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25.3455 · Mozione · 2025-05-06

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di modificare il Codice di procedura penale (CPP) affinché in caso di condanna di primo grado per un reato grave, in particolare omicidio, violenza carnale o lesioni gravi, la carcerazione di sicurezza sia automaticamente ordinata se è interposto o prospettato un ricorso.

Begründung

Il caso del Somalo Aman K., nel Cantone di San Gallo, ha evidenziato gravi lacune nella legislazione vigente. Nonostante sia stato condannato a una pena detentiva di 14 anni e all’espulsione per omicidio intenzionale e lesioni gravi, è rimasto a piede libero e nel frattempo si è reso irreperibile.

Proprio nel caso di reati gravi, il rischio di latitanza è particolarmente elevato per le persone con doppia cittadinanza o straniere. Il rischio di fuga può essere efficacemente ridotto ordinando automaticamente la carcerazione di sicurezza o perlomeno adottando misure sostitutive adeguate quali la sorveglianza elettronica.

Pertanto, sul piano dello Stato di diritto e della politica di sicurezza in questi casi è necessario non soltanto esaminare ma ordinare per principio la carcerazione di sicurezza. L’interesse pubblico a un perseguimento penale sistematico e la garanzia della sicurezza prevalgono sull’interesse dell’autore del reato alla sua libertà di movimento.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo l’articolo 231 capoverso 1 lettera b del Codice di procedura penale (CPP; RS 312.0), il tribunale di primo grado decide d’ufficio se il condannato va posto o mantenuto in carcerazione di sicurezza. La carcerazione di sicurezza costituisce una misura coercitiva di procedura penale che tange il diritto fondamentale della libertà personale (art. 10 cpv. 2 della Costituzione federale [Cost.; RS 101]) dell’interessato. Come ogni limitazione dei diritti fondamentali, deve essere proporzionata (art. 36 cpv. 3 Cost.), il che deve essere necessario nel singolo caso per conseguire l’obiettivo perseguito. Ordinare automaticamente la carcerazione di sicurezza in determinati casi, senza eccezioni e a prescindere dalle circostanze concrete, è inammissibile sul piano del diritto costituzionale se non è chiaro sin dall’inizio che è proporzionata in tutti questi casi. Una condanna per un reato grave può aumentare il rischio di fuga, in particolare se è pronunciata una pena severa. Tuttavia, non si può presumere un rischio di fuga fondandosi esclusivamente sul tipo o la gravità del reato commesso. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, occorre considerare tutte le condizioni di vita dell’interessato, ad esempio i legami familiari e sociali, la situazione professionale e finanziaria e i contatti all’estero (cfr. ad es. DTF 145 IV 503 consid. 2.1 segg., sentenza del Tribunale federale del 20 gennaio 2022, 1B 3/2022 consid. 2.1). Un approccio automatico senza procedere a questo esame sarebbe anticostituzionale. Contrariamente a quanto affermato dall’autore della mozione nella motivazione, considerazioni relative allo Stato di diritto non depongono a favore ma piuttosto contro un automatismo nell’ordinare la carcerazione di sicurezza. Il Consiglio federale ritiene pertanto corrette e adeguate le condizioni attualmente previste per ordinare la carcerazione di sicurezza. Spetta ai tribunali di primo grado esaminare nel singolo la necessità di ordinare la carcerazione di sicurezza o misure sostitutive.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.