25.3592 · Mozione · 2025-06-12
Dipartimento dell'interno
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Considerando che:– gli assegni familiari svizzeri hanno lo scopo di aiutare i genitori a far fronte alle elevate spese di mantenimento dei figli in Svizzera;– il tenore di vita e gli oneri legati all’educazione di un figlio variano notevolmente all’estero;– il versamento uniforme degli assegni familiari per i figli non residenti in Svizzera può portare a un impiego inefficiente dei fondi pubblici,chiedo al Consiglio federale di adottare, entro 12 mesi, un progetto di modifica della LAFam che limiti la concessione degli assegni familiari ai casi di figli effettivamente residenti sul territorio svizzero.
Begründung
In Svizzera, gli assegni familiari sono versati alle persone con figli, a prescindere dal fatto che questi risiedano in Svizzera o all’estero. Tuttavia, queste prestazioni hanno lo scopo di aiutare i genitori a far fronte alle spese legate al mantenimento e all’educazione dei figli in Svizzera.In un Paese come la Svizzera, dove il tenore di vita e le spese legate al mantenimento dei figli sono particolarmente elevati, è legittimo interrogarsi sulla fondatezza di un versamento uniforme, anche quando i figli non vi risiedono. Poiché all’estero il potere d’acquisto e i bisogni finanziari sono molto diversi, questa pratica può portare a una sorta di disparità e a una discrepanza con la realtà locale.Sarebbe quindi opportuno rivalutare questo principio e limitare gli assegni familiari svizzeri esclusivamente alle famiglie i cui figli risiedono effettivamente in Svizzera. Secondo le disposizioni giuridiche vigenti, chiunque abbia un figlio a carico riceve gli assegni familiari svizzeri, indipendentemente dal fatto che risieda a Ginevra o in capo al mondo. Tuttavia, l’obiettivo principale di queste prestazioni è di aiutare i genitori a far fronte alle spese legate all’educazione e al mantenimento di un figlio, che sono particolarmente elevate in Svizzera. Quando il figlio risiede all’estero, il suo tenore di vita e i suoi bisogni finanziari sono spesso molto diversi. Versare a queste famiglie lo stesso importo versato a quelle i cui figli frequentano le nostre scuole crea una disparità e indebolisce l’impatto sociale dell’assegno. È giunto il momento di adeguare la legge affinché gli assegni familiari vadano a beneficio, in primo luogo, delle famiglie i cui figli vivono nel nostro Paese, dove la solidarietà è più necessaria.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
L’ordinamento sugli assegni familiari si fonda sul principio «un figlio, un assegno». Dal punto di vista della politica familiare, questo principio intende garantire che ogni figlio dia diritto a un assegno, indipendentemente dalla situazione personale o professionale dei genitori.
In virtù dei regolamenti (CE) n. 883/2004 (RS 0.831.109.268.1) e 987/2009 (RS 0.831.109.268.11), relativi al coordinamento della sicurezza sociale in seno all’UE e che la Svizzera è tenuta ad applicare in base all’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) e alla Convenzione AELS (RS 0.632.31), le prestazioni concesse ai sensi della legge sugli assegni familiari (LAFam; RS 836.2) alle persone esercitanti un’attività lucrativa e a quelle prive di attività lucrativa, come pure le prestazioni concesse ai sensi della legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF; RS 836.1) alle persone esercitanti un’attività lucrativa devono essere esportate senza restrizioni negli Stati membri dell’UE e dell’AELS. I cittadini di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS hanno dunque diritto agli assegni familiari per i propri figli residenti in uno di questi Stati.
Inoltre, la Svizzera ha concluso convenzioni di sicurezza sociale che includono gli assegni familiari nell’agricoltura con i seguenti Stati: Bosnia ed Erzegovina, Macedonia del Nord, Montenegro, San Marino e Turchia.
Per quanto riguarda i bambini e i giovani che lasciano la Svizzera per seguire una formazione, si presume che continuino a esservi domiciliati per al massimo cinque anni. Durante questo periodo, il diritto agli assegni familiari continua a sussistere. Si tratta di una mera presunzione di mantenimento del domicilio in Svizzera, che può essere confutata dalla cassa di compensazione per assegni familiari.
A prescindere dalla loro cittadinanza, le persone che hanno figli residenti in un Paese con cui la Svizzera non ha concluso una convenzione internazionale non hanno quindi diritto agli assegni familiari. In virtù dell’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza sugli assegni familiari (OAFami; RS 836.21), tuttavia, hanno diritto agli assegni familiari per i figli residenti all’estero anche in assenza di obblighi internazionali:
- i salariati svizzeri che lavorano all’estero al servizio della Confederazione, di un’organizzazione internazionale o di un’organizzazione privata di assistenza e che, durante questo periodo, restano assicurati obbligatoriamente all’AVS;
- i salariati che lavorano all’estero per un datore di lavoro con sede in Svizzera da cui ricevono il salario e che restano assicurati obbligatoriamente all’AVS; e
- i lavoratori distaccati dalla Svizzera all’estero che sono assicurati all’AVS in virtù di una convenzione internazionale.
In questi casi, però, gli assegni familiari vengono adeguati al potere d’acquisto (art. 8 OAFami).
Va inoltre rilevato che in tutti i Cantoni gli assegni familiari sono finanziati tramite i contributi dei datori di lavoro. Soltanto il Cantone del Vallese prevede altresì contributi dei salariati. Questi contributi vengono prelevati anche dai redditi dei salariati assicurati obbligatoriamente all’AVS che lavorano per conto di datori di lavoro svizzeri all’estero.
La limitazione della concessione degli assegni familiari ai figli residenti in Svizzera, secondo quanto richiesto dall’autore della mozione, violerebbe dunque gli obblighi internazionali della Svizzera.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.