Accordi istituzionali Svizzera-UE. Una clausola di salvaguardia in materia di immigrazione già inoperante?
25.3656 · Interpellanza · 2025-06-18
Dipartimento di giustizia e polizia
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Wortlaut
Il Consiglio federale ha regolarmente sottolineato l’importanza della clausola di salvaguardia per combattere i problemi legati all’immigrazione. Il consigliere federale Beat Jans ha persino affermato che abbiamo ottenuto una clausola di salvaguardia ben più efficace di quella attuale, e che possiamo limitare l’immigrazione senza perdere l’accesso al mercato interno dell’UE (come riportato in un articolo pubblicato nel Blick il 15.06.2025).Orbene, l'articolo 14a indica che l’attivazione della clausola di salvaguardia è sottoposta all’autorizzazione del tribunale arbitrale, che deve rendere una «decisione finale» entro sei mesi. La Svizzera si è sin d’ora impegnata a rispettare le decisioni del tribunale arbitrale nel quadro dell’articolo 10 paragrafo 5 del Protocollo istituzionale: «Ciascuna Parte contraente prende tutte le misure necessarie per conformarsi in buona fede alla decisione del tribunale arbitrale». Anche il messaggio della Commissione europea conferma che la clausola di salvaguardia può essere attivata soltanto in caso di autorizzazione del tribunale arbitrale (pag. 11 del rapporto della CE): «It will only be able to take safeguard measures if the arbitral tribunal considers that the situation justifies them» («Potrà adottare misure di salvaguardia soltanto se il tribunale arbitrale ritiene che la situazione le giustifichi»). In caso di non rispetto delle decisioni del tribunale arbitrale, la Commissione europea potrà adottare misure di compensazione «nel quadro dell'Accordo o di un altro accordo bilaterale nei settori relativi al mercato interno».Il Consiglio federale può confermare che l’articolo 10 paragrafo 5 riguardante l’obbligo di conformarsi in buona fede alle decisioni del tribunale arbitrale non si applica alla clausola di salvaguardia?Se sì, perché la Commissione europea indica il contrario nel suo messaggio?Se no, il Consiglio federale prevede sin d’ora di non rispettare le decisioni del tribunale arbitrale nel quadro di un’eventuale applicazione della clausola di salvaguardia?Come può il Consiglio federale sostenere presso la Commissione europea che la Confederazione intende agire in buona fede se già allo stadio della consultazione prevede di non rispettare le decisioni del tribunale arbitrale?L’affermazione del consigliere federale Beat Jans secondo cui possiamo limitare l’immigrazione senza perdere l’accesso al mercato interno dell’UE è conforme all’articolo 11, che permette all’UE di adottare misure di compensazione in «un altro accordo bilaterale nei settori relativi al mercato interno a cui la Svizzera partecipa»?
Stellungnahme des Bundesrates
1–4. La disposizione relativa alla clausola di salvaguardia concretizzata (art. 14a dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone [ALC] riveduto) prevede un meccanismo per la procedura dinanzi al tribunale arbitrale distinto da quello contemplato nel Protocollo istituzionale per la composizione delle controversie. Infatti, il tribunale arbitrale si pronuncia soltanto in merito all’esistenza di gravi difficoltà di ordine economico. Se il tribunale arbitrale stabilisce che simili difficoltà non sussistono, la procedura di cui all’articolo 14a dell’Accordo riveduto si conclude. La Svizzera e l’UE sono in linea di principio vincolate alle decisioni del tribunale arbitrale. Se in un caso specifico ritiene che la gravità delle difficoltà lo giustifichino, il Consiglio federale può tuttavia decidere di adottare misure protettive limitate nel tempo anche se il tribunale arbitrale non ha constatato l’esistenza di gravi difficoltà di ordine economico. L’avamprogetto di modifica della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20) prevede, in un caso di questo tipo, di delegare al Consiglio federale la competenza di adottare misure protettive limitate nel tempo. Se ritiene che le misure adottate dalla Svizzera violino l’ALC, l’UE può decidere di avviare dinanzi al tribunale arbitrale una procedura ordinaria di composizione delle controversie per violazione dell’Accordo, conformemente al Protocollo istituzionale. Quest’ultimo prevede infatti un meccanismo di composizione delle controversie per i casi in cui una parte contraente violasse l’ALC. 5. Le misure di riequilibrio che le parti contraenti potrebbero adottare nel quadro della composizione delle controversie sono previste dal Protocollo istituzionale. Possono essere adottate soltanto nell’ambito degli accordi sul mercato interno (esclusa l’agricoltura) per rimediare a un potenziale squilibrio. Devono inoltre essere proporzionate e possono durare solo finché la violazione dell’Accordo persiste. Queste misure non mettono dunque in discussione gli accordi sull’accesso al mercato interno dell’UE in quanto tali.