Misure per impedire la liberazione di terroristi condannati – basta proteggere gli autori di reati!
25.3496 · Interpellanza · 2025-05-07
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale è invitato a rispondere alle domande seguenti: Come garantisce che terroristi condannati non costituiscano un pericolo per la sicurezza pubblica anche dopo aver scontato la pena? Quali provvedimenti giuridici o amministrativi sono disponibili per controllare efficacemente o continuare a detenere, nonostante gli ostacoli all’espulsione, persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza? Quali iniziative concrete ha intrapreso dal 2017 per consentire il rimpatrio in Iraq del sottocitato sostenitore dell’IS? In che modo gli accordi e le convenzioni internazionali incidono sulla valutazione di tali casi, e come possono essere conciliati con gli interessi della Svizzera in materia di sicurezza? Come valuta la lunga attesa di una decisione del Tribunale amministrativo federale nel caso sottocitato? Come valuta l’efficacia di misure quali la sorveglianza elettronica e le restrizioni di movimento nei confronti di persone con un passato terroristico? Quali adeguamenti legislativi sarebbero necessari per consentire, in casi analoghi, un internamento o un’espulsione efficaci e giuridicamente certi?
Begründung
Di recente un Iracheno condannato in Svizzera in via definitiva per aver preparato un attentato terroristico in nome dello Stato Islamico (IS) è stato liberato dalla carcerazione in vista di rinvio coatto. Nonostante continui a essere considerato potenzialmente pericoloso, il Tribunale federale ha ritenuto inammissibile la sua carcerazione oltre la durata massima consentita dalla legge. Il previsto rimpatrio in Iraq è rinviato da anni, poiché il condannato, con il sostegno di determinate cerchie, utilizza tutti i mezzi dello Stato di diritto per evitare il rimpatrio. Nel frattempo resta in libertà, con oneri e sotto sorveglianza elettronica. A quanto pare, ha pure interposto ricorso contro questa misura. Questo caso solleva interrogativi essenziali in materia di prevenzione dei pericoli in caso di minacce acute. La sicurezza pubblica e quindi la protezione della popolazione devono avere la massima priorità rispetto agli interessi di un terrorista che voleva combattere lo stesso Stato da cui ora esige protezione e a spese del quale vive.
Stellungnahme des Bundesrates
1. Per salvaguardare la sicurezza interna o esterna, l’Ufficio federale di polizia (fedpol) può disporre, previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), l’espulsione nei confronti di uno straniero in virtù dell’articolo 68 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). La condizione per la pronuncia di simili misure preventive di polizia è la presenza di indizi concreti e attuali che lasciano supporre che la persona oggetto della decisione possa rappresentare con una certa probabilità un pericolo per la sicurezza interna o esterna della Svizzera. L’espulsione è accompagnata da un divieto d’entrare in Svizzera di durata determinata o indeterminata (art. 68 cpv. 3 LStrI). Se la persona in questione ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l’espulsione è immediatamente esecutiva (art. 68 cpv. 4 LStrI). Le misure devono essere inoltre proporzionate e possono essere sottoposte alla verifica di un giudice. fedpol avvia i relativi procedimenti su incarico del SIC o di altre autorità, se non l’ha già fatto sulla base delle informazioni a sua disposizione. Se gli accertamenti portano alla conclusione che la minaccia per la sicurezza interna o esterna è fondata e la misura prevista appare proporzionata, fedpol la ordina sistematicamente. 2 e 6. Con l’entrata in vigore della legge federale del 25 settembre 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT; RU 2021 565) è stata ampliata la gamma di strumenti a disposizione della polizia. Lo scopo delle misure entrate in vigore il 1° giugno 2022 è di impedire le attività terroristiche. Le misure MPT sono applicabili in particolare anche contro una persona che non può essere espulsa. Possono essere ordinate solamente quando sussistono indizi concreti e attuali che facciano pensare che la persona commetterà atti di terrorismo e si applicano sussidiariamente ad altre misure sociali, di integrazione o penali. Le misure MPT devono in ogni caso essere proporzionate e possono essere sottoposte alla verifica di un giudice. L’obiettivo di queste misure è di proteggere la popolazione da potenziali terroristi. La pertinente statistica viene pubblicata dal 2022 nel rapporto annuale di fedpol. 3 e 5. Il Consiglio federale non si esprime sui procedimenti giudiziari in corso. 4. La Svizzera attribuisce grande importanza al rispetto del diritto umanitario internazionale e dei diritti fondamentali e umani. Quale disposizione cogente del diritto internazionale, il principio di non respingimento rappresenta uno dei diritti fondamentali e umani più importanti e un elemento cardine della politica svizzera in materia di migrazione e di diritti umani. È sancito, tra l’altro, dall’articolo 25 capoverso 3 della Costituzione federale, dalla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (RS 0.142.30), dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), dalla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (UNCAT; RS 0.105), dal Patto internazionale del 16 dicembre 1966 relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2), dalla Convenzione internazionale del 20 dicembre 2006 per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata (RS 0.103.3) nonché da varie convenzioni internazionali sulla lotta contro gli atti terroristici (cfr. rapporto del Consiglio federale del 4 maggio 2022 sullo stralcio della mozione Regazzi 16.3982 «Espulsione di terroristi verso i loro paesi di origine, sicuri o meno»). Allo stesso tempo, la Svizzera ha il diritto legittimo di tutelare i propri interessi in materia di sicurezza. L’espulsione di persone che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera, verso Paesi non considerati sicuri è possibile sulla base di una valutazione caso per caso, a condizione che sia rispettato il principio di non respingimento. 7. Il Consiglio federale esamina costantemente il quadro giuridico. Ritiene che gli strumenti (preventivi di polizia) esistenti per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera siano sufficienti e che siano già sfruttati appieno nei limiti del possibile e delle risorse disponibili