25.3609 · Mozione · 2025-06-13
Dipartimento delle Finanze
Pianificato nel Consiglio nazionale
Wortlaut
Il Consiglio federale è incaricato di vietare il prima possibile il calcolo delle tariffe dei premi assicurativi per i veicoli a motore basato su criteri discriminatori quali la cittadinanza, il sesso o l’età.
Begründung
Il principio di uguaglianza giuridica sancito all’articolo 8 della Costituzione federale della Confederazione svizzera (RS 101) prevede che «nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell’origine, della razza, del sesso e dell’età». Tuttavia, in Svizzera gli assicuratori per i veicoli a motore calcolano le tariffe dei loro premi sulla base di criteri discriminatori, ovvero la cittadinanza, il sesso e l’età. Il Consiglio federale osserva senza intervenire e accetta questa pratica applicata dagli assicuratori per i veicoli a motore, la quale può comportare fino a un aumento del 75 per cento dei premi a seconda del Pese di origine degli assicurati. Questa pratica discriminatoria deve essere vietata immediatamente. Un sondaggio rappresentativo condotto dal portale Comparis nel mese di aprile 2025 mostra la posizione della popolazione svizzera verso i criteri discriminatori quali cittadinanza o sesso, in base a cui vengono stabiliti i premi. I risultati sono chiari: il 57,3 per cento delle persone interpellate si è espressa a favore del divieto di applicare tali criteri discriminatori nel calcolo dei premi e sostiene il principio di uguaglianza giuridica sancito dalla Costituzione federale. L’Unione europea vieta di stabilire i premi assicurativi per i veicoli a motore in base a criteri quali l’origine, l’età o il sesso. I criteri da applicare in questo caso sono, tra l’altro, il tipo di veicolo, il modello, la prima immatricolazione e l’età del veicolo, la potenza del motore, il valore del veicolo, i dispositivi di sicurezza, l’esperienza alla guida, la cronologia dei sinistri o la loro assenza, il luogo di residenza, la professione, il chilometraggio annuale, l’utilizzo, il parcheggio, la cerchia di utenti, la responsabilità civile, il casco parziale, il casco totale, la franchigia, le prestazioni supplementari, le tariffe telematiche, classificazioni particolari eccetera.
Antrag des Bundesrates
Respingere
Stellungnahme des Bundesrates
In Svizzera, il mercato delle assicurazioni per i veicoli a motore è caratterizzato da una forte concorrenza. Questo si traduce in una molteplicità di modelli tariffari strutturati in modo diverso e che adottano numerosi criteri, anch’essi ponderati diversamente. Non tutti i fornitori di assicurazioni per veicoli a motore differenziano le tariffe in base alla cittadinanza, al sesso o all’età. Se questi criteri vengono utilizzati come punti di riferimento per le distinzioni, essi costituiscono solo alcune delle caratteristiche che, insieme ad altre quali professione, luogo di domicilio, esperienza alla guida, cronologia dei sinistri, tipo e valore del veicolo, chilometraggio annuale eccetera, determinano l’ammontare del premio.Secondo la dottrina e la prassi dominanti, le distinzioni legate ai criteri quali la cittadinanza, il sesso o l’età non rappresentano di per sé una forma di discriminazione inammissibile e, di conseguenza, non violano l’articolo 8 della Costituzione federale (Cost.; RS 101), tuttavia possono fornire motivi concreti per un diverso trattamento. I summenzionati criteri non sono di per sé delle ragioni oggettive sufficienti per poter giustificare un diverso trattamento delle persone, ma dovrebbero servire come punto di partenza per operare distinzioni, se queste possono essere giustificate da motivi oggettivi.Quale autorità di vigilanza, la FINMA ha il compito di sorvegliare le imprese di assicurazione e di intervenire contro tariffe discriminatorie o che prevedono premi iniqui senza una ragione oggettiva ai sensi dell’articolo 46 capoverso 1 lettera b della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) in combinato disposto con l’articolo 35 capoverso 2 Cost. La FINMA ha sottoposto a verifica diversi singoli casi di assicurazioni per i veicoli a motore, ma in nessuno di questi casi sono stati accertati comportamenti abusivi (cfr. anche il parere del Consiglio federale in risposta all’interpellanza 25.3328 e alla domanda 25.7487). Secondo la FINMA e anche secondo il Consiglio federale, non vi sono indizi che lasciano presupporre una prassi discriminatoria da parte delle imprese di assicurazione nel contesto delle assicurazioni per i veicoli a motore.Il Consiglio federale ritiene che non sussista la necessità di intervenire sul piano legislativo.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.