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25.3429 · Mozione · 2025-04-11

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Nella Commissione del Consiglio nazionale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un disegno di modifica della legislazione in materia di assicurazione contro la disoccupazione affinché il settore del lavoro temporaneo (art. 43a lett. d LADI) non venga più escluso dalle indennità per intemperie.

Una minoranza della Commissione (Gutjahr, Glarner, Hess Erich, Hug, Thalmann-Bieri, Wyssmann) propone di respingere la mozione.

Begründung

Non ci sono oggettivamente ragioni convincenti che giustificano l’esclusione esplicita del settore del lavoro temporaneo dalle indennità per intemperie. In generale, se si considerano le esigenze relative alla sicurezza sociale dei dipendenti e alla prevenzione dei licenziamenti, tale esclusione non può essere giustificata adducendo ragioni di contenuto. Nel 2023 il 59 per cento dei lavoratori temporanei disponeva di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, il che indica che molti contratti di lavoro temporanei hanno una prospettiva a lungo termine. Soprattutto nel settore delle costruzioni, i contratti temporanei vengono stipulati per l'intera stagione. Per questo motivo i prestatori di personale secondo la legge sul collocamento dovranno in futuro poter far valere il diritto all'indennità per intemperie per i lavoratori temporanei colpiti da interruzioni del lavoro dovute alle condizioni meteorologiche. Inoltre è necessario rimuovere gli ostacoli posti in questo ambito dalla legge sull’assicurazione contro la disoccupazione e dalla relativa ordinanza.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La fornitura di personale a prestito dà vita a un rapporto triangolare fra il lavoratore temporaneo, l’impresa acquisitrice e il prestatore di personale. Esiste quindi un primo contratto fra il prestatore di personale e il lavoratore temporaneo e un secondo contratto fra il prestatore di personale e l’impresa acquisitrice. Sebbene l’obbligo di impartire istruzioni passi all’impresa acquisitrice, gli altri diritti e doveri, in particolare l’obbligo di versare il salario, rimangono presso il prestatore. La fornitura di personale a prestito consente una certa flessibilità per l’impresa acquisitrice e ha lo scopo di appianare le fluttuazioni congiunturali. I posti di lavoro sono solitamente di breve durata o a tempo determinato. Garantire l’adeguatezza tra l’offerta e la domanda di personale temporaneo è uno dei servizi del prestatore e rientra nel rischio aziendale. Se un’impresa acquisitrice subisce perdite di lavoro legate alle condizioni meteorologiche, spesso il prestatore può riassegnare rapidamente i lavoratori temporanei a un altro impiego e questo non è conciliabile con lo scopo dell’indennità per intemperie (IPI), che persegue il mantenimento duraturo e a lungo termine dei posti di lavoro.L’annuncio di una perdita di lavoro dovuta a intemperie e il relativo computo spetta al datore di lavoro. Se il lavoratore è d’accordo con la sospensione dell’attività, riceve l’80 per cento del salario per il tempo durante il quale non ha potuto effettuare il proprio lavoro a causa delle condizioni meteorologiche. Per attuare la presente mozione il prestatore di personale dovrebbe far valere l’IPI per i propri lavoratori temporanei, ma i due contratti di diritto privato nella fornitura di personale a prestito rappresentano un ostacolo. Anche se il lavoratore temporaneo accetta di ricevere l’80 per cento del salario, ciò non si traduce in una riduzione del costo del servizio (salario incluso) stabiliti contrattualmente fra l’impresa acquisitrice e il prestatore di personale. Se il prestatore facesse valere l’IPI, l’indennità gli verrebbe corrisposta nonostante gli vengano, in parallelo, corrisposti pienamente i costi del servizio da parte dell’impresa acquisitrice. Si avrebbe quindi un sovraindennizzo. Per evitare il configurarsi di questa situazione, il prestatore di personale dovrebbe al contempo essere obbligato per legge a ridurre il costo del servizio convenuto contrattualmente. Inoltre, un prestatore con filiali in diversi Cantoni dovrebbe annunciare singolarmente l’IPI per ogni lavoratore temporaneo al rispettivo servizio cantonale, con l’implicita necessità di comunicare informazioni note solamente all’impresa acquisitrice (p. es.: contratti dei clienti). Per il prestatore di personale, l’impresa acquisitrice e i servizi cantonali ne risulterebbe però un onere amministrativo sproporzionato, che potrebbe avere un effetto deterrente. Se, al contrario, fosse l’impresa acquisitrice, non in qualità di datore di lavoro, a far valere l’IPI, dovrebbe ottenere dal prestatore di personale le informazioni necessarie sui lavoratori temporanei, come per esempio l’ammontare del salario e le condizioni di assunzione. L’obbligo di fornire queste informazioni potrebbe essere problematico dal punto di vista della libertà economica, dato che a seconda dei casi il prestatore di personale potrebbe essere intralciato nella sua sovranità operativa e quindi anche nella sua libertà di definire il costo del servizio nei confronti dell’impresa acquisitrice.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.