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Crimini israeliani nella guerra di Gaza. Misure per garantire il rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale vincolante

25.3561 · Mozione · 2025-06-04

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Wortlaut

In applicazione dell’articolo 1 delle quattro Convenzioni di Ginevra che garantiscono il rispetto del diritto internazionale umanitario, il Consiglio federale è incaricato di:1. esercitare tutta la propria influenza in politica estera per impedire che vengano commessi crimini gravissimi nella guerra di Gaza, per garantire il libero accesso degli aiuti umanitari nella Striscia e per ottenere il rilascio incondizionato di tutti gli ostaggi e dei prigionieri politici;2. in base all’articolo 1 della legge sugli embarghi, adottare le sanzioni dell’UE contro i coloni israeliani che hanno commesso violenze;3. analogamente all’UE, introdurre un obbligo di etichettatura per i prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani costruiti in violazione del diritto internazionale in Cisgiordania e sulle alture del Golan;4. sospendere immediatamente qualsiasi collaborazione militare con Israele e revocare tutte le autorizzazioni concesse secondo l’articolo 12 della legge sul materiale bellico nonché quelle relative ai beni a duplice impiego e ai beni militari speciali;5. sospendere l’accordo di libero scambio con Israele finché lo Stato ebraico non avrà adempiuto erga omnes i propri obblighi internazionali, conformemente al parere della Corte internazionale di giustizia.

Begründung

La Svizzera ha condannato con la massima fermezza il brutale attacco di Hamas contro Israele. Inoltre, per impedire ulteriori crimini, il Parlamento ha messo al bando Hamas dichiarandola organizzazione terroristica. Finora però il Consiglio federale non ha condannato i crimini commessi dagli israeliani nella guerra di Gaza, scoppiata dopo il 7 ottobre 2023.Il livello di sofferenza umana a Gaza è intollerabile ed è dovuto alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale vincolante. È necessario impiegare ogni mezzo per convincere Israele a interrompere le operazioni militari a Gaza e consentire immediatamente l’accesso degli aiuti umanitari nella Striscia. Occorre inoltre collaborare con le Nazioni Unite per garantire la ripresa degli aiuti in conformità con i principi umanitari.L’articolo 1 delle Convenzioni di Ginevra obbliga la comunità internazionale a imporre con qualsiasi mezzo il rispetto del diritto internazionale umanitario. In quanto Stato depositario degli accordi, la Svizzera ha una grande responsabilità. Fino a quando Israele non rispetterà pienamente i propri obblighi internazionali erga omnes, la Svizzera deve fare tutto il possibile per far cessare e impedire i gravi crimini commessi da uno Stato firmatario delle Convenzioni di Ginevra e membro dell’ONU.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

1. Il Consiglio federale è sconvolto dalle sofferenze umane nella Striscia di Gaza. Allarmato dalle notizie relative ai crimini di guerra, che sarebbero stati commessi da tutte le parti coinvolte nel conflitto, condanna qualsiasi violazione del diritto internazionale umanitario perpetrata dai belligeranti. In qualità di Stato firmatario delle Convenzioni di Ginevra, la Svizzera sfrutta anche i propri contatti bilaterali e multilaterali per sottolineare l’importanza del rispetto del diritto internazionale umanitario e per impegnarsi a favore di una soluzione politica del conflitto. Da parte sua, il Consiglio federale chiede a entrambi i belligeranti di garantire l’accesso senza restrizioni agli aiuti umanitari, di dichiarare subito il cessate il fuoco a Gaza e di incrementare gli sforzi diplomatici. Chiede inoltre il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi. A tutti gli operatori umanitari, in particolare alle Nazioni Unite e ai loro partner, deve essere garantito un accesso rapido, sicuro e senza ostacoli a tutti i valichi di frontiera verso la Striscia di Gaza e al suo interno. La Svizzera condanna ogni tentativo di impedire tale accesso, sia da parte di Israele che di Hamas, e si aspetta che Israele rispetti le misure provvisorie disposte dalla Corte penale internazionale il 26 gennaio, il 18 marzo e il 24 maggio 2024. 2. Alla luce delle violazioni dei diritti umani commesse in Cisgiordania (compresa Gerusalemme est), l’UE ha adottato sanzioni contro i coloni estremisti. Queste sanzioni sono state adottate nell’ambito del regime di sanzioni tematiche contro gravi violazioni dei diritti umani. Come spiegato nelle risposte agli interventi parlamentari 24.4664 e 24.4232, il Consiglio federale decide se adottare le sanzioni dell’UE dopo un’attenta ponderazione degli interessi, nella quale confluiscono riflessioni giuridiche nonché di economia e politica estera. Finora non ha adottato alcuna sanzione tematica dell’UE. 3. Come spiegato dal Consiglio federale in risposta all’intervento parlamentare 20.3427, la legislazione vigente rende obbligatoria l’indicazione del Paese di provenienza solo per determinati prodotti, come le derrate alimentari, il legno, i prodotti in legno e le pellicce. La responsabilità della corretta dichiarazione delle derrate alimentari è degli importatori e dei rivenditori al dettaglio. Se una derrata alimentare proviene dal territorio di un Paese riconosciuto dalla Svizzera (p. es. Israele entro i confini del 1967), deve essere indicato questo Paese; se proviene dal territorio di un Paese non riconosciuto dalla Svizzera, deve essere indicata la zona in questione. Ciò significa che, secondo il diritto sulle derrate alimentari, i prodotti provenienti dai territori occupati da Israele non possono essere etichettati con la provenienza Israele, ma unicamente con la designazione del territorio corrispondente, per esempio «Gaza». Inoltre, vi è la possibilità di evidenziare volontariamente le caratteristiche particolari di un prodotto. In seguito alla domanda Sommaruga 17.5380 l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) ha riesaminato la prassi in materia di etichettatura delle derrate alimentari provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. È emerso che i principali distributori in Svizzera non importano merci da questi insediamenti oppure dispongono di una direttiva interna in base alla quale l’etichetta deve contenere informazioni più dettagliate, ad esempio «prodotto della Cisgiordania (insediamento israeliano)» o «prodotto originario della Cisgiordania (prodotto palestinese)». Per i motivi sopra indicati, non è previsto un obbligo di etichettatura più esteso per i prodotti provenienti dagli insediamenti. 4. Come spiegato dal Consiglio federale in risposta agli interventi parlamentari 24.4664, 24.3350, 23.4467, 23.7887 e 21.1039, la Svizzera limita i contatti militari con Israele a uno scambio di informazioni, in particolare nel contesto dei progetti di acquisto in corso per l’esercito svizzero. Inoltre, la Svizzera e Israele attualmente non intrattengono nessuna collaborazione militare. Pertanto, da molti anni il nostro Paese non autorizza più alcuna esportazione definitiva di materiale bellico verso Israele (cfr. risposta all’interrogazione urgente 21.1039). Per quanto riguarda i beni utilizzabili a fini civili e militari, compresi i beni legati alla sorveglianza, nonché i beni militari speciali, le domande di esportazione vengono esaminate caso per caso. Le esportazioni verso Israele non vengono autorizzate se sussiste un criterio di rifiuto ai sensi della legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego o se vi è motivo di ritenere che le merci fornite dalla Svizzera saranno vengano utilizzate nei conflitti in corso o per sostenere Israele nell’occupazione illegale del territorio palestinese. Il Consiglio federale ritiene che al momento non sia necessario intervenire. 5. Il Consiglio federale ritiene che, grazie alla chiara distinzione tra territorio doganale israeliano e palestinese, l'Accordo di libero scambio tra l'Associazione europea di libero scambio (AELS) e Israele rifletta bene la posizione di lunga data del Consiglio federale, che sostiene una soluzione con due Stati democratici che coesistono all'interno di confini sicuri e riconosciuti. In base a un accordo amministrativo del 2005, le merci importate da Israele devono essere accompagnate da un'indicazione della località che permetta agli uffici doganali di rifiutare l'imposizione all'aliquota preferenziale qualora la località indicata comprovi che le merci sono originarie dei territori palestinesi occupati. Inoltre, l'accordo di libero scambio tra l'AELS e Israele non prevede alcuna sospensione, ma solo la possibilità di una denuncia definitiva con un preavviso di sei mesi, e al momento le condizioni del diritto internazionale generale per la sospensione dell'accordo non sono soddisfatte.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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