25.3360 · Interpellanza · 2025-03-21
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
I contratti di pensione degli istituti per persone con disabilità e delle case per anziani e di cura sono contratti misti, con parti di diritto di locazione e di diritto di mandato. In considerazione delle prestazioni di assistenza fornite in un istituto, la giurisprudenza pone l’accento sul diritto di mandato. Secondo l’articolo 404 capoverso 1 CO, il mandato può essere revocato o disdetto da entrambe le parti, senza che siano necessari motivi particolari. In tali casi, i residenti di un istituto devono limitarsi a esercitare il diritto al risarcimento del danno e non possono impugnare con successo la disdetta concernente prestazioni di assistenza. Le persone interessate dipendono nella stessa misura dal contratto di locazione corrente e dall’assistenza di lunga durata. Inoltre, la perdita di prestazioni di assistenza impedisce loro di ricorrere effettivamente all’eventuale protezione del diritto di locazione.
Se per un caso viene adito il tribunale, data la natura mista del contratto si pone anche un problema di competenza delle corti. Ne risulta una controversia lunga e costosa prima che un tribunale entri in materia sull’azione interposta. È palese che soltanto da pochissimi residenti di un istituto si può esigere una tale procedura in termini di tempo e denaro.
Il Cantone di Vaud ha riconosciuto questo problema e ha elaborato un contratto modello, il quale prevede che la disdetta da parte dell’istituto possa essere effettuata soltanto dopo che si è trovata una soluzione concernente il nuovo luogo di soggiorno della persona in questione. È dunque auspicabile una soluzione a livello nazionale per evitare che i residenti di un istituto perdano dall’oggi al domani il proprio luogo di soggiorno, senza impedire una disdetta legittima. Con la LIPIn la Confederazione pone già oggi determinate condizioni agli istituti per persone con disabilità nei Cantoni, nonostante la NPC, ed esige dai Cantoni piani che prevedano ad esempio procedure di conciliazione tra i residenti e le istituzioni.
Chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:
È a conoscenza del problema del contratto di pensione nella forma attuale?
È stata vagliata la possibilità di disciplinare nella legge il contratto di pensione e di introdurre anche disposizioni relative alla protezione dalla disdetta?
Può immaginare di introdurre in leggi quali la LIPIn un’adeguata protezione dalla disdetta quale condizione?
Stellungnahme des Bundesrates
1. – 3. La questione sollevata concerne i rapporti contrattuali di diritto privato con istituti per persone con disabilità, case per anziani e case di cura. Il problema non si pone per i rapporti giuridici con strutture pubbliche, poiché queste ultime sono soggette alle norme di diritto pubblico e disciplinate da regolamenti dell’ente pubblico (cfr. BSK ZGB I-Köbrich, art. 382 n. 37). I contratti di pensione di diritto privato sono generalmente considerati dalla dottrina e dalla giurisprudenza contratti innominati composti, a seconda della loro struttura, da diversi elementi contrattuali con particolare riferimento al diritto in materia di contratti di mandato, essendo le cure e l’assistenza le prestazioni principali di questo tipo di contratto. Poiché i contratti si basano su un marcato rapporto di fiducia, l’articolo 404 capoverso 1 CO prevede che il mandato possa essere sempre revocato o disdetto, diritto che il Tribunale federale ha dichiarato di natura imperativa (DTF 115 II 464 consid. 2). I problemi che ne derivano sono noti, motivo per il quale alcuni anni fa il Parlamento e il Consiglio federale avevano avviato una revisione per limitare il diritto di revoca o disdetta. Tuttavia, alla luce dei risultati della consultazione, il progetto è stato abbandonato (cfr. rapporto sullo stralcio della mozione Barthassat 11.3909 «Un diritto del mandato e un articolo 404 CO al passo coi tempi», FF 2017 6389 e le deliberazioni parlamentari sull’oggetto 17.067), tanto più che l’articolo 404 CO è cogente soltanto in virtù della decisione del Tribunale federale, il quale potrebbe modificare la sua giurisprudenza. In caso di controversie relative a un contratto di pensione, i tribunali sono in ogni caso tenuti a interpretare la fattispecie in questione e a trovare una soluzione adeguata. Dato che il settore sanitario è in larga misura di loro competenza, i Cantoni dispongono di numerose possibilità per esercitarvi la loro influenza, anche al di fuori delle strutture pubbliche. Possono sanare eventuali abusi e fissare requisiti nel quadro dell’autorizzazione di esercizio e della vigilanza sulle istituzioni di diritto privato. In linea di principio, questa soluzione appare più pertinente rispetto a modifiche del diritto contrattuale privato che concernerebbero soltanto una parte dei rapporti giuridici in questione. La legge federale sulle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (LIPIn; RS 831.26) definisce i principi per il finanziamento e la collaborazione degli istituti per persone con disabilità e disciplina il riconoscimento, da parte dei Cantoni, delle istituzioni presenti sul loro territorio (conformemente all’art. 112b cpv. 3 Cost.). La LIPIn è in primo luogo una legge quadro destinata alle autorità cantonali e non regola pertanto i rapporti contrattuali tra istituti e residenti. Come menzionato in precedenza, spetterebbe in prima linea ai Cantoni esercitare la loro influenza in questo ambito.