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Obbligo di assicurazione contro gli infortuni. Sgravare in modo efficace le società sportive dal punto di vista finanziario e amministrativo e differenziare il disciplinamento per il volontariato

25.3590 · Mozione · 2025-06-12

Dipartimento dell'interno

Trasmesso al Consiglio federale

Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di modifica della legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF). L’obbligo di assicurazione contro gli infortuni per le società sportive deve essere più differenziato. Vanno previste prioritariamente misure quali lo sgravio o l’esenzione per i collaboratori volontari con un compenso esiguo e l’applicazione vincolante di tariffe commisurate al rischio.

Begründung

In base al diritto vigente, le società sportive sono obbligate ad assicurare contro gli infortuni tutti i propri collaboratori non appena un singolo atleta o allenatore dell’organizzazione percepisce un reddito annuo superiore a 10 080 franchi (soglia prevista dall’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni [OAINF]: «due terzi dell’importo minimo della rendita completa di vecchiaia annua dell’AVS»). Fino a qualche anno fa era prassi comune che gli infortuni occorsi nell’ambito di attività di società sportive amatoriali venissero trattati come infortuni non professionali e coperti direttamente dall’assicurazione infortuni del datore di lavoro principale. Per molto tempo non si è tenuto conto del fatto che anche le società sportive amatoriali sono considerate datori di lavoro ai sensi della LAINF se versano ai collaboratori anche solo un compenso minimo. Una maggiore consapevolezza al riguardo si è diffusa soltanto negli ultimi anni e gli assicuratori hanno richiesto con crescente insistenza una gestione conforme alle norme. Questa evoluzione è comprensibile dal punto di vista degli assicuratori, in quanto consente una categorizzazione giuridica più precisa. Allo stesso tempo, pone le società di fronte a notevoli sfide pratiche e colpisce duramente molti club di piccole e medie dimensioni, che spesso retribuiscono un numero molto limitato di persone – ad esempio un allenatore – su base semi-professionale e impiegano anche molti volontari con compensi simbolici. Sovente si tratta soltanto di rimborsi forfettari, gettoni di presenza o compensi per i monitori di «Gioventù +Sport» di poche centinaia di franchi. Di recente, il citato limite di esenzione è stato aumentato da 2300 franchi al nuovo valore soglia indicizzato. A tal fine il Consiglio federale ha apportato una modifica all’OAINF che è entrata in vigore il 1° luglio 2024. Per molte società sportive amatoriali si tratta senza dubbio di un miglioramento rispetto alla regolamentazione precedente. Tuttavia, la nuova formulazione dell’articolo 2 capoverso 1 lettera j OAINF raggiunge soltanto in parte l’obiettivo originario di alleggerire l’onere finanziario e amministrativo. La formulazione restrittiva è discutibile, perché già il superamento del limite di esenzione da parte di una sola persona comporta l’obbligo di assicurazione per tutte quelle rimunerate. Inoltre, l’onere dei costi aumenta in modo sproporzionato, poiché i premi sono solitamente calcolati su base forfettaria in funzione della classe di rischio più elevata, indipendentemente dall’effettivo rischio di infortuni che presentano le singole attività. Nel quadro della modifica dell’ordinanza, il Consiglio federale non è entrato nel merito di queste lacune. Nella sua risposta all’interpellanza Mühlemann 24.3712, ha giustificato questa scelta affermando che le disposizioni pertinenti della LAINF non forniscono attualmente una base giuridica sufficiente per una differenziazione secondo l’ammontare del reddito all’interno di una società sportiva. Per tale motivo non ha potuto accogliere alcun suggerimento in merito. Anche se questa giustificazione sembra comprensibile, non cambia il fatto che per molti club la situazione è quasi insostenibile. Per le società sportive, i costi dei premi per l’assicurazione infortuni rappresentano una quota importante della massa salariale. In alcune discipline sportive con un rischio di infortuni elevato, il problema è accentuato al punto che gli assicuratori rifiutano persino tali club e, di conseguenza, l’attribuzione forzata a una compagnia assicurativa avviene a tassi di premio esorbitanti (nel caso delle società sportive possono raggiungere il 50 % o più della somma assicurata, mentre i premi per i dipendenti commerciali, ad esempio, sono dell’ordine dei per mille). Non può essere nelle intenzioni del legislatore che i club siano esposti a un onere sproporzionato a causa di tali meccanismi. Questo aspetto è stato criticato da più parti durante la procedura di consultazione sulla modifica dell’ordinanza. Sia i Cantoni che le società sportive hanno sottolineato con forza che una differenziazione non è soltanto opportuna, ma anche urgentemente necessaria, soprattutto in considerazione del fatto che l’aumento generale dei costi e una sempre minore disponibilità a svolgere attività di volontariato stanno mettendo a rischio la sopravvivenza dei club. Più club stanno ora cercando, come alternativa, di adattare l’organizzazione della società alla nuova situazione. Tuttavia, questa soluzione non è efficace. La riorganizzazione delle strutture societarie crea nuovi problemi che causano sempre più incertezza giuridica e controversie legali, ad esempio per quanto riguarda questioni relative alla fornitura di personale a prestito, alla pseudo-indipendenza o al ruolo dei diversi soggetti giuridici nelle strutture societarie. È decisamente più efficace se il legislatore adotta una soluzione praticabile che tenga conto della realtà sociale e di quella dello sport associativo. Un approccio differenziato garantisce la protezione dagli infortuni laddove è necessaria, sgravando tuttavia le organizzazioni fondate sul volontariato da una sovraregolamentazione inutile ed estranea al sistema.

Antrag des Bundesrates

Respingere

Stellungnahme des Bundesrates

L’assicurazione collettiva contro gli infortuni è di norma obbligatoria per tutti i lavoratori dipendenti. Le esenzioni dall’obbligo di assicurazione previste dall’articolo 1a capoverso 2 secondo periodo della legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) riguardano categorie di persone ben definite facenti riferimento allo stato o all’attività delle stesse. Una differenziazione dell’obbligo assicurativo all’interno della stessa azienda secondo l’ammontare del reddito non può giustificare un’esenzione. In stretta collaborazione con Swiss Olympic e il settore delle assicurazioni contro gli infortuni, il 1° luglio 2024 è stato introdotto il nuovo articolo 2 capoverso 1 lettera j dell’ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202), volto a sgravare le società sportive amatoriali. Per «sport amatoriale» si intende lo sport praticato per divertirsi e compensare la mancanza di movimento, non quello incentrato sulle prestazioni. L’articolo 2 capoverso 1 lettera j OAINF prevede che se una persona attiva in un’associazione sportiva percepisce un reddito annuo di almeno 10 080 franchi, tutti gli atleti e gli allenatori sono assicurati dall’associazione ai sensi della LAINF. Tuttavia, dato che ciò si applica soltanto agli atleti e agli allenatori retribuiti, chi fa volontariato (essenzialmente un’attività non retribuita) non è soggetto alla LAINF. Un reddito annuo pari a 10 080 franchi corrisponde a un buon dieci per cento del salario mediano svizzero, un importo dunque non trascurabile. Le associazioni sportive semiprofessionali – le cui retribuzioni si attestano su queste cifre – si collocano già al di fuori dello sport amatoriale, e l’introduzione dell’articolo 2 capoverso 1 lettera j OAINF mirava a sgravare le società sportive amatoriali, non ad abrogare l’obbligo di assicurazione ai sensi della LAINF per le associazioni sportive semiprofessionali. Il limite di esenzione di 10 080 franchi consente alla gran parte delle società sportive amatoriali fondate sul volontariato di essere esentate dall’obbligo di stipulare un’assicurazione contro gli infortuni professionali. In base al principio di uguaglianza sancito dall’articolo 8 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera (RS 101), sarebbe problematico se alcune persone affiliate a un’associazione sportiva che percepiscono una retribuzione fossero assicurate e altre, che svolgono la stessa attività, non lo fossero. Per lo stesso motivo, un datore di lavoro può beneficiare di norma dell’eccezione prevista per i premi sostitutivi soltanto se occupa esclusivamente lavoratori con reddito di poca entità (art. 95 cpv. 1bis LAINF). Se invece occupa almeno un lavoratore con un reddito annuo superiore a 2500 franchi, tutti i compensi versati sono considerati salari e, di conseguenza, tutti i lavoratori vanno assicurati contro gli infortuni ai sensi della LAINF. In virtù del principio di uguaglianza, anche una società sportiva che versa un compenso di minimo di 10 080 franchi ad almeno un lavoratore è tenuta ad assicurare contro gli infortuni ai sensi della LAINF tutti i dipendenti e può essere esentata da tale obbligo soltanto se tutti i lavoratori percepiscono un reddito inferiore al valore limite. Secondo l’articolo 92 capoverso 1 LAINF, i premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni vanno fissati tenendo conto del rischio e in per mille del guadagno assicurato. Dato che nello sport la frequenza degli infortuni e il pericolo di lesioni sono più elevati che in altre attività, questo alto rischio di infortuni si riflette anche nei premi. L’applicazione vincolante di tariffe commisurate al rischio è già oggi prescritta per legge (art. 92 cpv. 1 LAINF). “ In sintesi, il senso e lo scopo dell’articolo 2 capoverso 1 lettera j OAINF è sgravare le società sportive amatoriali e non esentare le associazioni sportive semiprofessionali dall’obbligo di assicurazione ai sensi della LAINF. L’articolo prevede già un alleggerimento significativo degli oneri finanziari e amministrativi per le società sportive amatoriali. Ulteriori deroghe creerebbero disparità di trattamento rispetto ad altre attività con retribuzioni simili e sarebbero contrarie ai principi fondamentali della LAINF. Per questo motivo, non è opportuno apportare ulteriori modifiche legislative.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

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