Lexipedia

25.3411 · Mozione · 2025-03-21

Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

Assegnato alla commissione competente

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di definire nell’ordinanza sulla pianificazione del territorio le disposizioni esecutive del caso che permettano la costruzione degli impianti infrastrutturali necessari, quali pompe di calore ad aria, stazioni di trasformazione o condotte del teleriscaldamento, anche al di fuori dei comprensori insediativi e nelle zone da mantenere libere nonché nei territori LPN.

Begründung

In conformità al principio di separazione tra comprensorio edificabile e comprensorio non edificabile, quest’ultimo dovrebbe essere mantenuto per quanto possibile libero da costruzioni. La legge federale del 29 settembre 2023 su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, approvata dal Popolo svizzero il 9 giugno 2024, ha introdotto alcune agevolazioni per l’autorizzazione di determinate infrastrutture energetiche al di fuori delle zone edificabili. Ad esempio, gli impianti solari che non sono di interesse nazionale sono considerati a ubicazione vincolata nei comprensori poco sensibili o già gravati da altre utilizzazioni. Lo stesso dovrebbe valere anche per altri impianti infrastrutturali, come le pompe di calore ad aria e le stazioni di trasformazione, in particolare nei territori LPN al di fuori dei comprensori insediativi. Anche le condizioni per il rilascio di autorizzazioni per condotte di teleriscaldamento che passano attraverso zone da mantenere libere differiscono da un Cantone all’altro.

Antrag des Bundesrates

Accogliere

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

Permettere la costruzione di impianti infrastrutturali | Lexipedia | Lexipedia