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25.3326 · Mozione · 2025-03-21

Dipartimento dell'interno

Assegnato alla commissione competente

Wortlaut

Una vasta indagine condotta nel 2024 dalla Federazione romanda dei consumatori e dalle trasmissioni «A Bon Entendeur» e «On En Parle» della Radiotelevisione svizzera di lingua francese ha messo in luce importanti lacune in relazione all’obbligo di informazione da parte di chi distribuisce acqua di cui all’articolo 5 OPPD (RS 817.022.11). https://enquetes.frc.ch/eau I risultati evidenziano infatti che appena il 10 per cento delle aziende di distribuzione d’acqua potabile fornisce le informazioni richieste. Il contenuto delle risposte è molto variabile ed è costituito principalmente dalla trasmissione di dati lacunosi o di risultati di laboratorio non interpretabili da persone che non hanno conoscenze scientifiche. Pertanto, l’obiettivo di trasparenza perseguito tramite l’introduzione esplicita dell’obbligo di informazione all’articolo 5 OPPD è chiaramente mancato. L’elevato tasso di non risposte e la disparità delle informazioni ottenute sono tali da creare confusione e diffidenza tra i consumatori, nonostante la buona qualità dell’acqua potabile in Svizzera. Va ricordato che in questo settore il consumatore è «legato» a un’unica azienda e che, per definizione, l’acqua potabile non può essere etichettata. Informare e rassicurare è quindi essenziale. È perciò importante che questo dovere di informazione sia conosciuto e rispettato dalle aziende di distribuzione ed è necessario chiarirne la portata. Non solo per raggiungere l’obiettivo di trasparenza auspicato dal legislatore, ma anche per fornire chiarimenti e un’armonizzazione ben accetti alle aziende di distribuzione d’acqua potabile, che sembrano mancare. Pertanto, chiedo al Consiglio federale di precisare la portata di questo obbligo di informazione, attraverso una modifica dell’OPPD, al fine di garantire la certezza del diritto sia per i consumatori che per le aziende di distribuzione d’acqua potabile. In particolare, dovrebbero e potrebbero essere inclusi: provenienza e natura dell’acqua, indicazione dell’eventuale trattamento (clorazione, UV ecc.), durezza dell’acqua, contenuto di nitrati, indicazione comprensibile delle non conformità e delle misure intraprese per porvi rimedio ove pertinente, qualità microbiologica e chimica dell’acqua (PFAS, TFA o residui) con i relativi risultati di laboratorio, sistematicamente accompagnati dalla normativa legale vigente.

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Chiarire la portata dell'obbligo di informazione da parte delle aziende di distribuzione di acqua potabile | Lexipedia | Lexipedia