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25.3340 · Interpellanza · 2025-03-21

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

A seconda del Cantone, i proprietari di automobili possono ammortizzare il valore dei veicoli privati ogni anno del 20–40 per cento quando indicano la loro sostanza nella dichiarazione d’imposta. Questa prassi d’esecuzione non è conforme all’articolo 14 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14), secondo cui la sostanza dev’essere stimata al suo valore venale. I dati sul commercio di auto d’occasione mostrano che il valore di un veicolo nuovo cala drasticamente nei primi due anni, ma successivamente diminuisce più lentamente rispetto agli ammortamenti ammessi nella dichiarazione d’imposta. L’attuale prassi sovvenziona auto costose e solitamente pesanti, favorendo in modo sproporzionato le persone con una sostanza elevata, il che è in contrasto con il principio dell’imposizione secondo la capacità economica.

Uno studio approfondito condotto dall’azienda di consulenza EBP per conto della Fondazione svizzera per l’energia (FSE) ha individuato questo falso incentivo fiscale, che comporta un notevole aumento del consumo energetico e una riduzione delle entrate fiscali. L’attuale prassi è in contraddizione con la Strategia energetica 2050 del Consiglio federale, con il rispettivo obiettivo del saldo netto pari a zero e con gli obiettivi di politica finanziaria. Questo falso incentivo è quindi problematico dal punto di vista della politica finanziaria, energetica e climatica. La stima del veicolo al valore venale è oggettivamente e giuridicamente corretta e può essere attuata con un esiguo dispendio, poiché i valori venali corrispondenti sono disponibili in numerose banche dati.

Domande

1. Il Consiglio federale è a conoscenza del falso incentivo fiscale sopra descritto?

2. Condivide l’opinione che si tratta di un falso incentivo problematico dal punto di vista della politica finanziaria, energetica e climatica?

3. La grande eterogeneità normativa tra i Cantoni non porta a differenze arbitrarie nella prassi fiscale? Non è sconcertante che alcuni Cantoni non prelevino alcuna imposta sulla sostanza sui veicoli privati? Questa circostanza come può essere compatibile con l’articolo 14 LAID?

4. Il Consiglio federale a quanto stima le minori entrate annue?

5. Quali sono gli effetti negativi dal punto di vista della politica energetica e climatica?

6. Nel Cantone del Vallese l’imposizione si basa sul valore assicurativo. Questa potrebbe essere una soluzione pragmatica per una stima approssimativa al valore venale?

7. Il Consiglio federale è disposto a esaminare, nel quadro della Conferenza fiscale svizzera o di un altro organismo idoneo, una nuova prassi d’esecuzione sulla base dei dati empirici del settore automobilistico e a raccomandarla ai Cantoni?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad domande 1, 2, 3, 5 e 6: l’imposta sulla sostanza viene riscossa esclusivamente dai Cantoni, la Confederazione non riscuote alcuna imposta sulla sostanza. Per questo motivo, la Confederazione non svolge alcuna funzione di vigilanza nell’ambito di tale imposizione e, di conseguenza, non può esprimersi sulle varie prassi cantonali. Ai fini dell’imposta sulla sostanza, l’articolo 14 LAID prescrive che la sostanza è stimata al suo valore venale. La LAID non prevede disposizioni particolari sulla stima fiscale di beni patrimoniali specifici. Nel caso di beni patrimoniali ai quali non è stato attribuito un valore di mercato chiaro e oggettivo, i Cantoni hanno un certo margine di discrezionalità nel determinare il corrispondente valore venale da assoggettare all’imposta sulla sostanza. Ad domanda 4: per insufficienza di dati, il Consiglio federale non può fornire indicazioni al riguardo. Le prassi nei Cantoni si ripercuotono esclusivamente sulle imposte cantonali e non sul bilancio della Confederazione. Ad domanda 7: l’Amministrazione federale delle contribuzioni, quale membro della Conferenza svizzera delle imposte (CSI), affronterà l’argomento in forma adeguata in seno alla CSI. Quest’ultima dovrà stabilire eventuali ulteriori misure da adottare.