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25.3302 · Mozione · 2025-03-21

Dipartimento di giustizia e polizia

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre all’Assemblea federale una modifica di legge che preveda che l’aiuto sociale versato ai richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e le persone con statuto S sia sempre inferiore a quello accordato alla popolazione residente, a prescindere che abbiano un permesso di dimora o lo ottengano in un secondo tempo.

Begründung

Le finanze federali sono sotto pressione. Nel contempo, i contributi federali di aiuto sociale per i migranti sono stati pari a un miliardo di franchi nel 2023 e per il 2025 sono stati messi a preventivo quasi due miliardi di franchi. Questi importi aumenteranno ancora nei prossimi anni per raggiungere 2,4 miliardi di franchi nel 2028. Nel parere relativo alla mozione 24.4649 il Consiglio federale afferma che per ridurre i contributi federali occorre una modifica di legge. La presente mozione chiede proprio questo. Anche se l’aiuto sociale è di competenza dei Cantoni, l’articolo 82 della legge sull’asilo prevede già condizioni diverse a seconda dello statuto di soggiorno dei beneficiari. Tuttavia, oggi aliquote inferiori sono previste soltanto per i richiedenti l’asilo e le persone con statuto S senza permesso di dimora, ma non per le persone ammesse provvisoriamente e le persone con statuto S con permesso di dimora. Una modifica di questa o di un’altra disposizione non trasferirebbe dunque alcuna competenza cantonale alla Confederazione e sarebbe del tutto accettabile sul piano dell’ordinamento federalistico. È inaccettabile che i cittadini svizzeri che lavorano e pagano i contributi e gli stranieri domiciliati con un diritto di soggiorno versino sempre più denaro per incentivi controproducenti volti a convincere a restare richiedenti l’asilo spesso non minacciati personalmente nel loro Paese. I rifugiati riconosciuti sono esclusi da questa restrizione.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

L’entità del sostegno ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora deve essere inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera (art. 82 cpv. 3 della legge sull'asilo [LAsi; RS 142.31]). Contrariamente a quanto presume l’autrice della mozione, questo vale anche per le persone ammesse provvisoriamente (art. 86 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]). In questo contesto va sottolineato che nell’ambito dell’aiuto sociale le relazioni tra la Confederazione e i Cantoni sono rette esclusivamente dal diritto in materia di sussidi. I Cantoni sono competenti per il calcolo, il versamento e l’impostazione delle prestazioni di aiuto sociale nel singolo caso e in linea di massima applicano il diritto cantonale. Dato che in virtù dell’articolo 115 della Costituzione federale (RS 101) l’aiuto sociale è di competenza dei Cantoni, la Confederazione non è abilitata a impartire istruzioni ai Cantoni né a esercitare una qualsivoglia sorveglianza nei loro confronti per quanto concerne l’organizzazione dell’aiuto sociale. Il controllo materiale delle decisioni cantonali compete dunque esclusivamente ai tribunali cantonali o in ultima istanza al Tribunale federale. Conformemente all’articolo 84 capoverso 4 LStrI, l’ammissione provvisoria si estingue con il rilascio del permesso di dimora. In seguito queste persone sottostanno al diritto in materia di stranieri, ossia alla LStrI e non più alla LAsi. Come illustrato nella risposta all’interpellanza Steinemann 24.4431 «Quali sono le conseguenze delle nuove disposizioni in materia di dimora per i rifugiati ucraini a partire dal 2027?», il Consiglio federale ritiene adeguato, nel settore dell’aiuto sociale, equiparare le persone bisognose di protezione con un permesso di dimora agli altri stranieri titolari di un permesso di dimora. Non sussistono motivi oggettivi che giustifichino una disparità di trattamento con gli altri stranieri titolari di un permesso di dimora.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.