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25.3547 · Interpellanza · 2025-06-03

Dipartimento delle Finanze

Liquidato

Wortlaut

Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2025, del nuovo articolo 20a della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA, le piattaforme elettroniche vengono ora considerate fornitori ai fini dell’IVA per quanto riguarda le vendite a clienti svizzeri. Questa disposizione è volta a garantire una riscossione più efficace dell’IVA sulle importazioni di piccoli invii.

Nella prassi, tuttavia, sono stati riscontrati casi di doppia fatturazione dell’IVA: una prima volta al momento dell’acquisto sulla piattaforma elettronica e una seconda volta al momento della consegna da parte del trasportatore. Queste situazioni causano una notevole confusione e rappresentano un’ingiustizia fiscale per gli acquirenti, che devono affrontare procedure onerose per poter recuperare l’importo fatturato due volte.

A questo proposito, chiedo al Consiglio federale di rispondere alle seguenti domande:

  1. Il Consiglio federale è a conoscenza della problematica della doppia riscossione dell’IVA, che si verifica a seguito della nuova normativa sulle piattaforme elettroniche? In caso affermativo, a chi può essere attribuita la responsabilità?

  2. Al fine di evitare la doppia riscossione, quali misure possono essere adottate per coordinare meglio le informazioni tra le piattaforme, le autorità doganali e i servizi di consegna?

  3. Si rendono necessarie modifiche legislative o normative?

  4. In che modo i consumatori possono far valere i propri diritti o ottenere un rimborso in caso di doppia fatturazione?

Stellungnahme des Bundesrates

Ad 1: con l’introduzione dell’assoggettamento all’IVA del commercio per corrispondenza, vigente dal 1° gennaio 2019, la fornitura che un venditore per corrispondenza esegue dall’estero in Svizzera è considerata, a partire da un certo limite della cifra d’affari, una fornitura sul territorio svizzero. In linea di massima, anche per i consumatori questa regolamentazione si è rivelata efficace. L’importazione di beni nell’ambito del commercio per corrispondenza è però una procedura su larga scala, suscettibile di generare errori specifici. Questi errori possono comportare una doppia fatturazione dell’IVA a carico dei consumatori. Con l’introduzione dell’assoggettamento all’IVA delle piattaforme elettroniche, tali problemi emergono ora anche per gli acquisti effettuati su una piattaforma, come descritto nell’interpellanza. Spetta alla piattaforma garantire il corretto trattamento e trasferimento dell’imposta. Ad 2 e 3: la piattaforma è considerata importatrice e dunque è assoggettata all’imposta sull’importazione. Le informazioni e la documentazione trasmesse dallo speditore devono essere chiare e consentire ai fornitori di servizi postali e ai corrieri di identificare con facilità che i beni spediti sono commercializzati tramite un gestore di una piattaforma assoggettato all’imposta e che tale gestore corrisponde all’importatore. La difficoltà consiste nel fatto che la piattaforma deve provvedere affinché il venditore effettivo comunichi chiaramente al dichiarante doganale che la piattaforma è assoggettata all’imposta sull’importazione, nel caso in cui sia il venditore a occuparsi dell’invio e non la piattaforma stessa. Per prevenire errori, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) hanno emanato delle raccomandazioni (cfr. Info IVA 27 concernente il settore Piattaforme elettroniche, cifra 4.1; www.estv.admin.ch > Imposta sul valore aggiunto > Pubblicazioni della prassi IVA > Info IVA concernente i settori > 27 Piattaforme elettroniche) e hanno organizzato degli incontri informativi destinati agli specialisti e ai propri incaricati. Anche sul sito Internet dell’AFC sono a disposizione informazioni che saranno adeguate in modo più mirato alla situazione dei dichiaranti doganali. Inoltre, la legislazione prevede già oggi altre misure volte a evitare errori. Stabilisce, fra l’altro, che il venditore effettivo possa convenire con la piattaforma di effettuare l’importazione a suo nome e quindi di riscuotere direttamente l’imposta sull’importazione. Ciò riduce il rischio di errori, perché il venditore è a stretto contatto con il dichiarante doganale e, ai fini dell’importazione, deve fornire i propri dati e non quelli della piattaforma. L’imposta sull’importazione è riscossa solo se l’IVA dovuta supera 5 franchi, il che corrisponde a un valore della merce di almeno 62 franchi all’aliquota normale o di 193 franchi all’aliquota ridotta. Pertanto, il rischio di una doppia fatturazione non va oltre i suddetti limiti. Visto quanto precede, il Consiglio federale ritiene che non sussista alcuna necessità di procedere ad adeguamenti legislativi o regolamentari. Ad 4: se l’acquirente ha pagato sia l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero alla piattaforma sia (in qualità di importatore) l’imposta sull’importazione all’UDSC, né l’AFC né l’UDSC possono rimborsare l’acquirente, poiché per legge entrambe le imposte sono dovute. La questione relativa al trasferimento dell’imposta pertiene al diritto civile (art. 6 della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA [LIVA; RS 641.20]). L’acquirente può quindi rivolgersi alla piattaforma per chiedere un rimborso dell’imposta sull’importazione e nel contempo inoltrare la decisione d’imposizione emessa dall’UDSC. Se la piattaforma rimborsa all’acquirente l’imposta sull’importazione e se l’UDSC ha emesso la decisione d’imposizione, l’AFC concede alla piattaforma di dedurre questa imposta a titolo di imposta precedente (art. 28 cpv. 1 lett. c LIVA in combinato disposto con l’art. 59 cpv. 2 LIVA).