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25.3336 · Interpellanza · 2025-03-21

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Per l’esercizio 2023 le grandi imprese con più di 500 collaboratori e una somma di bilancio di 20 milioni (o un fatturato superiore a 40 milioni) devono per la prima volta pubblicare una relazione su questioni ambientali e sociali nonché comunicare i loro obiettivi in materia di emissioni di CO2. Con questa rendicontazione s’intende aumentare la trasparenza sugli effetti per le persone e l’ambiente derivanti dalle attività economiche delle imprese. In Svizzera mancano tuttavia ancora regole efficaci per le grandi imprese in materia di protezione delle persone e dell’ambiente.

A poco meno di un anno dalla pubblicazione delle prime relazioni è quindi giunto il momento di stilare un bilancio intermedio. Si pongono le domande seguenti:

  1. Quante imprese erano obbligate a pubblicare per la prima volta nel 2024 una relazione sugli aspetti extrafinanziari per il 2023, come previsto dall'articolo 964a del Codice delle obbligazioni (CO)?

  2. Quante imprese hanno effettivamente pubblicato questa relazione?

  3. Le relazioni pubblicate sono conformi agli articoli 964b (scopo e contenuto della relazione) 964c CO (approvazione, pubblicazione, tenuta e conservazione)?È noto quante relazioni non sono state approvate dall’organo superiore di direzione o di amministrazione conformemente all’articolo 964c CO?È noto quante relazioni sono state presentate a un’assemblea generale conformemente all’articolo 964c?

  4. Quante imprese hanno fatto ricorso all’articolo 964b capoverso 5 CO, secondo il quale le imprese hanno il diritto di celare informazioni a condizione di poter motivare questa scelta? Le motivazioni sono verificate?In che misura il principio «comply or explain» contribuisce alla trasparenza e a un level playing field nella rendicontazione di sostenibilità tra le grandi imprese?

  5. A quale autorità spetta controllare l’applicazione degli articoli 964a-c CO?

  6. Che approccio è adottato nei confronti delle imprese che non hanno ancora pubblicato alcuna relazione?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Nell’estate 2024 il Consiglio federale ha presentato un avamprogetto con disposizioni più severe sugli obblighi di rendicontazione in materia di sostenibilità. L’approfondita analisi d’impatto sulla regolamentazione «AIR sur l’alignement sur la directive de l’UE sur la publication d’informations sur la durabilité des entreprises (2024)» (riassunto in francese) del 19 febbraio 2024 (cfr. www.seco.admin.ch > Services et publications > Publications Réglementation > Analyse d’impact de la réglementation > AIR approfondies > Rapports sur la durabilité [2024]), allestita e pubblicata in tale occasione, stima che circa 200 imprese siano soggette al vigente disciplinamento del Codice delle obbligazioni. 2 – 4. L’Amministrazione non dispone di informazioni attendibili sul numero di relazioni pubblicate e sulle modalità di pubblicazione (v. anche le risposte 5 e 6 relative a una funzione di controllo delle autorità). Informazioni in merito possono essere in parte tratte da studi realizzati da attori privati. Secondo uno studio pubblicato dalla fondazione Ethos il 10 ottobre 2024, 140 società quotate in borsa hanno pubblicato relazioni sulla sostenibilità per l’esercizio 2023 (cfr. www.ethosfund.ch > Publications > Année 2024 > Etude 2024 - Assemblées générales et rapports de durabilité). Secondo questo studio, nel 2024 il 55,9 per cento delle società summenzionate ha proceduto a una votazione vincolante in occasione dell’assemblea generale, il 41,3 per cento a una votazione consultiva. Va fatto notare che queste cifre non sono state verificate dall’Amministrazione. 5 e 6. Le relazioni sulla sostenibilità devono essere pubblicate in formato elettronico e rimanere accessibili al pubblico per almeno dieci anni. Le società soggette all’obbligo di rendicontazione sottostanno in tal modo a un controllo pubblico. Ogni persona (compresa l’amministrazione) ha il diritto di sporgere una denuncia penale in caso di inosservanza dell’obbligo di rendicontazione (art. 325ter del Codice penale). Le denunce penali di questo tipo sono trattate dalle competenti autorità di perseguimento penale cantonali e, se necessario, da un giudice. Le attuali disposizioni sulla rendicontazione in materia di sostenibilità non prevedono invece alcun controllo o vigilanza da parte delle autorità.