25.3364 · Mozione · 2025-03-21
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a modificare l’ordinanza sulla protezione delle acque e a definire una durata minima, effettivamente praticabile, per lo stoccaggio di letame e colaticcio nella regione d’estivazione.
Begründung
Le misure di protezione delle acque rappresentano una componente centrale dell’agricoltura svizzera e forniscono un contributo fondamentale alla protezione delle acque. Sebbene negli ultimi anni molti agricoltori si siano impegnati, con grande sforzo, per attuarle con successo, la prescrizione secondo cui il letame può essere stoccato soltanto su superfici impermeabilizzate, in particolar modo, causa non poche problematiche soprattutto nella regione d’estivazione. Molti alpeggi, infatti, sono difficilmente accessibili, e attuarvi le misure di protezione delle acque previste richiede uno sforzo enorme, sproporzionato rispetto al rischio effettivo di inquinamento delle acque.
Nella maggior parte dei casi, infatti, il letame e il colaticcio vengono stoccati soltanto per alcune settimane o, addirittura, pochi giorni. Considerata la breve durata dello stoccaggio, risulta difficile capire perché si applichino prescrizioni così severe nella regione d’estivazione, dal momento che non sussiste effettivamente un rischio significativo di inquinamento delle acque.
I costi ingenti che derivano da tali prescrizioni gravano inutilmente sugli agricoltori nelle regioni rurali e alpine. La modifica dell’ordinanza sulla protezione delle acque dovrebbe dunque prevedere che le misure vengano applicate rigorosamente soltanto nel caso in cui esista un rischio effettivo per le acque. Soprattutto nelle regioni d’estivazione occorrono soluzioni pragmatiche che non ostacolino inutilmente le aziende agricole.
Chiediamo pertanto al Consiglio federale di verificare attentamente le norme vigenti e di allentare le prescrizioni sulla durata minima di stoccaggio nelle regioni d’estivazione, al fine di offrire alle aziende agricole di queste regioni una soluzione più praticabile senza mettere a repentaglio gli obiettivi di protezione delle acque.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
L’articolo 14 capoverso 3 della legge sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814 20) stabilisce che per il concime da fattoria l’azienda agricola deve disporre di una capacità di deposito di almeno tre mesi. Le autorità cantonali possono autorizzare una capacità di deposito inferiore per le stalle dove il bestiame è presente solo temporaneamente. Questo è il caso tipico delle stalle alpestri e da pascolo, che di solito sono occupate solo durante il periodo estivo. Secondo l’aiuto all’esecuzione «Costruzioni rurali e protezione dell’ambiente» (www.bafu.admin.ch > Temi > Acque > Legislazione ed esecuzione > Aiuti all’esecuzione > Aiuto all’esecuzione per la protezione dell’ambiente nell’agricoltura), il calcolo del volume di deposito necessario e, quindi, della capacità di deposito si basa sulla durata effettiva della permanenza del bestiame. L’attuale regolamento è realizzabile nella pratica e, offrendo la possibilità di definire in modo flessibile la capacità minima di deposito, consente di creare soluzioni adeguate alle aziende di estivazione. Nella regione di montagna, possono essere adottati regolamenti speciali per le aziende a più livelli, cioè quelle che nel corso dell’anno spostano il bestiame da un sito produttivo all’altro (p. es. fondovalle, alpe). L’aiuto all’esecuzione «Elementi nutritivi e utilizzo dei concimi nell’agricoltura» (www.bafu.admin.ch > Temi > Acque > Legislazione ed esecuzione > Aiuti all’esecuzione > Aiuto all’esecuzione per la protezione dell’ambiente nell’agricoltura) lo consente se la costruzione di un deposito per il letame risulta sproporzionata a causa della breve permanenza del bestiame nei singoli siti produttivi.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.