25.3518 · Interpellanza · 2025-05-07
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Wortlaut
In Germania, l’Ufficio federale per la protezione della Costituzione ha classificato a livello federale il partito «Alternative für Deutschland» (AfD) come certamente di estrema destra. Secondo la prassi corrente, ciò significa che il suddetto ufficio federale parte dal presupposto che l’AfD rifiuti o combatta politicamente i principi della democrazia, dello Stato di diritto e della dignità umana. Il partito è quindi contrario all’ordinamento liberale su cui si fonda anche la Costituzione svizzera. Ciò solleva anche questioni relative alla sicurezza della Svizzera:
Alla luce di questa classificazione dell’AfD, come valuta il Consiglio federale l'influenza dell'AfD e dei suoi dirigenti sulla politica e sulla democrazia in Svizzera?
Come valuta le attività politiche dei suoi dirigenti in Svizzera?
Di quali strumenti dispongono il Consiglio federale e le autorità cantonali per impedire in Svizzera attività dell’AfD classificate come anticostituzionali?
Il Consiglio federale contatterà le autorità cantonali per impedire manifestazioni e attività di questo partito in Svizzera?
Come valuta i rapporti, talvolta molto stretti, tra determinati attori politici di partiti e media svizzeri e l’AfD? Questi stretti legami costituiscono un potenziale pericolo per la democrazia svizzera?
Come valuta la costante presenza in Svizzera di dirigenti dell’AfD? Ritiene che costituisca una minaccia per la sicurezza interna della Svizzera? Come intende procedere in merito?
Stellungnahme des Bundesrates
La classificazione del partito «Alternative für Deutschland» (AfD) come certamente di estrema destra da parte dell’Ufficio federale tedesco per la protezione della Costituzione è attualmente oggetto di un procedimento giudiziario che dovrebbe durare ancora mesi.In via generale e indipendentemente da un determinato partito, il Consiglio federale ritiene che il sistema politico della Svizzera sia sufficientemente solido e resistente contro l’influenza politica dall'estero. A ciò si aggiunge il fatto che in Svizzera agli attori politici (partiti compresi) è vietato accettare liberalità provenienti dall’estero. Questo divieto mira ugualmente a impedire che la politica svizzera possa subire influenze dall’estero.Occorre inoltre considerare che la Svizzera non prevede la nozione giuridica di anticostituzionalità. Il solo tentativo da parte di un gruppo organizzato di abolire la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto non sarebbe sufficiente in Svizzera per porlo sotto la sorveglianza degli organi preposti alla protezione dello Stato. Affinché ciò sia permesso è inoltre necessario che, per raggiungere il suo scopo, un gruppo faccia uso, sostenga o sia disposto a ricorrere alla violenza. L’articolo 5 capoverso 5 della legge federale del 25 settembre 2015 sulle attività informative (LAIn; RS 121) statuisce che il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) non acquisisce e non tratta informazioni sull’attività politica e sull’esercizio della libertà di opinione, di riunione o di associazione in Svizzera.Per salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l’Ufficio federale di polizia (fedpol) può inoltre, previa consultazione del SIC, disporre nei confronti di uno straniero il divieto d’entrare in Svizzera o l’espulsione in virtù rispettivamente dell’articolo 67 capoverso 4 e dell’articolo 68 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). Le minacce tipiche per la sicurezza interna o esterna sono rappresentate in particolare dalle attività legate al terrorismo, allo spionaggio, all’estremismo violento o alla criminalità organizzata. Per giustificare tali misure preventive di polizia, è tuttavia necessario che vi sia anche un’approvazione esplicita della violenza.La situazione giuridica vigente riflette l’importanza fondamentale per uno Stato liberale e democratico della libertà d’opinione e d’informazione sancita dall’articolo 16 della Costituzione federale (RS 101), garantita anche dall’articolo 10 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101). Tali libertà valgono anche laddove larga parte dell’opinione pubblica disapprovi e respinga in modo categorico le attività o le dichiarazioni di determinati gruppi politici o dei loro rappresentanti.