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25.3667 · Interpellanza · 2025-06-18

Dipartimento dell'interno

Liquidato

Wortlaut

È dimostrato che nel settore sanitario molte risorse (tecniche e finanziarie) vengono sprecate o impiegate in modo errato a causa di prestazioni insufficienti, eccessive o inappropriate. Prendendo decisioni migliori, le risorse potrebbero essere impiegate in modo più mirato, aumentando la qualità dell’assistenza e la soddisfazione dei pazienti.

La comunicazione tra il personale medico e i pazienti continua a essere inadeguata ed è una delle cause di un quarto delle complicazioni (Medinside 3.6.2025[1]). I pazienti non vengono informati sufficientemente sui vantaggi e gli svantaggi delle terapie oppure non vengono ascoltati; al consenso informato non viene data la giusta importanza.

Il processo decisionale condiviso («shared decision making») è uno strumento efficace che coinvolge tutte le parti interessate (team di cura interprofessionale, pazienti e loro familiari) e permette loro di prendere insieme decisioni fondate a favore o meno di una terapia.

Esperienze tratte dalla pratica, ad esempio presso la clinica universitaria Schleswig-Holstein, dimostrano l’efficacia di questo strumento. Una migliore preparazione alle decisioni terapeutiche aumenta la sicurezza dei pazienti e riduce il numero di ricoveri d’urgenza dopo la dimissione rispetto a ospedali comparabili. Quando le decisioni terapeutiche vengono prese sulla base del processo decisionale condiviso, l’efficienza dei costi aumenta e i costi dell’assistenza diminuiscono.

Il processo decisionale condiviso ha un grande potenziale che viene sfruttato ancora troppo poco. Invito pertanto il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

  1. Come valuta questo strumento nel suo complesso?

  2. Che potenziale vede per la Svizzera?

  3. Come potrebbe essere implementato?

  4. Ritiene che sia possibile realizzare le formazioni e le misure necessarie a tal fine, ricorrendo ad esempio a fondi derivanti da sconti per migliorare la qualità secondo l’articolo 56 capoverso 3bis LAMal o nell’ambito delle misure per la promozione dell’interprofessionalità?

  5. Come si possono vincolare o perlomeno motivare i Cantoni e i fornitori di prestazioni, in particolare ospedali e medici, a implementare il processo decisionale condiviso?

[1] https://www.medinside.ch/studie-kommunikationsmaengel-haeufige-ursache-fuer-komplikationen-20250610

Stellungnahme des Bundesrates

1. e 2. Il Consiglio federale riconosce il potenziale del processo decisionale condiviso («shared decision making») per migliorare la qualità delle cure e la soddisfazione dei pazienti. Uno dei campi d’azione del Consiglio federale in materia di sviluppo della qualità per gli anni 2025–2028 è infatti la centralità del paziente. Il rafforzamento del coinvolgimento delle persone interessate era anche uno degli obiettivi annuali prioritari della Commissione federale per la qualità (CFQ) per il 2024. Inoltre, la piattaforma «Futuro della formazione medica» (FFM) (www.ufsp.admin.ch > Professioni > Professioni mediche > Piattaforma «Futuro della formazione medica» > Piattaforma FFM: gruppo tematico «Medico del futuro») ha raccomandato, nel marzo del 2024, che i professionisti del settore medico promuovano l’alfabetizzazione sanitaria e l’autogestione dei propri pazienti e dei loro familiari al fine di facilitare il processo decisionale condiviso. 3. e 5. L’implementazione del processo decisionale condiviso compete innanzitutto alle istituzioni preposte alla formazione medica. La versione aggiornata nel 2024 di «PROFILES», il catalogo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento per la formazione medica, contiene ora aspetti riguardanti tale processo. PROFILES si basa sul modello di competenze CanMEDS, sviluppato dal «Royal College of Physicians and Surgeons Canada». Questo modello prevede diversi ruoli professionali per il personale medico, fra cui quello di «collaborator», nel quale il professionista assume un ruolo di partner nei confronti dei pazienti. Nel 2024 la piattaforma FFM ha raccomandato di utilizzare CanMEDS come modello di riferimento anche per il perfezionamento e l’aggiornamento continuo in medicina allo scopo di fondare l’intera formazione medica sulle competenze. Il Consiglio federale ritiene che il tema del processo decisionale condiviso sia già affrontato dal sistema sanitario nel suo complesso. Tuttavia, l’implementazione su larga scala di tale processo nella pratica professionale richiede spesso un cambiamento culturale che deve essere messo in atto non soltanto dai professionisti stessi, ma anche e soprattutto dalle istituzioni. A tale scopo possono servire strumenti come quelli forniti dalla piattaforma informativa per la prevenzione allo studio medico (PEPra, v. www.pepra.ch > Beratung & Kommunikation > Shared Decision Making). La piattaforma PEPra, la cui realizzazione è stata sostenuta da Promozione Salute Svizzera, è gestita dall’associazione professionale dei medici svizzeri FMH insieme ad altre organizzazioni patrocinanti. 4. Ogni fornitore di prestazioni può prevedere, in una convenzione stipulata con uno o più assicuratori di sua scelta, che una parte degli sconti ricevuti sia impiegata per migliorare la qualità dei trattamenti (art. 56 cpv. 3bis LAMal; RS 832.10). Spetta quindi alle parti alla convenzione stabilire le misure oggetto della convenzione stessa: queste dovranno perseguire l’obiettivo fissato, ovvero il miglioramento della qualità del trattamento. La convenzione dovrà inoltre contenere le indicazioni minime previste (art. 76b OAMal; RS 832.102). Con il programma di promozione «Efficienza nell’ambito delle cure mediche di base», la Confederazione sostiene progetti nell’esercizio della professione e nella formazione destinati a promuovere l’efficienza nell’ambito delle cure mediche di base, in particolare l’interprofessionalità (www.ufsp.admin.ch > Professioni > Professioni sanitarie del livello terziario > Attuazione dell’iniziativa sulle cure infermieristiche > Programma di promozione «Efficienza nell’ambito delle cure mediche di base»). Nel quadro del secondo ciclo di sostegno del 2026 possono essere promossi anche progetti di formazione orientati al processo decisionale condiviso, purché soddisfino i requisiti del programma.