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25.3505 · Interpellanza · 2025-05-07

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

La Svizzera è il solo Paese europeo a non ricevere le segnalazioni sui medici radiati o sul divieto di esercitare altre professioni per via di una condanna penale, per esempio nel caso di educatori pedofili. Il Liechtenstein, l’Islanda e la Norvegia, pur non facendo parte dell’Unione europea, hanno accesso a questo sistema di allerta, che dal 2026 consente a tutte le autorità competenti di essere informate in tempo reale dei divieti di esercitare nel campo della sanità e dell’educazione dei minori.

Begründung

Non poter accedere a questa lista è una vera e propria minaccia per la sicurezza dei pazienti, tenuto conto del fatto che il 40 per cento dei medici attivi in Svizzera arriva dall’estero. I Cantoni non dispongono di mezzi efficaci per esaminare le candidature. I media hanno portato alla luce il caso di un chirurgo estetico radiato in Francia, ma attivo a Ginevra, e i casi di medici radiati dall’albo in Svizzera ma che continuano a esercitare indisturbati in un Paese limitrofo. La penuria di medici del nostro Paese, contestualmente alla grande attrattiva delle condizioni d’impiego, fa sì che questi casi siano molto probabilmente solo la punta dell’iceberg. La non comunicazione con l’UE su questo tema oltremodo sensibile rischia di attirare in Svizzera sempre più medici senza autorizzazione all’esercizio e altri professionisti poco raccomandabili.

Alla luce di quanto precede, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

1. Nel gennaio 2022 il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha deplorato, in un rapporto all’attenzione del Consiglio federale, la mancata partecipazione della Svizzera al sistema di informazione del mercato interno (IMI), nel quale rientra anche il sistema di allerta sopra citato. Il Consiglio federale è consapevole del rischio di una tale scelta per la sicurezza dei pazienti e dei giovani?

2. Nel 2024 è stata annunciata la conclusione materiale dei negoziati fra la Svizzera e l’UE, nello specifico per quanto riguarda l’accordo sulla sanità e l’accesso all’IMI. Si tratta solo di un primo passo per accedere al sistema di segnalazione, ma la Svizzera ha urgente bisogno di ricevere le notifiche in tal senso. Nel frattempo, il Consiglio federale pensa di migliorare in un altro modo la collaborazione riguardo ai divieti di esercitare? Se sì, come?

3. È anche nell’interesse dell’UE ricevere informazioni dalla Svizzera sui professionisti radiati. Se il Liechtenstein, l’Islanda e la Norvegia hanno accesso al sistema di allerta, perché il nostro Paese ne è escluso?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Va fatta una distinzione fra l’obbligo di cooperazione amministrativa e i mezzi a disposizione per attuare tale obbligo. L’obbligo di cooperazione amministrativa è sancito nell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) dalla sua entrata in vigore nel 2002. Questo obbligo implica il dovere di fornire informazioni, ma autorizza anche a contattare le autorità estere per ottenere informazioni sullo status dei professionisti della salute. La cooperazione amministrativa è retta dall’articolo 56 della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, applicabile in Svizzera in virtù dell’allegato III ALC. Al momento la cooperazione amministrativa si svolge, caso per caso, con i consueti mezzi di comunicazione (e-mail, telefono, corrispondenza, ecc.). L’IMI (Internal Market Information System) ne migliora di gran lunga l’attuazione: invece di dover contattare l’autorità estera per ogni singolo caso, tramite l’IMI le autorità svizzere potranno accedere direttamente al sistema di allerta e quindi verificare più agevolmente se un professionista che chiede il riconoscimento delle qualifiche (con conseguente rilascio dell’autorizzazione all’esercizio da parte dell’autorità cantonale) è interessato da un divieto di esercitare.

Il Consiglio federale è assolutamente conscio dei vantaggi dell’IMI e ha cercato per diversi anni di negoziare la partecipazione a questo sistema, senza mai riuscirvi, per via del blocco politico da parte dell’UE. La partecipazione all’IMI è oramai parte integrante del protocollo di emendamento dell’ALC che si trova – nel quadro del pacchetto che intende stabilizzare e sviluppare ulteriormente le relazioni tra Svizzera e UE – in fase di consultazione pubblica.

2. Come indicato nella risposta 1, la partecipazione della Svizzera all’IMI nel quadro del riconoscimento delle qualifiche professionali fa parte del protocollo di emendamento dell’ALC e non dell’accordo relativo alla salute nel contesto del pacchetto Svizzera–UE. In attesa di poter partecipare all’IMI, le autorità competenti svizzere possono far ricorso alla cooperazione amministrativa. Non sono quindi sprovviste di mezzi per agire, anche se quelli a disposizione sono meno pratici rispetto all’IMI. Va comunque tenuto presente che anche quando si avrà accesso all’IMI, le autorità dovranno avvalersene e mettere a disposizione le risorse necessarie per controllare le informazioni del sistema. Già oggi si constatano grandi disparità nell’utilizzo degli strumenti a disposizione per individuare i casi di divieto d’esercitare.

3. Gli altri Stati AELS hanno accesso all’IMI sulla base dell’Accordo SEE. Come detto, la partecipazione della Svizzera all’IMI è parte integrante del pacchetto Svizzera–UE che si trova attualmente in fase di consultazione pubblica.