25.3379 · Postulato · 2025-03-21
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di esaminare in che modo i gestori di grandi piattaforme online possano essere obbligati a collaborare immediatamente e senza riserve con le autorità in caso di atti potenzialmente illeciti da parte dei loro utenti e a consentire in ogni caso l'identificazione degli utenti in questione. Le soluzioni esaminate devono tenere conto dei principi della "privacy by design", dell'economia dei dati e dell'archiviazione decentralizzata dei dati nonché garantire che nessun dato concernente l'identità venga registrato direttamente dalle piattaforme.
Begründung
L'ampio anonimato che regna sulle piattaforme digitali, soprattutto sui social media, favorisce la diffusione di contenuti illegali (in particolare discorsi di odio, discriminazione e incitamento alla violenza). Gli attuali controlli sulle piattaforme digitali da parte di moderatori umani e algoritmici sono contraddittori e per lo più insufficienti a combattere efficacemente i contenuti illegali. Gli autori di reati possono nascondersi dietro profili anonimi ed evitare così conseguenze legali.
Per contrastare questi abusi, i gestori delle piattaforme digitali devono essere obbligati a collaborare con le autorità competenti e con i rappresentanti legali nei casi perseguibili e a permettere l'identificazione dei presunti autori.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla protezione della popolazione da contenuti illeciti. In vari rapporti si è tra l'altro occupato delle difficoltà di applicare la legge in relazione agli utenti anonimi di piattaforme online (da ultimo nel rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 21.3450 "Discorsi di odio. Ci sono lacune nella legislazione?"). Un passo importante verso il miglioramento della situazione è stato compiuto con la revisione della legge sulla protezione dei dati. Dal 1° settembre 2023, i titolari privati del trattamento dei dati con sede all'estero devono designare un rappresentante in Svizzera se trattano in determinate circostanze dati personali di persone in Svizzera (art. 14 e seg. LPD). Inoltre, il 5 aprile 2023, il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di preparare un progetto di consultazione sulla regolamentazione delle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca e ne ha definito gli orientamenti. L'obbligo per i gestori di piattaforme online di grandi dimensioni di collaborare con le autorità in caso di atti potenzialmente illeciti da parte degli utenti non era incluso nel mandato del Consiglio federale del 5 aprile 2023. Il progetto di consultazione è stato elaborato, il Consiglio federale se ne è già occupato più volte e prenderà una decisione in un momento successivo. Inoltre, in base alla legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), le piattaforme online che forniscono servizi di comunicazione per terzi e i cui servizi passano per la Svizzera hanno già determinati obblighi di identificazione o di collaborazione nei confronti delle autorità svizzere. Gli obblighi di identificazione degli abbonati e degli utenti sono anche oggetto della consultazione, realizzata all'inizio di quest'anno, concernente due ordinanze esecutive in materia di sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT, OE-SCPT). Pertanto al momento non ritiene opportuno stendere un rapporto sulle questioni sollevate dal postulato.
Il Consiglio federale propone di respingere il postulato.