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25.3374 · Mozione · 2025-03-21

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF) come segue:

Art. 14 cpv. 4 (nuovo)

A partire dall’entrata in vigore della presente disposizione, non sono autorizzati nuovi prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate come PFAS.

Begründung

In un rapporto del novembre del 2024, l’UFAM ha elencato i principi attivi dei prodotti fitosanitari che sono considerati PFAS e che possono potenzialmente degradarsi in acido trifluoroacetato (TFA), una sostanza chimica perenne. Stando alla risposta del Consiglio federale del 10 marzo 2025 a una domanda di Marionna Schlatter, attualmente in Svizzera sono autorizzati 108 prodotti fitosanitari e altri 121 cosiddetti prodotti di importazione parallela che contengono principi attivi classificati come PFAS (sostanze per- e polifluoroalchiliche).Inoltre, sono stati autorizzati nove prodotti fitosanitari che contengono coformulanti classificati come PFAS. Si evince altresì che il volume di vendita di tali principi attivi è in forte aumento (2016–2022: 31,3 t/a; 2022: 42,1 t/a). Un esempio di PFAS è l’acido trifluoroacetato (TFA). Il TFA è una sostanza persistente che non si degrada nell’ambiente. Senza una riduzione delle emissioni, le concentrazioni nell’ambiente continueranno ad aumentare. I prodotti fitosanitari sono una delle principali fonti di rilascio di TFA nelle acque sotterranee, come dimostrato da un’indagine condotta dall’UFAM nel dicembre del 2024. Nelle acque sotterranee presenti nei terreni agricoli sfruttati in modo intensivo si riscontrano già concentrazioni di diversi microgrammi per litro. L’Agenzia europea per le sostanze chimiche sta attualmente valutando se il TFA debba essere classificato come tossico per la riproduzione nella categoria 1B. In tal caso, i gestori dei sistemi di approvvigionamento di acqua potabile si troverebbero alle prese con costi elevati, poiché dovrebbero installare costosi impianti di depurazione. Ogni chilogrammo in meno rilasciato nell’ambiente contribuisce a ridurre i costi, come confermano gli esperti e gli scienziati di 4aqua. L’elenco dell’UFAM comprende anche sette principi attivi omologati (beflubutamid, mefentrifluconazolo, oxathiapiprolin, picolinafen, prosulfuron, sulfoxaflor, tau-fluvalinato), che però non sono ancora impiegati in nessun prodotto fitosanitario autorizzato. Tuttavia, le relative domande sono attualmente pendenti all’USAV, ad esempio per il mefentrifluconazolo (FF 2024 1493).Per limitare un ulteriore rilascio delle sostanze chimiche perenni PFAS, incluso il TFA, nell’ambiente e nell’acqua potabile, non dovrebbero essere autorizzati in generale nuovi prodotti fitosanitari che siano considerati PFAS.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale prende in seria considerazione il problema delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e del loro impatto sulla salute dell’essere umano e sull’ambiente. Che contengano o meno PFAS, i prodotti fitosanitari (PF) vengono omologati soltanto se non hanno effetti collaterali inaccettabili sugli esseri umani, gli animali o l’ambiente. In ogni caso, i PF sono soltanto una delle possibili fonti di contaminazione da PFAS. Queste sostanze hanno diverse applicazioni tecniche e si trovano ad esempio nei refrigeranti, nei dispositivi di protezione o nei tessuti. Finora la formazione di acido trifluoroacetico (TFA) è stata dimostrata soltanto in due principi attivi contenuti nei PF: il flufenacet e il tritosulfuron (cfr. la risposta all’interpellanza Schlatter 24.4659 «TFA nelle acque sotterranee e PFAS negli alimenti. Quando saranno vietati i pesticidi contenenti PFAS?»). In Svizzera le omologazioni per questi due principi attivi saranno revocate il 1° luglio 2025, conformemente alle decisioni di non prorogarne l’autorizzazione prese dall’Unione europea (UE) nell’ottobre del 2024 e a metà marzo del 2025. Una limitazione generalizzata dei PFAS nell’UE non è attesa prima del 2026. La Svizzera valuterà il recepimento delle relative disposizioni nel quadro della procedura legislativa ordinaria. L’omologazione dei PF in Svizzera è soggetta agli stessi requisiti dell’UE o degli Stati membri. Durante la procedura si valutano i rischi per la salute e l’ambiente dei principi attivi contenuti in questi prodotti e nei loro prodotti di degradazione. Nell’ambito del pacchetto Svizzera-UE, il Consiglio federale punta inoltre a istituire uno spazio comune di sicurezza alimentare con l’UE che integri anche la Svizzera nel sistema europeo di approvazione dei principi attivi e omologazione dei PF. Se accolta, la presente mozione costituirebbe un’azione unilaterale della Svizzera e sarebbe in contrasto con la mozione Bregy 21.4164 «Riconoscimento delle decisioni di omologazione dell’UE per i prodotti fitosanitari», che il Parlamento ha deciso di accogliere il 27 febbraio 2024.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.