Equiparare tutti i figli nell'ordine dei beneficiari della previdenza professionale
25.3368 · Mozione · 2025-03-21
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di presentare una modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) che preveda l’equiparazione di tutti i figli dell’assicurato defunto nell’ordine dei beneficiari di cui all’articolo 20a LPP.
La modifica dovrà eliminare la differenziazione, nell’ambito della previdenza professionale più estesa, tra i figli aventi diritto a una rendita del regime obbligatorio e gli altri figli e porre tutti i figli sullo stesso piano per quanto concerne il diritto a un capitale in caso di decesso. In questo modo, nel regime sovraobbligatorio le casse pensioni potrebbero versare nella stessa misura a tutti i figli dell’assicurato defunto – accanto o in aggiunta alle prestazioni di rendita del regime obbligatorio ai figli aventi diritto a una rendita per orfani secondo l’articolo 20 in combinato disposto con l’articolo 22 LPP – eventuali capitali in caso di decesso sovraobbligatori.
Begründung
Per quanto concerne le prestazioni per superstiti regolamentari secondo l’articolo 20a LPP, si tratta prevalentemente di capitali in caso di decesso una tantum, che vengono determinati in base all’avere di vecchiaia del defunto. L’ordine a cascata prescritto in modo vincolante dalla legge determina disparità di trattamento all’interno della famiglia, in particolare nei casi in cui la persona defunta non ha un coniuge o partner superstite, il che accresce il valore del capitale in caso di decesso.Esempio 1: il figlio A ha 17 anni e 11 mesi, il figlio B ha 20 anni e lavora. In base al disciplinamento attuale, il figlio A riceve ancora per un mese una rendita per orfani, mentre il capitale in caso di decesso, d’importo più elevato, va esclusivamente al figlio B.Esempio 2: il figlio A ha 24 anni e 11 mesi ed è in formazione, il figlio B ha 20 anni e lavora. L’intero capitale in caso di decesso va al figlio A, perché può dimostrare che era assistito dall’assicurato. Il figlio B viene così escluso dall’ordine dei beneficiari, pur avendo anch’egli diritto alla prestazione in questione.Queste disparità di trattamento sono in contraddizione con il senso di giustizia e i desideri dei genitori, che preferiscono un trattamento equo per tutti i figli. I figli minorenni o in formazione ricevono una rendita per orfani del regime obbligatorio indipendentemente dalle prestazioni sovraobbligatorie secondo l’articolo 20a LPP. Queste prestazioni previdenziali non sarebbero interessate dalla modifica proposta.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il legislatore non ha precisato i rapporti tra i beneficiari legali designati (in particolare gli orfani ai sensi dell’art. 20 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità [LPP; RS 831.40]) e gli altri beneficiari di cui all’articolo 20a capoverso 1 LPP. L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha pertanto precisato il tenore di questo articolo nel Bollettino della previdenza professionale (disponibile in tedesco e in francese; cfr. www.bsv.admin.ch > Sozialversicherungen > Berufliche Vorsorge und 3. Säule > Mitteilungen über die berufliche Vorsorge > Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 104 del 5.3.2008, N. 625): per quanto concerne i figli dell’assicurato, questi hanno diritto a prestazioni in base alla previdenza obbligatoria oppure alla previdenza sovraobbligatoria, se non adempiono le condizioni per il diritto alle prestazioni del regime obbligatorio. L’istituto di previdenza ha la possibilità – ma non l’obbligo – di situare i superstiti aventi diritto alle prestazioni del regime obbligatorio (in particolare un figlio minorenne) in cima all’ordine dei beneficiari per quanto riguarda il capitale in caso di decesso, ovvero prima della cerchia dei beneficiari di cui all’articolo 20a capoverso 1 lettere a e b LPP (in particolare i figli maggiorenni che non adempiono più le condizioni per il diritto alla rendita per orfani del regime obbligatorio). Nella prassi, è vero che i regolamenti degli istituti di previdenza prevedono frequentemente un tale ordine di priorità, ma non si tratta di un requisito legale. Di conseguenza, gli istituti di previdenza potrebbero prevedere nei loro regolamenti una ripartizione (equa) tra i figli che sono stati sostenuti in misura sostanziale dall’intestatario della previdenza. Uno degli obiettivi principali del 2° pilastro è di compensare la perdita di sostegno causata dal decesso dell’assicurato. Va rilevato che i rischi di una perdita di sostegno e quindi di precarietà finanziaria sono maggiori per gli orfani fino a 25 anni che non hanno ancora concluso la formazione rispetto a quelli degli orfani già adulti e autonomi a livello professionale e finanziario. Dal punto di vista della previdenza, dunque, la concessione di un capitale in caso di decesso a questi ultimi sarebbe meno giustificata che nel caso degli orfani ai sensi dell’articolo 20 LPP. Talvolta, però, ci si può effettivamente trovare di fronte a situazioni insoddisfacenti, come quelle esposte nella mozione. Per contro, la misura proposta nella medesima, ovvero una disposizione legale uniforme, non sarebbe una soluzione adeguata, dato che sarebbe troppo rigida rispetto alla grandissima diversità delle situazioni familiari e all’eterogeneità dei bisogni di previdenza delle persone interessate. Occorrerebbe inoltre evitare che la disposizione legale modificata generi nuove ingiustizie o problematiche (p. es. l’esclusione del partner superstite). Sarebbe pertanto preferibile vagliare opzioni più flessibili e più adatte ai bisogni dell’intestatario della previdenza e della sua famiglia. Se la Camera prioritaria accoglierà la mozione, il Consiglio federale proporrà alla seconda Camera di trasformarla in un mandato di verifica.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.