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25.3539 · Mozione · 2025-06-02

Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Liquidato

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di creare una base giuridica che vieti le apparizioni in campagna elettorale di politici stranieri sul territorio svizzero nei tre mesi precedenti le relative elezioni straniere e le elezioni svizzere.

Begründung

La neutralità politica della Svizzera è una colonna portante della democrazia. Le attività elettorali dei politici stranieri la mettono in pericolo, favoriscono tensioni nella popolazione e comportano il rischio di proteste o addirittura di scontri violenti. I conflitti all’estero vengono portati in Svizzera. Ciò mette a dura prova le forze di sicurezza e compromette l’ordine pubblico.Spesso i politici stranieri dispongono di maggiori risorse che potrebbero influenzare fortemente il discorso politico e l’opinione pubblica in Svizzera, aumentando il rischio di disinformazione. Questo squilibrio contraddice i principi di un dibattito politico equo. Anche le elezioni svizzere devono essere protette da influenze esterne. Un divieto nei tre mesi precedenti le elezioni svizzere garantisce l’indipendenza del processo elettorale. La limitazione a tre mesi prima delle elezioni e delle votazioni è proporzionata e continua a consentire eventi diplomatici o culturali che non hanno un’influenza diretta sulle elezioni.
Nel 1948 (RS 126) la Svizzera aveva sottoposto a un obbligo d’autorizzazione la partecipazione di relatori stranieri ad assemblee politiche. I Cantoni dovevano rifiutare l’autorizzazione in caso di rischio per la sicurezza esterna o interna del Paese o di disturbi della quiete e dell’ordine. Nei discorsi autorizzati i relatori stranieri dovevano astenersi da qualsiasi ingerenza negli affari politici interni della Svizzera. Queste regole si erano dimostrate valide per decenni e avevano garantito tranquillità nel nostro Paese in questo settore. Il Consiglio federale ha abrogato l’obbligo d’autorizzazione nel 1998 (RU 1948 115). La manifestazione con decine di migliaia di sostenitori del presidente turco Erdogan a Colonia e l’intenzione degli organizzatori di far parlare politici dalla Turchia su un maxischermo hanno suscitato grande scalpore in Germania. Questi interventi sono stati vietati solo con una sentenza del tribunale. La Svizzera farebbe bene a prevenire situazioni simili e a vietare nuovamente apparizioni in campagna elettorale di relatori stranieri a eventi politici in Svizzera.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

La Confederazione dispone già degli strumenti giuridici per impedire, in singoli casi, gli interventi di relatori stranieri a eventi politici. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può vietare l’entrata in Svizzera a una persona straniera se espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 1 lett. c della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20). Anche l’Ufficio federale di polizia (fedpol) può, per salvaguardare la sicurezza interna ed esterna e previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), pronunciare nei confronti di persone straniere un divieto d’entrata o disporre l’allontanamento (art. 67 cpv. 4 e art. 68 LStrI). Con il cosiddetto divieto di attività, il Consiglio federale può vietare a una persona fisica, organizzazione o gruppo un’attività che minaccia concretamente la sicurezza interna o esterna della Svizzera e che direttamente o indirettamente serve a propagare, sostenere o favorire in altro modo attività terroristiche o di estremismo violento (art. 73 cpv. 1 della Legge sul servizio delle attività informative della Confederazione, LDIP; RS 121). Se queste condizioni sono soddisfatte, può quindi essere vietato anche a una persona straniera già presente in Svizzera l’intervento durante un evento politico.Inoltre oggi la maggior parte dei Cantoni dispone di basi in materia di polizia che permettono di allontanare o tenere a distanza le persone che mettono in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici. Le autorità competenti a livello locale dispongono inoltre delle basi giuridiche per autorizzare una richiesta per un evento politico solo a determinate condizioni o non autorizzarla per motivi di sicurezza pubblica. Possono anche vietare con breve preavviso un evento autorizzato in precedenza se una delle condizioni non dovesse più essere soddisfatta. La Confederazione, invece, non dispone di una competenza legislativa generale in materia di prevenzione dei pericoli. Occorrerebbe pertanto esaminare in modo approfondito se la Confederazione disponga di una base costituzionale sufficiente per l’attuazione della mozione. Un’estensione degli strumenti giuridici esistenti ai sensi della mozione sarebbe problematica dal punto di vista del diritto costituzionale, in quanto inciderebbe in particolare sulla libertà d’opinione protetta dall’articolo 16 della Costituzione federale (Cost.; RS 101) e dall’articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU; RS 0.101). Anche la libertà di riunione (art. 22 Cost. e art. 11 CEDU), la libertà di movimento (art. 10 cpv. 2 Cost. e art. 5 CEDU) e la garanzia dell’uguaglianza davanti alla legge (art. 8 Cost.) potrebbero essere lese. Una sentenza del Tribunale federale precisa che in una democrazia devono poter essere espressi anche punti di vista che non piacciono alla maggioranza e che le critiche devono essere ammesse in una certa misura e anche in forma esagerata (DTF 131 IV 23). Le restrizioni dei diritti fondamentali devono, conformemente all’articolo 36 Cost., essere proporzionate. Dal punto di vista del Consiglio federale, un divieto generale delle apparizioni in campagna elettorale da parte di politiche e politici stranieri, senza la valutazione delle circostanze individuali nel singolo caso, non soddisferebbe le attuali esigenze del diritto costituzionale e del diritto internazionale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.