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25.3465 · Mozione · 2025-05-07

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare le modifiche di legge per attuare i contenuti della mozione, riducendo il periodo di attesa per il divorzio unilaterale da 2 anni a un periodo contenuto tra i 6 e i 12 mesi (art. 114 CC).

Begründung

Attualmente, in Svizzera, il divorzio unilaterale può essere richiesto solo dopo due anni di separazione obbligatoria (art. 114 CC), se manca l’accordo tra i coniugi. Questo termine, pensato per favorire una riflessione e una possibile riconciliazione, si rivela in molti casi eccessivamente lungo e penalizzante, soprattutto per il coniuge debitore di contributi alimentari durante il periodo di separazione.


Il matrimonio è un’unione volontaria. Se uno dei coniugi non intende proseguirla, costringerlo ad attendere due anni è una limitazione ingiustificata, che può aggravare il disagio psicologico e sociale, ostacolando la possibilità di ricostruirsi una vita.
L’attuale normativa consente il divorzio immediato solo per gravi motivi (art. 115 CC), ma molti casi di abuso psicologico o economico non rientrano nei criteri previsti. Ridurre il periodo di separazione a sei-dodici mesi garantirebbe maggiore tutela e sicurezza alle vittime di relazioni disfunzionali.
Oggi si riconosce che il prolungamento forzato di un matrimonio fallito non apporta benefici ai coniugi né ai figli. La società è cambiata e il diritto deve sapersi adeguare, riconoscendo l’autodeterminazione delle persone.
Due anni di attesa possono avere gravi ripercussioni: la lunga separazione favorisce conflitti prolungati, spese legali, maggiore disagio per i figli coinvolti, abuso di diritto da parte del coniuge beneficiario di contributi alimentari.
Ridurre il termine a sei-dodici mesi significherebbe snellire le procedure, diminuire il carico sui tribunali e contenere i costi per le famiglie e lo Stato. Si eviterebbe di dover passare da una lunga separazione a un secondo procedimento di divorzio.


La riduzione del termine da 2 anni a 6-12 mesi (nuovo termine da definire in questo range) rappresenta una necessità sociale, giuridica ed etica. Consentire il divorzio unilaterale dopo 6-12 mesi tutelerebbe la libertà individuale, ridurrebbe le sofferenze inutili e risponderebbe meglio alle esigenze attuali della popolazione.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Il termine minimo di separazione dopo il quale un coniuge può domandare il divorzio è stato abbreviato da quattro a due anni nel 2004 (art. 114 del Codice civile svizzero [CC; RS 210]; RU 2004 2161). Nel confronto internazionale, questo termine non è particolarmente lungo e il Consiglio federale non ritiene vi siano motivi per ridurlo ulteriormente come chiesto nella mozione.

Il fatto che il divorzio dipenda dalla volontà di uno solo dei coniugi, unicamente tenuto a rispettare un breve «periodo d’attesa» per sciogliere l’unione coniugale, appare problematico nell’ottica dell’impegno reciproco di voler fondare una comunione di vita durevole espresso con il matrimonio.

L’attuale termine di due anni non mira soltanto a «favorire una riflessione e una possibile riconciliazione», come indicato nella motivazione della mozione. Secondo i lavori preparatori, mira a «tutelare anche il partner che confidava nella stabilità del matrimonio e nei rapporti giuridici risultanti dalla celebrazione dello stesso (FF 2003 5066, in particolare 5068). Concretamente il legislatore intende accordare al coniuge che non vuole il divorzio, peraltro sovente il più debole economicamente, un periodo di tempo sufficiente per riorganizzare la propria vita nonché la vita e l’accudimento di eventuali figli in comune (p. es. aumento del tasso di occupazione, formazione continua, questioni pratiche legate alla separazione). Una riduzione del termine di due anni avrebbe un impatto significativo sulla sua situazione. Infatti, il regime matrimoniale è sciolto retroattivamente al giorno della presentazione dell’istanza di divorzio (art. 204 cpv. 2 CC). Allo stesso modo, le pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio sono oggetto di conguaglio solo fino a quel momento (art. 122 CC).

Se dovesse essere avviata una riflessione in merito alla riduzione del periodo minimo per domandare unilateralmente il divorzio e alle sue conseguenze, ciò non dovrebbe avvenire in maniera isolata. Nel contempo dovrebbero infatti essere esaminate le ripercussioni sul divorzio su richiesta comune (art. 111 CC) e sul divorzio per rottura del vincolo coniugale (art. 115 CC), che già consente il divorzio prima della scadenza del termine di due anni quando per motivi gravi non si possa ragionevolmente esigere la continuazione dell’unione coniugale.



Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.