25.3358 · Mozione · 2025-03-21
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di modificare come segue l’articolo 336c capoverso 3 della legge federale di complemento del Codice civile svizzero (CO; RS 220):
Articolo 336c capoverso 3 CO (modifica)
Se per la cessazione di un rapporto di lavoro vale un giorno fisso, come la fine di un mese o di una settimana lavorativa, che non coincide con la scadenza del termine prorogato di disdetta, il rapporto di lavoro cessa con la scadenza di quest’ultimo termine.
Articolo 361 capoverso 1 CO (nuovo)
Articolo 336c capoverso 3 (Disdetta da parte del datore di lavoro)
Articolo 362 capoverso 1 CO (modifica)
Articolo 336c capoversi 1 e 2
Begründung
Se il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro e la persona licenziata si ammala per tutto il termine di disdetta o per parte di esso, tale termine si prolunga dei giorni di malattia conformemente all’articolo 336c capoverso 2 CO. È prassi comune stabilire contrattualmente la cessazione di un rapporto di lavoro per fine mese. In questi casi, in virtù dell’articolo 336c capoverso 3 CO la fine del rapporto di lavoro viene posticipata di un mese intero anche in caso di breve assenza di appena un giorno (cfr. anche DTF 115 V 437). Ciò vale persino se il datore di lavoro ha accordato volontariamente un termine di disdetta più lungo nonché in caso di esenzione dal lavoro. In determinate circostanze il datore di lavoro può far valere l’eccezione dell’abuso di diritto, passo tuttavia solitamente poco opportuno e legato a un rischio processuale molto elevato, in quanto la legge non prevede una durata minima dell’assenza. La proroga sproporzionata del rapporto di lavoro in caso di assenze brevi comporta difficoltà finanziarie e organizzative per i datori di lavoro. D'altro canto, i lavoratori che per errore non forniscono più il loro lavoro nel mese di proroga sono svantaggiati, poiché perdono così una parte del diritto al salario e allo stesso tempo il diritto all'indennità di disoccupazione. Un adeguamento dell'articolo 336c capoverso 3 CO tutela i datori di lavoro e i lavoratori da danni finanziari e da problemi organizzativi. Inoltre resta garantito il pieno termine contrattuale di disdetta. Per motivi di certezza del diritto e per rendere l'adeguamento facilmente applicabile a tutti i contratti (collettivi) di lavoro esistenti, occorre integrare o adeguare anche gli articoli 361 e 362 CO.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
L’articolo 336c del Codice delle obbligazioni (CO) limita le possibilità, per il datore di lavoro, di disdire il rapporto di lavoro in determinate situazioni, come la malattia, il servizio militare, la gravidanza, le 16 settimane dopo il parto o il congedo per assistere un figlio gravemente ammalato. Conformemente all’articolo 336c capoverso 2 CO, nei casi previsti al capoverso 1, il termine di disdetta è sospeso se la disdetta è data prima dell’inizio del periodo in cui è vietata e se il termine di disdetta non è ancora giunto a scadenza all’inizio del periodo. L’articolo 336c capoverso 3 CO contiene una disposizione supplementare sulla decorrenza del termine di disdetta sospeso secondo il capoverso 2: se la scadenza del termine prorogato di disdetta non coincide con un giorno fisso previsto per la fine del rapporto di lavoro, il termine di disdetta si protrae fino al giorno fisso immediatamente successivo. Questa disposizione mira a far sì che il lavoratore possa offrire i suoi servizi per un nuovo impiego a partire da un termine usuale e che anche il datore di lavoro possa nello stesso modo occupare il posto vacante. A tenore dell’articolo 336c capoverso 3 CO questo giorno fisso può essere la fine di un mese ma anche la fine di una settimana. Su questa base, la giurisprudenza e la dottrina ritengono che la proroga di cui all’articolo 336c capoverso 3 CO si riferisca al prossimo termine usuale. Secondo il Tribunale federale, ciò esclude anzitutto termini più lunghi previsti dal contratto (TF, 27.5.1977, consid. 1d, SJ 1978 215, 218). Di conseguenza, il Tribunale federale ammette anche termini di una o due settimane, in conformità con il testo di legge (TF, 27.5.1977, consid. 1d, SJ 1978 215, 218). Nella prassi, il problema sollevato nella mozione è limitato: una breve assenza non proroga il contratto di un mese in tutti i casi. Inoltre, l’articolo 336c capoverso 3 CO è stato introdotto già prima della revisione totale del 1971 e da allora non è mai stato considerato problematico. Il relativo scopo di protezione si rivela giustificato: la fine di un rapporto di lavoro a metà mese aumenta il rischio di una lacuna d’occupazione per il lavoratore e quindi il rischio di una lacuna di reddito. Il problema si pone tuttavia anche per il datore di lavoro, per il quale è difficile occupare un posto per il 7, l’11 o il 19 del mese. Il termine per la fine del mese è stabilito dalla legge (art. 335c cpv. 1 CO) e contribuisce a facilitare l’organizzazione del mercato del lavoro. L’inizio e la fine dei rispettivi rapporti di lavoro sono coordinati, il che agevola i cambi d’impiego e l’occupazione dei posti diventati vacanti. La normativa legale è inoltre flessibile. I datori di lavoro che non desiderano applicare un giorno fisso possono escluderlo nel contratto. Nel quadro dell’articolo 336c capoverso 3 CO sono ammessi anche termini più brevi di un mese, ad esempio una settimana o 14 giorni. La soluzione legale attuale sembra dunque corretta. Inoltre, quella proposta nella mozione appare problematica sotto diversi punti di vista, in quanto ha un carattere troppo assoluto ed è eccessiva: comporta il rischio di lacune di reddito per i lavoratori e complica la procedura di assunzione per i datori di lavoro. Non si limita alle brevi assenze per malattia, ma vale anche per gli altri tipi di assenza di cui all’articolo 336c capoverso 1 CO. Inoltre esclude l’applicazione di qualsiasi giorno fisso nonostante l’articolo 336c capoverso 3 CO permetta termini più brevi. Non tiene conto del fatto che attualmente sono possibili soluzioni contrattuali. Il legislatore dovrebbe intervenire soltanto se le parti sono ostacolate nella loro libertà di trovare una soluzione contrattuale. Infine, sarebbe eccessivo rendere questa regola un diritto assolutamente imperativo modificando l’articolo 361 CO.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.