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25.3304 · Postulato · 2025-03-21

Dipartimento dell'interno

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di verificare se l’attuale disposizione esecutiva relativa all’importazione di piccole quantità di medicamenti da parte di persone private debba essere resa più severa.

Begründung

In Svizzera la vendita per corrispondenza di medicamenti, in particolare attraverso piattaforme Internet extraeuropee, è regolarmente oggetto di procedure, soprattutto quando riguarda quantità elevate. Per le persone private non sono previsti controlli di sicurezza se la quantità acquistata online all’estero non supera il fabbisogno mensile. Il principio di tutela sancito nell’articolo 1 capoverso 1 della legge sugli agenti terapeutici (LATer), in base al quale lo Stato deve garantire che vengano immessi in commercio soltanto agenti terapeutici di elevato valore qualitativo, sicuri ed efficaci, non trova applicazione nel moderno comportamento di acquisto, che prevede il ricorso a piattaforme Internet estere. La vendita per corrispondenza di medicamenti in Svizzera è soggetta a una severa regolamentazione. È tuttavia possibile che in futuro l’attuale obbligo di prescrizione medica per l’acquisto online di medicamenti altrimenti disponibili senza ricetta venga abolito. L’obbligo di autorizzazione per i commercianti, l’obbligo di consulenza e il controllo rimarrebbero invece in vigore, a tutela delle persone private. L’importazione dall’estero di una quantità di medicamenti pari al fabbisogno mensile risale a un’epoca in cui la vendita per corrispondenza internazionale non c’era. Sul proprio sito Internet, Swissmedic scrive infatti che queste disposizioni erano originariamente concepite per i turisti che avevano legalmente acquistato medicamenti nel loro Paese d’origine e li portavano con sé per il loro soggiorno in Svizzera. Il testo, lo scopo e il contesto storico dell’articolo 20 capoverso 2 lettera a LATer, che consente l’importazione di piccole quantità da parte di persone private, sono chiari: la disposizione NON si applica all’acquisto transfrontaliero di medicamenti da parte di persone private attraverso piattaforme Internet. La gestione restrittiva della vendita per corrispondenza di medicamenti in Svizzera secondo l’articolo 27 LATer va nella stessa direzione. L’articolo 48 dell’ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti potrebbe prevedere un divieto di importazione online, fatta eccezione per alcune aziende certificate di vendita per corrispondenza dell’UE. Il tenore potrebbe essere il seguente: «L’importazione deve avvenire di persona, a meno che le ordinazioni non siano effettuate presso aziende certificate di vendita per corrispondenza dell’UE. Le spedizioni non autorizzate saranno confiscate e distrutte». Soltanto un divieto più ampio possibile consente un’applicazione efficiente ed efficace. I medicamenti essenziali non omologati in Svizzera provenienti dall’estero potranno continuare a essere acquistati senza problemi e in tutta sicurezza dai professionisti della salute per i loro pazienti.

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.