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25.3666 · Interpellanza · 2025-06-18

Dipartimento dell'interno

La dichiarazione sull’intervento è disponibile

Wortlaut

Nel quadro dell’approvazione del nuovo sistema tariffale globale per le prestazioni mediche ambulatoriali, il Consiglio federale ha fissato un limite massimo del 4 per cento all’aumento annuale dei costi in questo settore. Tale tetto non soltanto è in contraddizione con l’obiettivo di promuovere il ricorso alle prestazioni ambulatoriali, soprattutto nel contesto del finanziamento uniforme (EFAS), ma equivale di fatto a un budget globale e manda un segnale sbagliato e controproducente in vista dell’obiettivo di un sistema sanitario efficiente a vocazione ambulatoriale.

Alla luce di queste premesse, invitiamo il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

  • Il tetto annuo all’incremento dei costi è stato giustificato con la crescita delle spese negli ultimi dieci anni. Su quali dati, su quale metodologia e su quali presupposti si basa questo limite massimo del 4 per cento?

  • Su quale base legale si fonda il Consiglio federale per introdurre un tetto massimo fisso ai costi, tetto che di fatto equivale a un budget globale malgrado la popolazione nel giugno del 2024 abbia respinto l’iniziativa per un freno ai costi che perseguiva finalità simili? Si tratta di una raccomandazione o di un limite vincolante? A chi compete la sua messa in atto concreta?

  • Tenuto conto della volontà politica di privilegiare il regime ambulatoriale rispetto a quello stazionario, del finanziamento uniforme (EFAS) e del sottofinanziamento attuale del settore ospedaliero ambulatoriale, quali ripercussioni sullo spostamento dalle prestazioni stazionarie verso quelle ambulatoriali, meno costose, sono da attendersi?

  • Secondo la decisione del Consiglio federale, l’adozione di misure correttive deve seguire il principio di causalità. I Cantoni in cui lo spostamento verso le prestazioni ambulatoriali ha fatto maggiori progressi dovrebbero inoltre essere incoraggiati e non penalizzati. Per logica i Cantoni in ritardo su questo fronte andrebbero invece «sanzionati», il che però ostacolerebbe in misura ulteriore la loro transizione verso il regime ambulatoriale. Come dovrebbe essere concepito questo meccanismo secondo il Consiglio federale? Come si può evitare che i Cantoni in ritardo su questo fronte siano ulteriormente penalizzati?

  • È prevista una valutazione continua delle ripercussioni di questa misura? Qualora dovessero emergere effetti negativi, a quali condizioni il Consiglio federale sarebbe disposto a riconsiderare o correggere il tetto massimo in questione?

Stellungnahme des Bundesrates

Secondo la legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), il Consiglio federale è competente per l’approvazione delle convenzioni tariffali valevoli per tutta la Svizzera. Quest’ultimo ha anche la facoltà di vincolare l’approvazione a determinate esigenze e istruzioni a garantire i requisiti di legge. Ciò corrisponde alla prassi pluriennale del Consiglio federale. L’impegno a rispettare un limite massimo del 4 per cento all’aumento annuale dei costi nel settore medico ambulatoriale intende garantire i principi di equità ed economicità secondo l’articolo 46 capoverso 4 LAMal. In particolare, il cambiamento del modello tariffario non deve comportare costi supplementari (art. 59c dell’ordinanza sull’assicurazione malattie [OAMal; RS 832.102]), ossia sia neutrale dal punto di vista dei costi. Nella prassi di approvazione del Consiglio federale di norma è concesso un aumento moderato dei costi nel quadro della neutralità dinamica di questi ultimi. Il limite superiore del 4 per cento, tuttavia, è molto più «morbido» di quanto in realtà non prevedano le disposizioni di legge. Con questo limite il Consiglio federale tiene conto anche della volontà politica di attuare misure di contenimento dei costi e degli interventi parlamentari in materia, in particolare della mozione 23.4527. La disposizione del Consiglio federale è vincolante e deve essere attuata dai partner tariffali in collaborazione con l’Organizzazione per le tariffe mediche ambulatoriali (OTMA SA). Nel quadro dell’approvazione della convenzione tariffale per il nuovo sistema tariffale globale nel settore medico ambulatoriale del 30 aprile 2025, il Consiglio federale ha anche constatato che non sono state adempiute completamente diverse disposizioni emanate da quest’ultimo il 19 giugno 2024 (cfr. www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Prestazioni mediche > Tariffa medica ambulatoriale > Documenti > Lettere inviate ai partner tariffali > Lettera del Consiglio federale del 19 giugno 2024 «Teilgenehmigung des Grundvertrags TARDOC sowie des Tarifstrukturvertrages über den ambulanten ärztlichen Patientenpauschaltarif sowie Kriterien für die gemeinsame Einführung beider Tarife per 1. Januar 2026»). Inoltre, le due strutture tariffali presentano lacune materiali, che dovranno essere colmate dopo la loro introduzione. Per questo il Consiglio federale ha definito disposizioni per l’ulteriore sviluppo. Finché queste non saranno adempiute, varrà il limite superiore del 4 per cento nell’ambito del rispetto della neutralità dei costi dinamica. Il limite superiore del 4 per cento per l’aumento annuo dei costi complessivi nel settore medico ambulatoriale si basa sull’aumento medio dei costi per assicurato per le prestazioni mediche ambulatoriali negli ultimi dieci anni (2,8 % circa, arrotondato al 3 %), nonché sulla crescita media della popolazione dell’1 per cento annuo circa. Queste cifre si basano sulle seguenti fonti di dati:  evoluzione delle prestazioni lorde per assicurato per i gruppi di costi «Médecins (ambulatoire)» (senza medicamenti) e «Hôpital (ambulatoire)» (con medicamenti) per gli anni dal 2014 al 2023 della Statistica dell’assicurazione malattie obbligatoria dell’UFSP (disponibile in tedesco e francese); popolazione residente permanente dai dati dell’evoluzione demografica secondo la statistica dell’Ufficio federale di statistica (UST). Lo spostamento verso il settore ambulatoriale avviene già da molto tempo e deve continuare a essere promosso. Il disciplinamento di determinati interventi secondo il principio «ambulatoriale prima di stazionario» nell’ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) è stato emanato il 1° gennaio 2019 e viene ampliato costantemente. Il limite superiore stabilito dal Consiglio federale si basa sull’aumento medio dei costi per le prestazioni mediche ambulatoriali degli ultimi dieci anni. Inoltre, dagli importi forfettari ambulatoriali ci si attende un effetto di contenimento dei costi. Il suddetto limite superiore offre quindi un margine sufficiente per ulteriori spostamenti verso il settore ambulatoriale. Detto ciò, il Consiglio federale ha incaricato i partner tariffali di evitare che i Cantoni che già privilegiano le prestazioni ambulatoriali siano svantaggiati dall’attuazione delle misure correttive nel contesto dello spostamento verso il settore ambulatoriale. Gli sforzi di questi Cantoni volti a espandere ulteriormente e a ottimizzare l’assistenza ambulatoriale non devono essere penalizzati da misure correttive indifferenziate, ma apprezzati e sostenuti.