Abrogazione dell'obbligatorietà dei contributi per la difesa degli interessi dei produttori svizzeri di latte
25.3371 · Mozione · 2025-03-21
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Pianificato nel Consiglio nazionale
Wortlaut
Con la presente mozione chiedo che vengano modificati gli articoli 8 e 9 della legge federale sull’agricoltura (LAgr) affinché i produttori di latte abbiano la possibilità di decidere se pagare o meno il contributo per la difesa dell’agricoltura, rispettivamente per il marketing nel settore lattiero.
Begründung
Secondo gli articoli 8 e 9 LAgr, nel quadro delle misure di solidarietà tutti i produttori svizzeri di latte sono tenuti a versare contributi considerevoli alle organizzazioni cosiddette di difesa degli interessi dei produttori svizzeri di latte e alle organizzazioni regionali. Esse dispongono quindi di importi molto elevati e talvolta assumono posizioni contrarie agli interessi dei loro membri.
Ad esempio, il 28 febbraio 2025 l’Interprofessione Latte si è espressa a favore del nuovo accordo quadro con l’Unione europea. Ebbene, questo accordo quadro prevede un recepimento in teoria dinamico, ma che in realtà è automatico, del diritto europeo e farà aumentare notevolmente il dispendio amministrativo per i produttori svizzeri di latte in un contesto in cui la bilancia commerciale pesa già a loro sfavore. Questa presa di posizione è incomprensibile per i produttori svizzeri di latte. A queste condizioni non sembra opportuno mantenere l’obbligo di versare contributi a un’organizzazione che non difende gli interessi di tutti i suoi membri; si tratta peraltro di un principio costituzionale, poiché l’articolo 28 capoverso 1 della Costituzione federale, concernente la libertà sindacale, consente ai lavoratori di aderirvi o no. Mantenere un obbligo di aderire a un’organizzazione professionale che non difende sempre tutti i suoi membri è quindi contrario alla Costituzione federale.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Secondo l’articolo 8 della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), le organizzazioni di categoria e di produttori sono responsabili della promozione della qualità e dello smercio dei propri prodotti. Questo principio è alla base delle misure di solidarietà. In virtù dell’articolo 9 LAgr, il Consiglio federale può obbligare chi non è membro di un’organizzazione di categoria o di produttori a partecipare alle misure di un’organizzazione nel quadro delle suddette misure di solidarietà. In questo caso si parla di estensione delle misure di solidarietà ai non membri nell’ottica di contrastare eventuali comportamenti opportunistici di aziende che beneficiano delle misure senza contribuirvi. Tali aziende scoraggiano quelle che partecipano alle misure in modo solidale. Secondo l’articolo 9 capoverso 2 LAgr, anche i contributi per il finanziamento delle misure di solidarietà possono essere estesi ai non membri. Tuttavia, i contributi dei non membri non devono servire in alcun caso a finanziare l’amministrazione dell’organizzazione di categoria o di produttori. Attualmente, come misura di solidarietà, sono estesi ai non membri i contributi all’organizzazione di produttori Produttori svizzeri di latte (PSL) per la promozione dello smercio di latticini e formaggio in Svizzera e all’estero. Il Consiglio federale ha quindi obbligato i produttori di latte che non sono membri dell’organizzazione PSL a versare i contributi per la promozione dello smercio all’organizzazione PSL per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025. Le attuali basi legali di cui agli articoli 8 e 9 LAgr stabiliscono che il Consiglio federale può estendere i contributi per il finanziamento di misure di solidarietà ai non membri soltanto qualora una grande maggioranza dei membri li abbia approvati e le misure così finanziate siano vantaggiose per i produttori interessati. Il Consiglio federale estende i contributi per il finanziamento di misure di solidarietà ai non membri per un periodo massimo di quattro anni. Per prorogare l’estensione, le organizzazioni devono presentare una nuova domanda al Consiglio federale. In tale occasione viene verificato che siano ancora soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 9 LAgr. In particolare, il divieto di utilizzare i fondi dei non membri per finanziare l’amministrazione delle organizzazioni di categoria e di produttori interessate garantisce che tali fondi siano utilizzati in modo mirato. Le attuali basi legali sono quindi sufficienti affinché siano estesi ai non membri soltanto i contributi destinati al finanziamento di misure di solidarietà che sono nell’interesse dei produttori. Il Consiglio federale ritiene pertanto che gli adeguamenti degli articoli 8 e 9 LAgr richiesti dall’autore della mozione non siano necessari. Essi comprometterebbero gli sforzi profusi nel quadro delle misure di solidarietà.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.