25.3328 · Interpellanza · 2025-03-21
Dipartimento delle Finanze
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Diversi studi dimostrano che le assicurazioni per i veicoli a motore strutturano le tariffe dei premi basandosi, tra l’altro, sul Paese di origine degli assicurati. I cittadini provenienti dai Balcani e dalla Turchia sono particolarmente colpiti da premi assicurativi nettamente più alti, il cui importo può raggiungere in media il 74 per cento in più. Alcuni assicuratori applicano premi quasi raddoppiati alle persone provenienti da questi Paesi. Se questi cittadini ottengono il passaporto svizzero, i loro premi assicurativi diminuiscono drasticamente. Questa prassi rappresenta una discriminazione nei confronti di singoli individui e viola i principi costituzionali della protezione contro la discriminazione e dell’uguaglianza giuridica. In passato le associazioni di protezione dei consumatori e la Commissione federale contro il razzismo hanno duramente criticato gli assicuratori. Nei Paesi limitrofi la disparità di trattamento basata sulla nazionalità o sul genere è vietata. Questo dimostra che nelle perizie degli assicurati si possono applicare altri criteri per stabilire le tariffe dei premi per i veicoli a motore in base al rischio.
Begründung
1. Il Consiglio federale è a conoscenza di questa prassi degli assicuratori per i veicoli a motore?
2. Qual è l’evoluzione degli ultimi anni dei premi delle assicurazioni per i veicoli a motore delle persone con e senza cittadinanza svizzera?
3. Il Consiglio federale come giustifica il fatto di tollerare questa violazione dei principi dell’uguaglianza giuridica e della protezione contro la discriminazione?
4. Il Consiglio federale come verifica il rispetto di questi due principi nel settore dei premi assicurativi per i veicoli a motore?
5. Il Consiglio federale è disposto a incaricare la Commissione federale contro il razzismo e il Sorvegliante dei prezzi di esaminare e valutare la prassi degli assicuratori?
6. Il Consiglio federale è disposto a modificare la legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) affinché le imprese di assicurazione rendano pubbliche le basi statistiche e i principi attuariali alla base del calcolo dei diversi premi?
7. Se il Consiglio federale non intende vietare tale prassi, dove ritiene che occorrerebbe intervenire per chiedere una modifica delle basi legali allo scopo di porre fine alla prassi discriminatoria degli assicuratori per i veicoli a motore?
Stellungnahme des Bundesrates
Ad domanda 1: Il Consiglio federale è a conoscenza della questione. Infatti, in passato sono già stati presentati interventi parlamentari in tal senso (p. es. l’interpellanza 07.3125 No alla discriminazione nel settore dell’assicurazione automobile o l’interrogazione 12.1071 Discriminazione nei premi dell’assicurazione per i veicoli a motore a causa della nazionalità).Ad domanda 2: Né il Consiglio federale né la FINMA dispongono di dati al riguardo.Ad domanda 3: Nel 1996 è stata abolita la tariffa unica dell’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore e, di conseguenza, il mercato è stato liberalizzato. Da allora, le imprese di assicurazione sono sostanzialmente libere di decidere come calcolare le loro tariffe e come commercializzare i loro prodotti. In questo contesto, il legislatore ha consapevolmente fatto affidamento sul funzionamento della concorrenza.Secondo la dottrina e la prassi dominanti le differenziazioni legate alla nazionalità non rappresentano di per sé una forma di discriminazione, ma forniscono motivi concreti per un diverso trattamento dei propri cittadini e di quelli stranieri. La nazionalità non è di per sé una ragione oggettiva sufficiente per poter giustificare un diverso trattamento delle persone, ma dovrebbe servire come punto di partenza per operare distinzioni, se queste possono essere giustificate da motivi oggettivi. Circa 20 anni fa, l’Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) ha definito sette criteri di verifica. Se tali criteri vengono rispettati, il ricorso a criteri tariffari legati alla nazionalità non è ritenuto abusivo. Da allora non vi sono stati cambiamenti fondamentali nella prassi, e in particolare nella giurisprudenza. I criteri di verifica sono indicati qui di seguito.La tariffa deve fondarsi su principi attuariali riconosciuti.A causa della loro nazionalità, stranieri o gruppi di stranieri non possono essere esclusi dall’assicurazione né direttamente né indirettamente.Se si applica il criterio della nazionalità, esso va applicato a tutti gli assicurati.Se l’impresa di assicurazione applica il criterio della nazionalità per la determinazione delle sue tariffe, deve tenere delle statistiche in merito.Per quanto riguarda la tariffazione dell’elemento di rischio legato alla nazionalità vanno prese in considerazione statistiche proprie e generali.La costituzione di gruppi per la tariffazione sulla base del criterio della nazionalità va effettuata in funzione di considerazioni oggettive logiche e che tengano conto dei rischi.La costituzione di gruppi e tariffe deve essere verificata regolarmente e, se del caso, adeguata.Da quando questi criteri di verifica sono noti, l’UFAP prima e la FINMA poi hanno sottoposto a verifica diversi singoli casi. In nessuno di questi casi sono emerse violazioni dei punti di verifica stabiliti e non è quindi stato accertato alcun comportamento abusivo da parte degli assicuratori. Il trasferimento dei rischi (più elevati) di assicurati con cittadinanza di determinati Paesi comporterebbe inoltre un aumento del premio per tutti gli altri assicurati.Ad domanda 4: La vigilanza sulle imprese di assicurazione è esercitata dalla FINMA, la quale, come esposto nella risposta alla domanda 3, finora non ha riscontrato violazioni nel quadro delle proprie verifiche. Se le differenze nel calcolo dei premi sono giustificabili dal punto di vista attuariale e statistico, non vi è alcuna discriminazione.Ad domanda 5: In base a quanto esposto più sopra, attualmente la FINMA e il Consiglio federale non ravvisano alcuna necessità di commissionare un simile mandato.Ad domanda 6: Il mercato delle assicurazioni per i veicoli a motore è caratterizzato da una forte concorrenza. Questo si traduce in una molteplicità di modelli tariffari con molti criteri diversi, a loro volta ponderati diversamente. La differenziazione delle tariffe secondo la nazionalità è quindi solo uno dei criteri considerati e, insieme agli altri, determina l’ammontare dei premi. Rendere noto un criterio tariffario è quindi poco indicativo. La metodologia di tariffazione e le basi statistiche rientrano inoltre tra le informazioni tutelate dal segreto d’affari a cui gli assicuratori devono attenersi. La loro pubblicazione non è né opportuna né efficace. In occasione dell’ultima revisione della LSA (20.078) anche il Parlamento ha discusso su una rispettiva proposta, che è stata tuttavia respinta (cfr. Boll. Uff. 2021 S 1331 segg.). Verificare che la tariffazione sia conforme alla legge e, in particolare, che non vi siano discriminazioni nel settore assicurativo (privato) è compito della FINMA.Ad domanda 7: Poiché secondo la FINMA e il Consiglio federale non vi sono attualmente indizi che lasciano presupporre una violazione dei criteri di verifica menzionati nella risposta alla domanda 3 o l’esistenza di una prassi discriminatoria, il Consiglio federale non ritiene necessario intervenire sul piano legislativo.