25.3343 · Interpellanza · 2025-03-21
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Nel suo rapporto del 2023, il Consiglio federale evidenzia due problematiche legate all’esercizio dei diritti di garanzia nelle transazioni tra professionisti (B2B), in particolare per quanto riguarda la trasmissione dei diritti di garanzia lungo la catena della delle transazioni.1.
Squilibrio contrattuale a sfavore dei venditori: attualmente, solo i diritti di garanzia del consumatore finale sono imperativi, mentre i rapporti tra professionisti restano soggetti alla libertà contrattuale. Ne consegue che il venditore può essere tenuto alla garanzia nei confronti del consumatore, anche se il suo contratto con il fornitore o il produttore potrebbe escludere o limitare i suoi rimedi di diritto in garanzia. Questo squilibrio rischia di indebolire economicamente alcuni commercianti, che si trovano costretti a sostenere da soli i costi legati a difetti di cui non sono responsabili.
2.
Sfasamento dei termini di garanzia nella catena delle transazioni: il termine di garanzia inizia a decorrere al momento di ogni consegna, il che comporta uno sfasamento dei termini applicabili ai diversi anelli della catena delle transazioni. È quindi possibile che il venditore finale sia ancora tenuto alla garanzia nei confronti del consumatore, mentre il suo diritto di ricorso contro il fornitore è già prescritto, impedendogli di ottenere un risarcimento. Questa situazione può compromettere la coerenza e l'equità del regime di garanzia in Svizzera. Alla luce di queste considerazioni, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti :
1.
Il Consiglio federale intende introdurre norme imperative nei contratti B2B per garantire un’effettiva trasmissione dei diritti di garanzia tra professionisti, come hanno fatto alcuni Stati membri dell’UE?
2.
Come intende risolvere il problema dello sfasamento dei termini di garanzia nella catena delle transazioni, per evitare che il venditore finale si ritrovi senza vie di diritto contro il suo fornitore o il produttore?
3.
È prevista un'armonizzazione del regime di garanzia B2B con quello applicabile al consumatore al fine di rafforzare la certezza giuridica e la protezione dei venditori?
Stellungnahme des Bundesrates
Nel suo rapporto del 16 giugno 2023 «Modernisation du droit de la garantie de la chose vendue» in adempimento del postulato 18.3248 Marchand-Balet, il Consiglio federale ha constatato che l’attuale diritto svizzero sulla garanzia nella vendita deve essere riveduto e allineato allo standard minimo dell’UE/SEE. Le due mozioni del medesimo tenore 23.4316 CAG-S e 23.4345 CAG-N «Modernizzazione del diritto in materia di garanzia», incaricano il Consiglio federale di presentare una pertinente revisione di legge. I lavori sono corso e non è opportuno anticiparne i risultati. Fatti salvi questi lavori, il Consiglio federale risponde come segue alle domande poste nell’interpellanza, fondandosi sul suo suddetto rapporto:
1. e 3. Il rapporto si basa su un'analisi comparativa dettagliata del diritto UE e di numerose altre legislazioni. Le direttive UE 2019/771 e 2019/770 del 20 maggio 2019 obbligano gli Stati membri dell’UE ad armonizzare determinati aspetti delle loro legislazioni nazionali relative ai contratti di vendita di beni e di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali conclusi tra imprese e consumatori (B2C). Le disposizioni di attuazione degli Stati membri devono essere unilateralmente e imperativamente impostate a favore dei consumatori. In nessuna delle legislazioni degli Stati membri dell’UE e dello SEE esaminate nel rapporto, le regole di queste due direttive sono state estese ai contratti commerciali (B2B). Anche se non esclude l’elaborazione di norme imperative nel settore commerciale, il Consiglio federale ha rammentato che norme vincolanti sarebbero inusuali in questo settore retto dalla libertà contrattuale. Inoltre, non potrebbero essere imposte nel commercio internazionale, dove regna la libera scelta del diritto applicabile (cfr. n. 3.9 del rapporto). 2. Per risolvere il problema dei differenti termini nella catena delle transazioni, il Consiglio federale ha ipotizzato un termine d’azione per il venditore e ogni fornitore nella catena delle transazioni a partire dal momento in cui hanno adempiuto i loro obblighi di garanzia (cfr. n. 3.8.3 del rapporto). Tali azioni di regresso andranno esaminate nel quadro dei lavori in corso.