo la SEM collabora con le autorità dei Paesi limitrofi, in particolare l’Italia, per condividere informazioni sui richiedenti asilo con precedenti penali o soggetti a divieti di ingresso? Esistono accordi o protocolli specifici per garantire uno scambio efficace di tali informazioni?
Monitoraggio dei richiedenti asilo: Quali misure sono implementate per monitorare i movimenti dei richiedenti asilo all’interno e all’esterno della Svizzera, al fine di prevenire attraversamenti illegali dei confini e la commissione di reati in altri Paesi?
Valutazione delle procedure SEM: Alla luce di questo caso, il Consiglio Federale ritiene adeguate le attuali procedure della SEM nella gestione dei richiedenti asilo con precedenti penali? Sono previste revisioni o miglioramenti per evitare il ripetersi di situazioni simili?
Sicurezza interna: Quali misure aggiuntive intende adottare il Consiglio Federale per garantire che individui con precedenti penali o soggetti a divieti di ingresso in altri Paesi non possano abusare del sistema di asilo svizzero, compromettendo la sicurezza interna e le relazioni con i Paesi confinanti?
Stellungnahme des Bundesrates
1./2. Al momento dell’arrivo in un centro federale d’asilo (CFA), i dati dei richiedenti l’asilo sono confrontati con quelli registrati in particolare nel Sistema d’informazione Schengen (SIS), nei sistemi d’informazione di polizia e, in caso di sospetto, nel sistema d’informazione del casellario giudiziale VOSTRA. Se un altro Stato Schengen ha emanato un divieto d’entrata in seguito alla commissione di un reato e lo ha segnalato nel SIS, la Svizzera può, in caso di riscontro positivo, venire agevolmente a conoscenza dei reati in questione. I divieti d’entrata restano nel SIS per la durata di un’eventuale procedura d’asilo, e possono dunque essere eseguiti se la domanda d’asilo è respinta. 3. Le persone che presentano una domanda d’asilo sono attribuite a un CFA. L’obbligo di soggiornare nella struttura designata combinato con quello di collaborare permette una sorveglianza amministrativa relativamente stretta. Inoltre, in particolare in caso di disturbo o minaccia della sicurezza e dell’ordine pubblici, le autorità possono ordinare di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) comunica senza indugio alle autorità cantonali incaricate del perseguimento penale i reati commessi da richiedenti l’asilo durante il soggiorno in un CFA. Se l’interessato viola i suoi obblighi o se esistono indizi seri che cerchi di sottrarsi alla procedura di rinvio, nei suoi confronti può essere disposta la carcerazione amministrativa. La SEM registra le impronte digitali dei richiedenti l’asilo nel sistema europeo EURODAC. Ciò permette di identificare eventuali soggiorni precedenti in altri Stati Dublino. Anche il SIS consente di apprendere se un altro Stato Schengen ha disposto un’espulsione o un divieto d’entrata nei confronti di uno straniero, se tale provvedimento è segnalato nel SIS. La Svizzera è informata dei riscontri positivi delle ricerche effettuate negli altri Stati Schengen, anche delle misure adottate. Inoltre, la polizia o i servizi delle attività informative possono segnalare persone nel SIS ai fini della sorveglianza discreta o del controllo mirato. L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) controlla la circolazione delle merci e delle persone alle frontiere in funzione della situazione e dei rischi. Nell’ambito dei controlli doganali è autorizzato a controllare l’identità delle persone. 4. Il Consiglio federale ritiene che le procedure funzionino bene sul piano nazionale. Per contro, a suo avviso si potrebbe ottimizzare lo scambio di dati a livello europeo. In particolare, attualmente la Svizzera non ha accesso al sistema informativo del casellario europeo (ECRIS) e non esiste una base giuridica che permetta uno scambio sistematico di informazioni tramite la rete ECRIS al di fuori dei procedimenti penali. In questo contesto si rinvia al rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 17.3269 CIP-N del 27 aprile 2017 «Scambio internazionale di informazioni sui casellari giudiziari. Vagliare un'adesione della Svizzera a ECRIS». Inoltre, il Consiglio federale approva i progetti dell’Unione europea volti ad aumentare la sicurezza interna ed esterna, che prevedono meccanismi automatizzati per lo scambio d’informazioni. Anche la registrazione sistematica nel SIS dei documenti di viaggio, oltre ai dati biometrici, facilita l’identificazione delle persone e permette di accelerare i rinvii. 5. Se le competenti autorità amministrative dispongono di indizi di una minaccia seria alla sicurezza o all’ordine pubblici, oppure alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, è sistematicamente emanato un divieto d’entrata o disposto l’allontanamento. Inoltre, le autorità migratorie collaborano strettamente con quelle preposte alla sicurezza. Per reagire in maniera ancor più coerente quando persone del settore dell’asilo o degli stranieri commettono reati, ad aprile 2025 Confederazione e Cantoni hanno istituito una task force incaricata di applicare tutte le misure coercitive disponibili in casi urgenti.