25.3633 · Interpellanza · 2025-06-17
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
L’articolo 121a capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.) stabilisce che la Svizzera gestisce autonomamente l’immigrazione degli stranieri. Secondo l’articolo 121a capoverso 2 Cost., il numero di permessi di dimora per stranieri in Svizzera è limitato da tetti massimi annuali e contingenti annuali. L’articolo 121a capoverso 4 Cost. sancisce che non possono essere conclusi trattati internazionali che contraddicono ai capoversi 1 e 2. Conformemente al comunicato stampa del 30 aprile, il Consiglio federale ha deciso di sottoporre il pacchetto Svizzera-UE («i trattati internazionali») al referendum facoltativo sui trattati internazionali. In occasione della conferenza stampa, il consigliere federale Cassis ha indicato che l’approvazione del progetto modificherà la situazione sul piano del diritto internazionale: il Tribunale federale dovrà decidere fondandosi su una nuova base giuridica o considerando elementi supplementari.Il Consiglio federale considera dunque che gli accordi creano una nuova situazione giuridica. Perlopiù, gli adeguamenti previsti nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), come ad esempio la priorità dei lavoratori residenti, non hanno permesso di centrare gli obiettivi di cui all’articolo 121a Cost. Non sostituiscono un meccanismo regolatore autonomo né soddisfano il principio costituzionale di una gestione tramite tetti massimi annuali.Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti: Come sarà concretamente attuato l’articolo 121a capoversi 1 e 2 con la nuova situazione o gli elementi supplementari sul piano del diritto internazionale?La clausola di salvaguardia proposta dal Consiglio federale è conforme alla Costituzione, tanto più che non prevede tetti massimi?È necessario adeguare l’articolo 121a Cost., dato che questi nuovi accordi internazionali sono conclusi in palese violazione della suddetta disposizione?Se no: quali misure prevede il Consiglio federale per gestire durevolmente (quindi non soltanto con una clausola di salvaguardia che manca di concretezza) l’immigrazione, in maniera autonoma e tramite tetti massimi annuali, nel rispetto della Costituzione?Visto che i nuovi accordi internazionali sono in palese contraddizione con l’articolo 121a Cost., come giustifica il Consiglio federale il fatto di non sottoporli al referendum obbligatorio?
Stellungnahme des Bundesrates
1.-4. Il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha approvato la legislazione di attuazione dell’articolo 121a della Costituzione federale (Cost.; RS 101), optando quindi per una gestione indiretta dell’immigrazione, compatibile con l’Accordo tra la Svizzera e l’Unione europea (UE) sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681). Sulla base di questa decisione parlamentare, il Consiglio federale ha già indicato a più riprese, da ultimo nel parere del 12 febbraio 2025 alla mozione 24.4322 del Gruppo dell’Unione democratica di Centro «Rispettare la volontà popolare: attuare finalmente l’articolo 121a della Costituzione federale», di non ritenere necessario un ulteriore intervento. Nel pacchetto di accordi Svizzera-UE, solo il Protocollo di modifica dell’ALC contiene disposizioni che possono influire sull’immigrazione ai sensi dell’articolo 121a Cost. Come il Consiglio federale ha già illustrato in maniera dettagliata (cfr. n. 2.3.10.1.3 del rapporto esplicativo per la procedura di consultazione sul pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE»), le disposizioni del Protocollo di modifica dell’ALC sono compatibili con l’articolo 121a Cost. Le modifiche dell’ALC potrebbero comportare un numero esiguo di immigrati supplementari, con un impatto minimo sull’immigrazione. La Svizzera potrà dunque continuare a gestire autonomamente l’immigrazione, tenendone conto al momento di stabilire i contingenti applicabili ai cittadini di Stati terzi. Peraltro, la clausola di salvaguardia prevista nel Protocollo di modifica dell’ALC e la sua trasposizione nel diritto interno non servono ad attuare l’articolo 121a Cost., bensì a concretizzare l’attuale clausola di salvaguardia di cui all’articolo 14 paragrafo 2 ALC. Non vi è dunque alcuna contraddizione con l’articolo 121a Cost. Al contrario: queste disposizioni consentiranno alla Svizzera di limitare, in determinate circostanze, la libera circolazione delle persone con l’UE attraverso misure limitate nel tempo (p. es. tramite tetti massimi). 5. I trattati internazionali del pacchetto Svizzera-UE, inclusi il Protocollo di modifica dell’ALC e il Protocollo istituzionale dell’ALC, sono conformi alla Costituzione. L’articolo 121a Cost. non deve essere adeguato (v. risposta alle domande 1.-4.). Il Consiglio federale propone di sottoporre al referendum facoltativo i trattati sulla stabilizzazione e lo sviluppo delle relazioni bilaterali conformemente alle disposizioni vigenti in materia di referendum (art. 140 e 141 Cost.). Le leggi federali e le modifiche di legge necessarie per attuare i trattati saranno inserite nel decreto di approvazione del relativo trattato, come previsto nell’articolo 141a capoverso 2 Cost. Il Consiglio federale ha motivato in maniera dettagliata questa decisione nel numero 4 del rapporto esplicativo summenzionato. La decisione finale spetta alle Camere federali.