Garantire la qualità, economizzare i costi. Valutazione più rapida dei casi nell’ambito della psicoterapia praticata da psicologi
25.3533 · Mozione · 2025-05-22
Dipartimento dell'interno
Liquidato
Wortlaut
Il Consiglio federale limita d’ora in poi a 15 il numero massimo delle sedute di psicoterapia praticata da uno psicologo. Al termine di queste sedute sono necessarie una valutazione da parte del medico prescrivente e una garanzia di assunzione dei costi da parte dell’assicuratore.
Una minoranza della Commissione (Wyss, Gysi Barbara, Hässig Patrick, Meyer Mattea, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Rumy, Weichelt) propone di respingere la mozione.
Begründung
Il passaggio dal modello della delega a quello della prescrizione nell’ambito della psicoterapia praticata da psicologi ha comportato un aumento massiccio del volume delle prestazioni fatturate. Attualmente i costi supplementari registrati in questo settore raggiungono la cifra approssimativa di 350 milioni di franchi all’anno, con una ininterrotta tendenza al rialzo. Mancano tuttavia elementi che attestano che un tale aumento dei volumi ha permesso di migliorare le cure. Nel suo parere sull’interpellanza 24.3748, il Consiglio federale non risponde alla questione riguardante il carico di lavoro dei fornitori di prestazioni nell’ambito della psichiatria e della psichiatria praticata dagli psicologi. Rimanda invece a quanto affermato da varie federazioni di fornitori di prestazioni, secondo le quali l’assistenza sarebbe generalmente insufficiente, soprattutto per quanto riguarda bambini e adolescenti. In considerazione del forte aumento dei costi e di un’assistenza psichiatrica-psicoterapeutica che nel confronto internazionale può essere considerata buona, questa affermazione appare sorprendente. Si deve quindi presupporre che si tratta principalmente di un problema di ripartizione.
Una volta che si rende necessaria una garanzia di assunzione dei costi, il medico prescrivente deve dapprima valutare la terapia seguita fino a quel momento. Ciò consente di migliorare la gestione delle risorse e di escludere ulteriormente che vengano messe a carico dell'assicurazione di base terapie non ammesse a titolo di «sviluppo individuale, migliore conoscenza di sé e maturazione della personalità». Una valutazione più rapida delle psicoterapie praticate da psicologi contribuirà a contenere l’aumento dei volumi.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
L’entità della rimunerazione di una prestazione medica da parte dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) è decisa dal Dipartimento federale dell’interno dopo aver sentito le commissioni extraparlamentari competenti. Secondo la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), le prestazioni devono essere efficaci, appropriate ed economiche (art. 32 cpv. 1 LAMal). L’attuale disciplinamento della psicoterapia praticata da psicologi nell’articolo 11b dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) prevede diverse limitazioni per evitare aumenti ingiustificati del volume delle prestazioni e dei costi. Infatti, dopo 15 sedute il medico prescrivente deve decidere in merito a una nuova prescrizione. Se la psicoterapia deve proseguire oltre le 30 sedute, è necessaria una garanzia di assunzione dei costi da parte degli assicuratori. In linea di principio, i fornitori di prestazioni hanno il dovere di fatturare a carico dell’AOMS soltanto le prestazioni relative alla diagnosi e al trattamento di una malattia. Inoltre, le terapie devono soddisfare i criteri di appropriatezza ed economicità. Se sono necessarie meno sedute di quelle prescritte, gli psicologi che praticano la psicoterapia devono limitarsi a quelle necessarie (art. 56 cpv. 1 LAMal). Nel quadro della verifica della fatturazione, gli assicuratori possono inoltre chiedere in ogni momento informazioni atte a verificare il rispetto dei criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità prescritti per legge nel singolo caso (cfr. il parere del Consiglio federale in risposta alla mozione Bircher 23.4108 «Assicurazione malattie. Gli interventi di promozione del benessere psicologico non sono trattamenti di malattie. Basta con lo spreco dei premi e dei soldi dei contribuenti!» e le sue risposte alle interpellanze Glarner 24.4678 «Psicologi. Stop alle terapie di benessere e all'esplosione dei costi!» e Roduit 24.3748 «Aumento dei costi della psicoterapia praticata da psicologi. È imputabile a diagnosi poco chiare?»). Il 19 agosto 2025, l’Ufficio federale della sanità pubblica ha pubblicato il secondo rapporto di monitoraggio sul nuovo disciplinamento della psicoterapia praticata da psicologi. Questo monitoraggio annuale dell’andamento dei costi e dell’assistenza sarà portato avanti. Inoltre, sarà effettuata un’ampia valutazione del nuovo disciplinamento della psicoterapia praticata da psicologi, in cui saranno esaminate le ripercussioni sull’aumento del volume delle prestazioni e dei costi, la situazione dell’assistenza e altre questioni, anche per quanto riguarda le garanzie di assunzione dei costi. La valutazione fornirà basi decisionali per una possibile ottimizzazione del nuovo disciplinamento e/o della sua attuazione. Il rapporto sarà disponibile nel primo semestre del 2026. Il Consiglio federale si adopera per ridurre gli oneri amministrativi nel settore sanitario. Una richiesta di garanzia di copertura dei costi dopo 15 anziché 30 sedute comporta un onere amministrativo supplementare per i fornitori di prestazioni e gli assicuratori. Se dalla valutazione dovesse emergere che sarebbe opportuno e proporzionato, sotto il profilo dell’onere amministrativo, procedere a controlli supplementari in merito alle indicazioni o anticipare la garanzia di assunzione dei costi, saranno esaminate modifiche in questo senso. Per una tale ponderazione basata sui fatti occorre attendere i risultati della valutazione.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.