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25.3545 · Mozione · 2025-06-02

Dipartimento di giustizia e polizia

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di provvedere affinché in futuro, nel caso di domande di permesso di dimora da parte di stranieri, sia sistematicamente verificato l’estratto del casellario giudiziale e siano richieste al Paese di origine o a Stati terzi, d’ufficio e senza motivare in dettaglio, informazioni su eventuali precedenti penali.

Begründung

Le due iniziative cantonali 15.320s Iv. Ct. TI «Possibilità di richiedere sistematicamente la fedina penale ai cittadini dell'Unione europea che chiedono il rilascio di un permesso di dimora» e 15.321s Iv. Ct. TI «Possibilità di richiedere sistematicamente la fedina penale ai cittadini dell'Unione europea che chiedono il rilascio di un permesso di dimora» sono state depositate il 30 settembre 2015. Finora non è stato effettuato alcun adeguamento delle basi legali nel senso delle iniziative – invece sono stati soltanto prorogati i termini per le due iniziative. Contrariamente alla proposta della CIP-N, che con il suo più recente rapporto del 21 febbraio 2025 intendeva mantenere la pressione politica sul Consiglio federale e prorogare di due ulteriori anni il termine per l’attuazione delle iniziative cantonali, l’ultimo giorno della sessione primaverile, il 21 marzo 2025, in virtù dell’articolo 113 capoverso 2 lettera b LParl, con voto decisivo della Presidente il Consiglio nazionale è giunto alla conclusione che l’incarico alla commissione non doveva essere mantenuto e ha deciso di togliere dal ruolo le iniziative. L’elevato numero di reati commessi da stranieri in Svizzera dimostra che il rilascio di un permesso di dimora a stranieri senza verificarne sistematicamente l’estratto del casellario giudiziale o senza richiedere al Paese di origine o a Stati terzi informazioni su eventuali precedenti penali mette in pericolo la sicurezza pubblica. L’anno scorso, non meno del 58 per cento dei reati sono stati commessi da persone senza cittadinanza svizzera. Per questo motivo incarichiamo il Consiglio federale di provvedere affinché in futuro, nel caso di domande di permesso di dimora da parte di stranieri, sia sistematicamente verificato l’estratto del casellario giudiziale o siano richieste al Paese di origine o a Stati terzi, d’ufficio e senza motivare in dettaglio, informazioni su eventuali precedenti penali.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

Per quanto riguarda i cittadini di Paesi terzi, la normativa in vigore prevede che l’autorità competente può esigere, prima di rilasciare un permesso di dimora a uno straniero che desidera stabilirsi in Svizzera, la produzione di un estratto del casellario giudiziale dello Stato d’origine o di provenienza, come pure di altri documenti necessari per la procedura di autorizzazione (cfr. art. 13 cpv. 2 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, LStrI; RS 142.20). La verifica sistematica degli estratti esteri del casellario giudiziale nella procedura di rilascio di un permesso di dimora ritarderebbe l’esame delle domande, il che potrebbe avere un impatto negativo, in particolare sulle domande di rilascio di un permesso di dimora in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa. Per le persone che possono far valere l’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), occorre rispettare l’articolo 5 dell’Allegato I ALC, secondo cui i diritti conferiti dall’Accordo possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità. Questa disposizione rinvia alla direttiva 64/221/CEE del 25 febbraio 1964, secondo cui il Paese ospitante può, quando lo giudichi indispensabile, chiedere allo Stato membro di origine, ed eventualmente agli altri Stati membri, informazioni sui precedenti penali del richiedente. Tale consultazione non può avere carattere sistematico (cfr. art. 5 par. 2 n. 1 della direttiva 64/221/CEE). Non è realistico rinegoziare l’ALC in merito a questo punto. Per di più, il Parlamento ha trattato in maniera approfondita la tematica nel quadro delle iniziative cantonali 15.320 e 15.321 «Possibilità di richiedere sistematicamente la fedina penale ai cittadini dell'Unione europea che chiedono il rilascio di un permesso di dimora», che il solo Consiglio nazionale ha deciso di togliere dal ruolo. Inoltre, nel suo rapporto in adempimento del postulato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (CIP-N) del 27 aprile 2017 «Scambio internazionale di informazioni sui casellari giudiziari. Vagliare un'adesione della Svizzera a ECRIS», il Consiglio federale è giunto alla conclusione che la consultazione sistematica dei casellari giudiziali nel settore della migrazione violerebbe l’ALC. Anche per questo motivo ritiene che l’adozione di una base legale nazionale che permetta di acquisire sistematicamente informazioni del casellario giudiziale nella procedura di rilascio di un permesso di dimora a cittadini dell’UE debba essere chiaramente respinta. Con la trasmissione del postulato 24.3002 della CIP-N «Scambio dei dati del casellario giudiziale con l’Italia», il Consiglio federale è stato incaricato di esaminare la possibilità e l’opportunità di concludere un accordo bilaterale con l’Italia per lo scambio dei dati del casellario giudiziale. Occorre attendere i risultati del pertinente esame da parte del Consiglio federale.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.