25.3563 · Interpellanza · 2025-06-04
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Popolo e i Cantoni hanno approvato il 7 marzo 2021 l’iniziativa popolare “Sì al divieto di dissimulare il proprio viso”, oggi sancita nella Costituzione federale e concretizzata nella legge federale entrata in vigore il 1° gennaio 2025.
La legge vieta di dissimulare il volto nei luoghi pubblici e negli spazi aperti al pubblico, con eccezioni precise, come motivi di salute comprovati. Tuttavia, si osserva un fenomeno crescente: l’uso combinato di mascherine anti-Covid, veli e occhiali da sole per eludere il divieto, anche in assenza di una pandemia o di giustificazioni mediche. Recenti servizi giornalistici hanno evidenziato come tale prassi crei incertezza operativa per le autorità preposte ai controlli e rischi di vanificare lo spirito della legge.
Affinché il divieto costituzionale trovi piena applicazione, è necessario chiarire i margini di tolleranza e contrastare gli abusi.
In tale contesto chiedo al Consiglio federale:
È consapevole del fenomeno dell’uso elusivo delle mascherine per aggirare il divieto di dissimulare il volto?
Ritiene che l’attuale quadro normativo sia sufficientemente chiaro per permettere alle autorità di intervenire in modo uniforme su tutto il territorio nazionale?
Intende adottare linee guida o chiarimenti ufficiali per stabilire se l’uso di mascherine anti-Covid, in combinazione con altri elementi che oscurano il viso e in assenza di valide ragioni sanitarie, sia sanzionabile?
Ritiene opportuno un monitoraggio nazionale per evitare che simili pratiche possano estendersi ad altri contesti (manifestazioni, eventi sportivi, ecc.), aggirando così il divieto e compromettendo la sicurezza pubblica?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Il Consiglio federale non dispone di informazioni sul fenomeno descritto dall’autore dell’interpellanza. È compito dei Cantoni attuare il divieto di dissimulare il viso. 2. Secondo il Consiglio federale, le regole legate al divieto di dissimulare il viso sono sufficientemente chiare. Il campo d’applicazione e le eccezioni sono definiti in maniera uniforme per il territorio svizzero. Le competenti autorità cantonali possono pertanto attuare integralmente le prescrizioni di cui all’articolo 10a della Costituzione federale (Cost.; RS 101). 3. Il Consiglio federale non ritiene necessario emanare direttive o precisazioni ufficiali riguardo all’utilizzo delle mascherine igieniche in combinazione con altri accessori che coprono il volto. Le eccezioni al divieto di dissimulare il viso sono definite nell’articolo 2 capoverso 2 della legge federale del 29 settembre 2023 sul divieto di dissimulare il viso (LDDV; RS 311.6). Il messaggio del Consiglio federale (FF 2022 2668) illustra in maniera dettagliata la portata delle eccezioni. Nel numero 5.4.3 è indicato che le mascherine igieniche o altre mascherine per proteggere la persona da malattie respiratorie ricadono sotto l’eccezione della protezione e del ripristino della salute (art. 2 cpv. 2 lett. b LDDV), ammesso che siano effettivamente idonee a coprire il viso. Non è richiesto un certificato medico. La legge non tutela chi fa valere in maniera abusiva un’eccezione. Spetta alle competenti autorità cantonali esaminare caso per caso se vi sono abusi. 4. Il Consiglio federale non ritiene opportuno monitorare a livello nazionale i casi in cui un’eccezione al divieto di dissimulare il viso è fatta valere in maniera abusiva. I Cantoni sono in grado di far applicare il divieto e punire gli abusi. I casi di dissimulazione del viso in pubblico sono piuttosto rari. Quelli in cui persone fanno valere in maniera abusiva un’eccezione al divieto dovrebbero quindi essere ancora più rari.